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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 409/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8752/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T014590000P002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: Estinzione del giudicio con cessata materia del contendere a spese compensate
Appellato: Accettazione della rinuncia all'appello con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 24 gennaio 2025 l'Ufficio chiedeva la riforma della sentenza n. 8752/2024, depositata in data 1° luglio 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, Sezione 24, in accoglimento del ricorso proposto dalla società “Resistente_1 Srl” aveva stabilito l'applicazione dell'aliquota del 9% in relazione all'atto di costituzione di diritto di servitù autenticato dal notaio Nominativo_1 di Roma, rep. 6726 del 13.06.2022, registrato in data 16.06.2022 al n. 14590 della serie 1T e aveva disposto l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 22/1T/014590/000/P002 oggetto di impugnazione con il quale l'Ufficio sosteneva l'applicazione dell'aliquota del 15%.
Con memoria Ric. 3039213-TK3 l'Ufficio riferisce che nelle more del giudizio si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale con il quale la Suprema Corte ha chiarito l'applicabilità dell'imposta di registro con aliquota del 9% con specifico riguardo agli atti di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli.
L'Ufficio provvedeva quindi a riesaminare la fattispecie concreta in esame alla luce dei principi nomofilattici consolidatisi nelle more del giudizio.
In esito a tale nuova indagine sul merito della vicenda l'Ufficio riteneva di rinunciare all'appello depositato con R.G.A. 409/2025 con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sul punto faceva rilevare che, a suo dire, sussistono nel caso di specie i presupposti della complessità della vicenda sottesa al giudizio e del consolidarsi della giurisprudenza solo in corso di causa, ordinariamente individuati dalla Suprema Corte quale legittimo presupposto della compensazione (cfr. da ultimo Cassazione
n. 29069/2025, § 6; Cassazione n. 16441/2025, § 11, e ulteriori conformi), anche in ragione della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni giustificative della medesima (cfr. ex multis Cassazione n.
20003/2025; Cassazione n. 20676/2025, § 1.3, e ulteriori citate).
Con memoria 16.01.2026 la parte ha replicato che nel caso di specie non si versa in ipotesi di cessazione di materia del contendere ma di rinuncia del appello da parte dell'Ente impositore ( art. 44 D.Lgs 546/1992), rinincia che la parte privata accetta. Riferisce ancora che non sussistono gli estremi per la compensazione ma per l'ordinaria liquidazione delle spese secondo i principi di cui all'art.15 D.Lgs 546/1992 e che questa
Sezione ha già deciso inter partes identica fattispecie con condanna alle spese e distrazione al difensore antistatario.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che su tutte le difese ed eccezioni sollevate , è assorbente e preclusiva di ogni ulteriore indagine quella dove viene riferito che l'appellante rinuncia all'appello con ciò consolidandosi la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, che ha annullato l'atto impugnato. La rinuncia è stata accettata dalla società contribuente con atto 16 gennaio 2026.
Recita l'art. 44 del decreto legislativo 546/1992:
"1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente."
Tutto quanto sopra premesso, verificato che la fattispecie in giudizio non è quella richiamata dalgi atti erariali di cui all'art. 46 D.lsg. 546/1992 ma, come anche correttamente indicato nella memoria di parte, la diversa ipotesi di cui all'art. 44 cit.
Verificate le condizioni di cui al richiamato e già esposto art. 44 Decreto legislativo 546/1992, che regola la domanda di estinzione del processo per rinuncia all'appello formulata dalla stessa A.E. e rilevato che è fondata e meritevole di accoglimento.
Rilevato che invece non può trovare accoglimento la domanda erariale di compensazione delle spese.
Con riferimento alle spese, il Collegio osserva che in caso di rinuncia la compensazione può essere disposta solo previo accordo delle parti, che in questo caso, espressamente, è denegato.
Peraltro la giurisprudenza menzionata dall'Ufficio non è una novità ma è confermativa. La sentenza della
Corte di Cassazione n. 23489 del 2 settembre 2024 ribadisce infatti che l'aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%.
