CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23256 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YS VI, n. in Albania 23/09/1994 avverso l'ordinanza n. 13/23 della Corte di appello di Brescia del 10/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria scritta depositata, per il ricorrente, dall'avv. Ilaria Crema, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha rigettato Penale Sent. Sez. 6 Num. 23256 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/04/2023 l'istanza di YS VI, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito della procedura di estradizione avviata su richiesta delle autorità svizzere, volta a conseguire la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella dimorante in Italia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che deduce due motivi di censura. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni per le quali sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Il ricorrente è stato, infatti, tratto in arresto non solo in forza del presente procedimento estradizionale ma anche per l'esecuzione di una sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tirana il 9 novembre 2017, recante condanna a pena detentiva per il reato di minacce previsto dall'art. 109/B/1 del Codice penale albanese. Dalla statuizione in oggetto è possibile evincere come, alla data della suddetta decisione (7 settembre 2021) egli si trovasse da tempo ristretto presso la casa circondariale di Fier (Albania) e pertanto non poteva trovarsi in Svizzera ed ivi commettere il reato per cui è stato richiesto in consegna dalle locali autorità in rapporto a quanto emergente dal fascicolo processuale. Il ricorrente sostiene, infatti, che l'esclusione dell'art. 273 cod. proc. pen. dalle norme applicabili in materia, sancita dall'art. 714, comma 2, è solo apparente, in quanto proprio la necessità di un giudizio prognostico circa la futura concedibilità dell'estradizione impone, seppur in via indiretta, di valutare approfonditamente la gravità indiziaria. Violazione dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni per le quali sussisterebbe il pericolo di fuga dell'estradando. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata sulla base di elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani. La Corte territoriale, da un lato ha motivato il diniego sulla base di elementi irrilevanti ai fini della valutazione che le compete, dimenticando, inoltre, che il ricorrente è destinatario di un'ulteriore richiesta di estradizione proveniente dalle autorità albanesi ai fini dell'espiazione in regime domiciliare della citata sentenza di condanna, per cui il pericolo di fuga verso l'Albania è ipotesi destituita da ogni 2 fondamento e non sussistendo altre evidenze di legami con altri Paesi, l'unico Stato in cui egli potrebbe trovare asilo è proprio l'Italia, da cui l'impossibilità di una sua fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui alla motivazione. 2. Va, però, preliminarmente dichiarata infondata la lettura che la difesa del ricorrente fa del cbn. disp. degli artt. 714, commi 2 e 3 cod. proc. pen. Il comma 3 dispone che le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Il comma 2 prevede a sua volta che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280 e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III (in tema di sequestri). Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. Tanto premesso, l'interpretazione che il ricorrente propugna del comma 2 postula sic et simpliciter la manipolazione e la sostanziale riscrittura della previsione, nel senso di considerare tamquam non esset il riferimento testuale all'art. 273 cod. proc. pen., avente la funzione di escludere la necessità che ai fini dell'applicazione delle misure coercitive personali il giudice competente (Corte di appello) debba procedere a delibazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nella sentenza n. 231 resa il 16 luglio 2004, la Corte costituzionale nel definire infondata la questione di legittimità dello stesso art. 714, comma 2 in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione) ha affermato, infatti, che "l'espressa previsione della non applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. non può essere interpretata come volontà del legislatore di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per i soggetti in attesa di estradizione, bensì come logica impossibilità di valutare nei loro confronti l'ingiustizia della detenzione sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 3 e 280 cod. proc. pen., ove sono enunciate condizioni che possono evidentemente operare solo in relazione all'adozione di misure cautelarí finalizzate alle esigenze del processo penale italiano". Ne discende, con riferimento al comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen., che la prognosi negativa di concessione dell'estradizione non può mai riguardare l'assenza di gravi indizi di colpevolezza del reato per cui la stessa è richiesta, bensì evidentemente la mancanza di altre