Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 3
In materia di conferimento degli onorari degli avvocati, nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.29 legge n. 794 del 1942 il giudice deve prendere in esame le richieste delle parti contrapposte e determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato onde consentire il controllo sulle sue statuizioni, stante l'inderogabilità dei compensi minimi prevista dall'art.24 legge citata. Le parti, peraltro, possono produrre a sostegno delle loro ragioni pareri dell'Ordine forense che, però, non assumendo valore probatorio, non incidono sul dovere del giudice di motivare le sue decisioni, che resta identico, anche se non sono allegati.
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, con il quale si lamenti l'omesso esame di documenti in quanto ciò può determinare non l'inesistenza ,ma un mero vizio di motivazione, come tale, non denunziabile con il ricorso ex art. 111 Cost..
L'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, ha natura sommaria e va, pertanto, motivata in modo sintetico, ma in ogni caso da lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice del merito, con l'indicazione delle voci dovute e non dovute in modo da rendere possibile il controllo della sua decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC EN, COMUNALE BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato EN UC, che li difende unitamente all'avvocato SILVIO DATTOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ARCICONFRATERNITA DÈ ROSSI DI MESSINA, in persona del Presidente Dott. LEMBO AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEVERE 5/B, presso lo studio BONELLI EREDE PAPPALARDO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. R.G.1738/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 20/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato UC Vincenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GULLO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha provveduto, ai sensi degli art. 28, 29 e 30 della l. 13 giugno 1942 n. 794, alla liquidazione del compenso spettante agli avv.ti Vincenzo
Panuccio e Bruno Comunale per l'assistenza e la difesa dell'AR dè Rossi di Messina in alcune controversie, ed ha compensato tra le parti le spese della procedura. Il Tribunale, ricordati alcuni dei principi che regolano la materia, ha in particolare determinato il valore delle singole controversie rifacendosi ad un parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria, e disattendendo le indicazioni e le tesi dei ricorrenti, perché queste ultime non avevano il conforto di riscontri documentali;
ha poi conteggiato nel dettaglio spese vive, diritti ed onorari spettanti ai professionisti per ciascuna delle controversie in cui avevano prestato la loro opera, precisando che ad essi compete anche il rimborso della tassa pagata per ottenere il parere del competente ordine professionale;
ha maggiorato la somma ad essi dovuta degli interessi, a far data dalla data del deposito del ricorso (15 dicembre 1999); ed infine ha dato conto della disposta compensazione delle spese, osservando che le eccezioni della resistente AR erano risultate fondate. Gli avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per sette motivi. L'AR dè Rossi ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso gli avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale affermano di aver esibito, nel procedimento conclusosi con l'ordinanza impugnata, dei documenti, che nel dettaglio indicano, dai quali risulta che il valore delle controversie da essi patrocinate è per l'appunto quello da essi prospettato, molto maggiore di quello affermato dal Tribunale di Messina;
e sostengono che l'omesso, esame di tali documenti ha determinato la carenza assoluta di motivazione, sul punto, e dunque la violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., norma di cui denunziano la violazione.
La censura è infondata.
L'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della l. n. 794 del 1942 ha natura sommaria, e va motivata in modo sommario (art. 134 cod. proc. civ.) e stringato, tale comunque da lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice del merito (vedi in particolare Cassazione civile sez. 2^, 22 gennaio 1994, n. 625; Cassazione civile sez. 2^, 19 luglio 1999, n. 7694). Nel caso di specie il Tribunale ha esposto, in modo sintetico, ma chiaro, la ragione per cui ha ritenuto di non accedere alle tesi dei ricorrenti relative al valore delle controversie, e la motivazione del suo provvedimento non può dirsi dunque sul punto inesistente.
Quanto poi all'omesso esame di documenti, si osserva che esso determina (o meglio, può determinare) non l'inesistenza, ma un mero vizio della motivazione (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 3^, 25 marzo 1999, n. 2819; Cassazione civile sez. 1^, 22 dicembre 2000, n. 16149), come tale non denunziabile con il ricorso previsto dall'art. 111 Cost. Con il terzo motivo del loro ricorso ali avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale censurano l'ordinanza del Tribunale di Messina per aver liquidato i loro compensi in modo difforme dal parere dell'ordine professionale, senza indicarne le ragioni, ed anzi senza neppure prenderlo in considerazione;
denunzia pertanto violazione degli art. 132 cod. proc. civ., e degli art. 2230 e 2233 cod. civ.. La censura è infondata.
Nell'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 il giudice deve prendere in esame le specifiche richieste delle parti contrapposte, e determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista specificando il criterio di liquidazione adottato, onde consentire il controllo di legittimità sulle sue statuizioni, stante l'inderogabilità dei compensi minimi, ai sensi dell'art. 24 della legge citata.