Questo orientamento, già confermato in diverse precedenti sentenze, si fonda sulla distinzione tra i concetti di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento. In particolare, ha ribadito la Suprema Corte, la servitù non implica un trasferimento di proprietà ma solo una compressione del diritto del proprietario del fondo servente, a favore di un altro fondo (dominante), e pertanto non ricade sotto le norme che prevedono l'aliquota più alta del 15%. L'aliquota del 15% resta applicabile solo per i trasferimenti veri e propri di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Tanto premesso ed in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Condanna l'Ufficio appellante alle spese del grado liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Difensore_1, antistatario.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 409/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8752/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T014590000P002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: Estinzione del giudicio con cessata materia del contendere a spese compensate
Appellato: Accettazione della rinuncia all'appello con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 24 gennaio 2025 l'Ufficio chiedeva la riforma della sentenza n. 8752/2024, depositata in data 1° luglio 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, Sezione 24, in accoglimento del ricorso proposto dalla società “Resistente_1 Srl” aveva stabilito l'applicazione dell'aliquota del 9% in relazione all'atto di costituzione di diritto di servitù autenticato dal notaio Nominativo_1 di Roma, rep. 6726 del 13.06.2022, registrato in data 16.06.2022 al n. 14590 della serie 1T e aveva disposto l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 22/1T/014590/000/P002 oggetto di impugnazione con il quale l'Ufficio sosteneva l'applicazione dell'aliquota del 15%.
Con memoria Ric. 3039213-TK3 l'Ufficio riferisce che nelle more del giudizio si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale con il quale la Suprema Corte ha chiarito l'applicabilità dell'imposta di registro con aliquota del 9% con specifico riguardo agli atti di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli.
L'Ufficio provvedeva quindi a riesaminare la fattispecie concreta in esame alla luce dei principi nomofilattici consolidatisi nelle more del giudizio.
In esito a tale nuova indagine sul merito della vicenda l'Ufficio riteneva di rinunciare all'appello depositato con R.G.A. 409/2025 con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sul punto faceva rilevare che, a suo dire, sussistono nel caso di specie i presupposti della complessità della vicenda sottesa al giudizio e del consolidarsi della giurisprudenza solo in corso di causa, ordinariamente individuati dalla Suprema Corte quale legittimo presupposto della compensazione (cfr. da ultimo Cassazione
n. 29069/2025, § 6; Cassazione n. 16441/2025, § 11, e ulteriori conformi), anche in ragione della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni giustificative della medesima (cfr. ex multis Cassazione n.
20003/2025; Cassazione n. 20676/2025, § 1.3, e ulteriori citate).
Con memoria 16.01.2026 la parte ha replicato che nel caso di specie non si versa in ipotesi di cessazione di materia del contendere ma di rinuncia del appello da parte dell'Ente impositore ( art. 44 D.Lgs 546/1992), rinincia che la parte privata accetta. Riferisce ancora che non sussistono gli estremi per la compensazione ma per l'ordinaria liquidazione delle spese secondo i principi di cui all'art.15 D.Lgs 546/1992 e che questa
Sezione ha già deciso inter partes identica fattispecie con condanna alle spese e distrazione al difensore antistatario.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che su tutte le difese ed eccezioni sollevate , è assorbente e preclusiva di ogni ulteriore indagine quella dove viene riferito che l'appellante rinuncia all'appello con ciò consolidandosi la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, che ha annullato l'atto impugnato. La rinuncia è stata accettata dalla società contribuente con atto 16 gennaio 2026.
Recita l'art. 44 del decreto legislativo 546/1992:
"1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente."
Tutto quanto sopra premesso, verificato che la fattispecie in giudizio non è quella richiamata dalgi atti erariali di cui all'art. 46 D.lsg. 546/1992 ma, come anche correttamente indicato nella memoria di parte, la diversa ipotesi di cui all'art. 44 cit.
Verificate le condizioni di cui al richiamato e già esposto art. 44 Decreto legislativo 546/1992, che regola la domanda di estinzione del processo per rinuncia all'appello formulata dalla stessa A.E. e rilevato che è fondata e meritevole di accoglimento.
Rilevato che invece non può trovare accoglimento la domanda erariale di compensazione delle spese.
Con riferimento alle spese, il Collegio osserva che in caso di rinuncia la compensazione può essere disposta solo previo accordo delle parti, che in questo caso, espressamente, è denegato.
Peraltro la giurisprudenza menzionata dall'Ufficio non è una novità ma è confermativa. La sentenza della
Corte di Cassazione n. 23489 del 2 settembre 2024 ribadisce infatti che l'aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%.
Questo orientamento, già confermato in diverse precedenti sentenze, si fonda sulla distinzione tra i concetti di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento. In particolare, ha ribadito la Suprema Corte, la servitù non implica un trasferimento di proprietà ma solo una compressione del diritto del proprietario del fondo servente, a favore di un altro fondo (dominante), e pertanto non ricade sotto le norme che prevedono l'aliquota più alta del 15%. L'aliquota del 15% resta applicabile solo per i trasferimenti veri e propri di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Tanto premesso ed in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Condanna l'Ufficio appellante alle spese del grado liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Difensore_1, antistatario.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Presidente Giuliana Passero