condizioni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sussistenza di una immunità ostativa, attinenza della richiesta a reato di natura politica, etc.) preclusive dell'accoglimento della domanda di consegna. La piana formulazione del comma 2 comporta, del resto, che un solo lontano precedente sia rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, là dove si è stabilito che l'applicazione di misure cautelari a persona di cui è chiesta l'estradizione non è subordinata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 1, n. 2620 del 04/06/1992, Lin Fa Shen, Rv. 191764). Sotto altro profilo, infine, come evidenziato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, in tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di convalida emesso dal Presidente della Corte d'Appello a norma dell'articolo 716, comma 3, cod. proc. pen. si esaurisce in una verifica cartolare sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto relativamente al fatto-reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta ed all'esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente, non investendo invece le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 4344 del 16/01/2004, Rafik, Rv. 228377). 3. Appare, invece, fondata la deduzione riferita ai presupposti sulla base dei quali la Corte territoriale ha disposto nei confronti dell'estradando l'applicazione della misura coercitiva di massimo rigore al fine di garantire che egli non si sottragga all'eventuale consegna. A differenza di quanto ritenuto dal Procuratore generale e al di là dell'astratta gravità dell'accusa posta a base della domanda estradizionale, infatti, l'ordinanza impugnata non motiva affatto sul punto della sussistenza di un concreto pericolo di fuga atto a giustificare il mantenimento della misura custodiale in carcere, anziché l'adozione di un provvedimento meno afflittivo. In particolare, a fronte delle puntuali allegazioni difensive riguardanti l'assenza di un concreto interesse del ricorrente a tornare in Albania, che ha presentato una concomitate richiesta di estradizione, e della mancanza di evidenze di legami con altri Paesi europei e non (l'ordinanza facendo generico riferimento a collegamenti con il Sudannerica), difetta una reale valutazione in ordine alla 4 adeguatezza della misura domiciliare invocata, anche in rapporto alle condizioni di salute del ricorrente, attestate da documentazione che sembra confermare che la sua presenza in Italia sia dovuta a tale specifico motivo. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello territoriale.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso, 3 aprile 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria scritta depositata, per il ricorrente, dall'avv. Ilaria Crema, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha rigettato Penale Sent. Sez. 6 Num. 23256 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/04/2023 l'istanza di YS VI, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito della procedura di estradizione avviata su richiesta delle autorità svizzere, volta a conseguire la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella dimorante in Italia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che deduce due motivi di censura. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni per le quali sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Il ricorrente è stato, infatti, tratto in arresto non solo in forza del presente procedimento estradizionale ma anche per l'esecuzione di una sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tirana il 9 novembre 2017, recante condanna a pena detentiva per il reato di minacce previsto dall'art. 109/B/1 del Codice penale albanese. Dalla statuizione in oggetto è possibile evincere come, alla data della suddetta decisione (7 settembre 2021) egli si trovasse da tempo ristretto presso la casa circondariale di Fier (Albania) e pertanto non poteva trovarsi in Svizzera ed ivi commettere il reato per cui è stato richiesto in consegna dalle locali autorità in rapporto a quanto emergente dal fascicolo processuale. Il ricorrente sostiene, infatti, che l'esclusione dell'art. 273 cod. proc. pen. dalle norme applicabili in materia, sancita dall'art. 714, comma 2, è solo apparente, in quanto proprio la necessità di un giudizio prognostico circa la futura concedibilità dell'estradizione impone, seppur in via indiretta, di valutare approfonditamente la gravità indiziaria. Violazione dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni per le quali sussisterebbe il pericolo di fuga dell'estradando. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata sulla base di elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani. La Corte territoriale, da un lato ha motivato il diniego sulla base di elementi irrilevanti ai fini della valutazione che le compete, dimenticando, inoltre, che il ricorrente è destinatario di un'ulteriore richiesta di estradizione proveniente dalle autorità albanesi ai fini dell'espiazione in regime domiciliare della citata sentenza di condanna, per cui il pericolo di fuga verso l'Albania è ipotesi destituita da ogni 2 fondamento e non sussistendo altre evidenze di legami con altri Paesi, l'unico Stato in cui egli potrebbe trovare asilo è proprio l'Italia, da cui l'impossibilità di una sua fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui alla motivazione. 