La legge (in particolare gli art. 28 e 29 citati, che disciplinano il procedimento speciale che si conclude con la detta ordinanza), non prevede pareri del Consiglio dell'Ordine Forense;
che tuttavia le parti possono entrambe chiedere, e allegare a corredo e sostegno delle loro contrapposte tesi difensive. Tali pareri sono certamente autorevoli, ma non hanno rilevanza probatoria (Cassazione civile sez. 2^, 21 febbraio 1995, n. 1889) e non incidono sul contenuto dell'obbligo del giudice di motivare le sue decisioni, che resta identico (nei termini innanzi precisati), anche se non sono allegati.
In ogni caso il giudice, se dà adeguato conto delle sue decisioni, dà implicitamente conto anche delle ragioni per cui dissente dalle tesi che disattende, e dagli eventuali pareri che tali tesi corroborano.
Al riguardo è opportuno ricordare che l'obbligo della motivazione ha un contenuto positivo, non anche negativo:
nell'adempierlo, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ma deve Piuttosto esporre, in maniera concisa, se trattasi di sentenza (art. 132 n. 4 cod. proc. civ.), o addirittura sommaria, se trattasi di ordinanza (art. 134 cod. proc. civ.), gli elementi posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 2^, 11 febbraio 1998, n. 1390). Con il quarto motivo del loro ricorso ali avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale lamentano l'omessa pronunzia sulla domanda di rivalutazione del credito, che avevano chiesto congiuntamente agli interessi, e denunziano anche in questo caso assoluta mancanza di motivazione, e violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile.
Il Tribunale non ha preso in considerazione la domanda di rivalutazione del credito proposta dai ricorrenti, e dunque l'ha implicitamente ritenuta inammissibile.
Nel loro ricorso i ricorrenti si sono limitati a riproporre la domanda, senza dar conto della sua ammissibilità, ossia senza riferire in che modo affermare che nel giudizio di merito tale domanda avevano proposto, in particolare se avevano specificato non solo "la cosa che ne costituivano l'oggetto" (art. 163, comma 3^, n. 3 cod. proc. civ.), ma anche "i fatti e ali elementi di diritto che ne costituivano le ragioni" (art. 163, comma 3^, n. 4 cod. proc. civ.); in particolare in qual modo avevano giustificato richiesta di rivalutazione del credito, pur essendo, quello da essi fatto valere, di valuta, e non essendo (o non risultando essere) il rapporto da essi instaurato con l'AR dè Rossi di lavoro subordinato o parasubordinato.
Con il quarto motivo del loro ricorso gli avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale censurano la sentenza impugnata per aver stabilito la decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda (15 dicembre 1999), senza avvedersi che essi, con una lettera del 9 settembre 1996, puntualmente esibita, avevano messo in mora la debitrice;
e denunziano violazione degli art. 1219 e 1224 cod. civ., e dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Il motivo è inammissibile.
Le violazioni di legge da essi denunziate sono soltanto la conseguenza dell'omesso esame del documento indicato dai ricorrenti. La censura si risolve allora nella denunzia di un semplice vizio della motivazione.
Con il sesto motivo del loro ricorso agli avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale rilevano che nella motivazione dell'ordinanza impugnata è stato riconosciuto il loro diritto al rimborso della "tassa sul parere" del Consiglio dell'Ordine Forense che avevano allegato, ma che di tale riconoscimento non c'è traccia nel dispositivo;
affermano che tale omissione integra una omessa pronunzia (ma anche, e per la verità incomprensibilmente, una omessa motivazione), e denunziano violazione dell'art. 360 n. 3 e 4, 99, 156, 277 e 279 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile.
Quella denunziata non è altro che una mera omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli art. 287 e ss. cod. proc. civ..
Si rileva peraltro che in realtà la denunziata omissione non è configurabile.
Nella motivazione della sua ordinanza il Tribunale di Messina ha determinato l'entità del credito dei ricorrenti individuandone le diverse componenti, e tra queste ha indicato anche il rimborso della "tassa sul parere". Nel dispositivo, poi, si è limitato, avendo conteggiato il dato ed il dovuto, a specificare, senza distinguere le dette diverse componenti, la somma dovuta dall'AR dè Rossi.
Se dunque errore è stato commesso, è di calcolo;
e resta dunque ferma l'inammissibilità della censura.
Con l'ultimo motivo del ricorso ali avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale censurano l'ordinanza impugnata per aver compensato le spese di lite, e denunziano violazione del principio della soccombenza.
Sostengono in particolare che, dovendosi ritenere fondate le loro censure relative alla determinazione del valore delle controversie in cui avevano difeso l'AR dè Rossi, essi soccombenti non sono, e la motivazione in virtù della quale il Tribunale ha adottato la decisione relativa al governo delle spese processuali è dunque illogica ed erronea.
Si è però detto che quelle censure non sono fondate, e la censura in esame resta conseguentemente assorbita. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna gli avv.ti Vincenzo Panuccio e Bruno Comunale a rifondere all'AR dè Rossi le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 148,39, oltre 1,549,37 euro per onorari.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002