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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 350/2025
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 350/2025 R.G. tra
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DA MA
OPPONENTE
e
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI ON EN
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso art. 22 l.n. 689/81, , in qualità di Parte_1
Comandante del M/P Nuovo Fiore UE ITA 000026585, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione punti sulla licenza di pesca e al comandante n. 02/2025 del 11.03.2025 notificata al ricorrente in data
18.03.2025 emessa dalla Controparte_2 , comminata dalla medesima autorità, per avere
[...]
violato quanto previsto dall'Art. 10 Comma 1 Lett. O del D.Lgs 4/2012 perché: “violava gli obblighi previsti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di registrazione e di dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Omettendo di inserire 94kg di pescato (24 kg boghe;
14 kg gobbetti;
56 kg zerri)”
Si costituiva in giudizio la , Controparte_2
chiedendo di “rigettare il ricorso presentato dall'avvocato Matteo Calledda in nome e per conto del sig. e di conseguenza Parte_1
confermare la legittimità del Provvedimento di assegnazione punti opposto e di ogni atto presupposto. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza del 3 giugno 2025, il giudice si riservava sulle richieste delle parti;
con ordinanza del 4 giugno 2025, il giudice sospendeva la provvisoria esecuzione dell'ordinanza, non ammetteva la prova orale richiesta in quanto irrilevante e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 18 maggio 2027
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento, fissava l'udienza del 9 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Si deve premettere che con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini
Pag. 2 di 5 dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito,
l'opposizione deve essere accolta (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999).
Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n.°
1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 (che, tra l'altro, precisa: <>).
Il presente giudizio di opposizione, difatti, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica Amministrazione. Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione-merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio “actore non probante, reus absolvitur”
La Capitaneria di Porto era pertanto onerata di dimostrare la sussistenza dell'illecito, in base al quale era stata emanata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Già nell'ordinanza del 4 giugno 2025, il giudice aveva ritenuto sussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione “poiché vi è un contrasto sul luogo dell'accertamento dell'infrazione fra il verbale d'accertamento, che fa fede fino a querela di falso, e i rapporti ispettivi integrativi”; infatti, mentre dall'ordinanza, ma soprattutto dal rapporto ev art. 17 legge n. 689/81 emergeva che il controllo sul motopeschereccio fosse stato Parte_2
Pag. 3 di 5 effettuato in mare alle ore 17.20, dai rapporti ispettivi integrativi risultava invece che l'ispezione era avvenuta alle 21.00 nel porto di Arbatax (si veda allegato 7 alla comparsa di costituzione); pertanto, gli allegati 7 e 8 alla comparsa di costituzione, nel modificare lo svolgimento dei fatti, hanno inciso irrimediabilmente sul diritto di difesa dell'opponente, che si è trovato ad un inammissibile mutamento della contestazione.
Quanto alla richiesta dell'opponente di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare l'eventuale violazione dell'art. 479 cod. pen. con riferimento agli allegati 7 e 8 (indicati dall'opponente come allegati 8 e
9), si deve rilevare come proprio il contrasto tra gli stessi porti all'accoglimento della domanda dell'opponente, e che quindi potrebbe essersi verificata una fattispecie di falso ideologico cd. "irrilevante", ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve pertanto trovare accoglimento;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: -
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
02/2025 dell'11.03.2025 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di Olbia;
condanna la parte opposta al rimborso a favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese, 2.478,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 350/2025
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 350/2025 R.G. tra
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DA MA
OPPONENTE
e
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI ON EN
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso art. 22 l.n. 689/81, , in qualità di Parte_1
Comandante del M/P Nuovo Fiore UE ITA 000026585, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione punti sulla licenza di pesca e al comandante n. 02/2025 del 11.03.2025 notificata al ricorrente in data
18.03.2025 emessa dalla Controparte_2 , comminata dalla medesima autorità, per avere
[...]
violato quanto previsto dall'Art. 10 Comma 1 Lett. O del D.Lgs 4/2012 perché: “violava gli obblighi previsti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di registrazione e di dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Omettendo di inserire 94kg di pescato (24 kg boghe;
14 kg gobbetti;
56 kg zerri)”
Si costituiva in giudizio la , Controparte_2
chiedendo di “rigettare il ricorso presentato dall'avvocato Matteo Calledda in nome e per conto del sig. e di conseguenza Parte_1
confermare la legittimità del Provvedimento di assegnazione punti opposto e di ogni atto presupposto. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza del 3 giugno 2025, il giudice si riservava sulle richieste delle parti;
con ordinanza del 4 giugno 2025, il giudice sospendeva la provvisoria esecuzione dell'ordinanza, non ammetteva la prova orale richiesta in quanto irrilevante e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 18 maggio 2027
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento, fissava l'udienza del 9 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Si deve premettere che con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini
Pag. 2 di 5 dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito,
l'opposizione deve essere accolta (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999).
Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n.°
1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 (che, tra l'altro, precisa: <>).
Il presente giudizio di opposizione, difatti, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica Amministrazione. Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione-merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio “actore non probante, reus absolvitur”
La Capitaneria di Porto era pertanto onerata di dimostrare la sussistenza dell'illecito, in base al quale era stata emanata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Già nell'ordinanza del 4 giugno 2025, il giudice aveva ritenuto sussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione “poiché vi è un contrasto sul luogo dell'accertamento dell'infrazione fra il verbale d'accertamento, che fa fede fino a querela di falso, e i rapporti ispettivi integrativi”; infatti, mentre dall'ordinanza, ma soprattutto dal rapporto ev art. 17 legge n. 689/81 emergeva che il controllo sul motopeschereccio fosse stato Parte_2
Pag. 3 di 5 effettuato in mare alle ore 17.20, dai rapporti ispettivi integrativi risultava invece che l'ispezione era avvenuta alle 21.00 nel porto di Arbatax (si veda allegato 7 alla comparsa di costituzione); pertanto, gli allegati 7 e 8 alla comparsa di costituzione, nel modificare lo svolgimento dei fatti, hanno inciso irrimediabilmente sul diritto di difesa dell'opponente, che si è trovato ad un inammissibile mutamento della contestazione.
Quanto alla richiesta dell'opponente di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare l'eventuale violazione dell'art. 479 cod. pen. con riferimento agli allegati 7 e 8 (indicati dall'opponente come allegati 8 e
9), si deve rilevare come proprio il contrasto tra gli stessi porti all'accoglimento della domanda dell'opponente, e che quindi potrebbe essersi verificata una fattispecie di falso ideologico cd. "irrilevante", ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve pertanto trovare accoglimento;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: -
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
02/2025 dell'11.03.2025 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di Olbia;
condanna la parte opposta al rimborso a favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese, 2.478,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 5 di 5