2. Va, però, preliminarmente dichiarata infondata la lettura che la difesa del ricorrente fa del cbn. disp. degli artt. 714, commi 2 e 3 cod. proc. pen. Il comma 3 dispone che le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Il comma 2 prevede a sua volta che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280 e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III (in tema di sequestri). Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. Tanto premesso, l'interpretazione che il ricorrente propugna del comma 2 postula sic et simpliciter la manipolazione e la sostanziale riscrittura della previsione, nel senso di considerare tamquam non esset il riferimento testuale all'art. 273 cod. proc. pen., avente la funzione di escludere la necessità che ai fini dell'applicazione delle misure coercitive personali il giudice competente (Corte di appello) debba procedere a delibazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nella sentenza n. 231 resa il 16 luglio 2004, la Corte costituzionale nel definire infondata la questione di legittimità dello stesso art. 714, comma 2 in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione) ha affermato, infatti, che "l'espressa previsione della non applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. non può essere interpretata come volontà del legislatore di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per i soggetti in attesa di estradizione, bensì come logica impossibilità di valutare nei loro confronti l'ingiustizia della detenzione sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 3 e 280 cod. proc. pen., ove sono enunciate condizioni che possono evidentemente operare solo in relazione all'adozione di misure cautelarí finalizzate alle esigenze del processo penale italiano". Ne discende, con riferimento al comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen., che la prognosi negativa di concessione dell'estradizione non può mai riguardare l'assenza di gravi indizi di colpevolezza del reato per cui la stessa è richiesta, bensì evidentemente la mancanza di altre condizioni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sussistenza di una immunità ostativa, attinenza della richiesta a reato di natura politica, etc.) preclusive dell'accoglimento della domanda di consegna. La piana formulazione del comma 2 comporta, del resto, che un solo lontano precedente sia rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, là dove si è stabilito che l'applicazione di misure cautelari a persona di cui è chiesta l'estradizione non è subordinata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 1, n. 2620 del 04/06/1992, Lin Fa Shen, Rv. 191764). Sotto altro profilo, infine, come evidenziato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, in tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di convalida emesso dal Presidente della Corte d'Appello a norma dell'articolo 716, comma 3, cod. proc. pen. si esaurisce in una verifica cartolare sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto relativamente al fatto-reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta ed all'esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente, non investendo invece le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 4344 del 16/01/2004, Rafik, Rv. 228377). 3. Appare, invece, fondata la deduzione riferita ai presupposti sulla base dei quali la Corte territoriale ha disposto nei confronti dell'estradando l'applicazione della misura coercitiva di massimo rigore al fine di garantire che egli non si sottragga all'eventuale consegna. A differenza di quanto ritenuto dal Procuratore generale e al di là dell'astratta gravità dell'accusa posta a base della domanda estradizionale, infatti, l'ordinanza impugnata non motiva affatto sul punto della sussistenza di un concreto pericolo di fuga atto a giustificare il mantenimento della misura custodiale in carcere, anziché l'adozione di un provvedimento meno afflittivo. In particolare, a fronte delle puntuali allegazioni difensive riguardanti l'assenza di un concreto interesse del ricorrente a tornare in Albania, che ha presentato una concomitate richiesta di estradizione, e della mancanza di evidenze di legami con altri Paesi europei e non (l'ordinanza facendo generico riferimento a collegamenti con il Sudannerica), difetta una reale valutazione in ordine alla 4 adeguatezza della misura domiciliare invocata, anche in rapporto alle condizioni di salute del ricorrente, attestate da documentazione che sembra confermare che la sua presenza in Italia sia dovuta a tale specifico motivo. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello territoriale.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso, 3 aprile 2023