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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 570/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3329/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301729 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania, atteso che con il PV redatto dalla Guardia di Finanza il
26.9.2018 è stato accertato nei confronti della società "Società_1 SRL". per l'anno 2017, il maggiore reddito d'impresa di € 26.400,00, che il suddetto PVC è stato definito con modalità agevolate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 119/2018 (Pace fiscale) per gli anni d'imposta 2013-2014-2015-2016-2017, considerato che le quote sociali sono detenute da n. 2 soci, in ragione dell'applicazione della disciplina della società a ristretta base partecipativa e/o a base familiare, ha accertato con atto n. TYS01A301729/2023, a
Ricorrente_1carico della sig.ra (socio con una quota di partecipazione pari al
90% del capitale sociale), ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 41 bis del D.P.R. n.
600/73, per l'anno d'imposta 2017, il maggiore reddito imponibile pari a € 11.813,00 rilevante ai fini dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale.
Avverso tale avviso di accertamento, notificato l'11.12.2023, ha proposto ricorso con il quale ha sostenuto che nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2019 gli utili accertati con il PVC del 26.9.2018 (per tutte e annualità d'imposta oggetto di accertamento) sono stati apposti a riserva di “utile disponibile” ma “non distribuibile”, circostanza che doveva far ritenere superata la presunzione di distribuzione dei maggiori utili tra i soci, atteso che tali utili dovevano ritenersi accantonati o reinvestiti e non anche distribuiti. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato deducendo che l'adesione alla pace fiscale da parte della società avrebbe confermato l'esistenza di maggiori imponibili per la società, di cui assumeva la ristretta base sociale, e, dunque, della redistribuzione degli utili tra i soci. All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata decisa coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1Preliminarmente, si osserva che la società “ srl” ha aderito alla definizione agevolata del PVC emesso dalla GdF ai sensi dell''art.1 Decreto 119 del
23.10.2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e che gli utili accertati con il PVC del 26.9.2018 (per tutte e annualità d'imposta oggetto di accertamento) sono stati appostati a riserva di “utile disponibile” ma “non distribuibile”, fatti, questi, non contestati.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29794/21, ha cristallizzato il principio secondo cui “l'accertamento degli utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatto oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti”.
Ebbene, nel caso di specie è fuor dubbio, tant'è che non vi è stata da parte dell'AdE alcuna contestazione, che gli utili della società accertati dalla Guardia di Finanza non sono stati distribuiti tra i soci, ma sono stati accantonati in riserva e quindi non distribuiti, come risulta dal bilancio 2019, prodotto in atti.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio vengono compensate stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio. Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Giudice
UN AC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3329/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301729 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania, atteso che con il PV redatto dalla Guardia di Finanza il
26.9.2018 è stato accertato nei confronti della società "Società_1 SRL". per l'anno 2017, il maggiore reddito d'impresa di € 26.400,00, che il suddetto PVC è stato definito con modalità agevolate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 119/2018 (Pace fiscale) per gli anni d'imposta 2013-2014-2015-2016-2017, considerato che le quote sociali sono detenute da n. 2 soci, in ragione dell'applicazione della disciplina della società a ristretta base partecipativa e/o a base familiare, ha accertato con atto n. TYS01A301729/2023, a
Ricorrente_1carico della sig.ra (socio con una quota di partecipazione pari al
90% del capitale sociale), ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 41 bis del D.P.R. n.
600/73, per l'anno d'imposta 2017, il maggiore reddito imponibile pari a € 11.813,00 rilevante ai fini dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale.
Avverso tale avviso di accertamento, notificato l'11.12.2023, ha proposto ricorso con il quale ha sostenuto che nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2019 gli utili accertati con il PVC del 26.9.2018 (per tutte e annualità d'imposta oggetto di accertamento) sono stati apposti a riserva di “utile disponibile” ma “non distribuibile”, circostanza che doveva far ritenere superata la presunzione di distribuzione dei maggiori utili tra i soci, atteso che tali utili dovevano ritenersi accantonati o reinvestiti e non anche distribuiti. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato deducendo che l'adesione alla pace fiscale da parte della società avrebbe confermato l'esistenza di maggiori imponibili per la società, di cui assumeva la ristretta base sociale, e, dunque, della redistribuzione degli utili tra i soci. All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata decisa coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1Preliminarmente, si osserva che la società “ srl” ha aderito alla definizione agevolata del PVC emesso dalla GdF ai sensi dell''art.1 Decreto 119 del
23.10.2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e che gli utili accertati con il PVC del 26.9.2018 (per tutte e annualità d'imposta oggetto di accertamento) sono stati appostati a riserva di “utile disponibile” ma “non distribuibile”, fatti, questi, non contestati.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29794/21, ha cristallizzato il principio secondo cui “l'accertamento degli utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatto oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti”.
Ebbene, nel caso di specie è fuor dubbio, tant'è che non vi è stata da parte dell'AdE alcuna contestazione, che gli utili della società accertati dalla Guardia di Finanza non sono stati distribuiti tra i soci, ma sono stati accantonati in riserva e quindi non distribuiti, come risulta dal bilancio 2019, prodotto in atti.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio vengono compensate stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio. Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Giudice
UN AC