Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3197
CASS
Sentenza 6 marzo 2002

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In materia di conferimento degli onorari degli avvocati, nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.29 legge n. 794 del 1942 il giudice deve prendere in esame le richieste delle parti contrapposte e determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato onde consentire il controllo sulle sue statuizioni, stante l'inderogabilità dei compensi minimi prevista dall'art.24 legge citata. Le parti, peraltro, possono produrre a sostegno delle loro ragioni pareri dell'Ordine forense che, però, non assumendo valore probatorio, non incidono sul dovere del giudice di motivare le sue decisioni, che resta identico, anche se non sono allegati.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, con il quale si lamenti l'omesso esame di documenti in quanto ciò può determinare non l'inesistenza ,ma un mero vizio di motivazione, come tale, non denunziabile con il ricorso ex art. 111 Cost..

L'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, ha natura sommaria e va, pertanto, motivata in modo sintetico, ma in ogni caso da lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice del merito, con l'indicazione delle voci dovute e non dovute in modo da rendere possibile il controllo della sua decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3197
    Data del deposito : 6 marzo 2002

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