Sentenza 10 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17567 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
LICA BB NOME DEL POPOLO IT1 7567 / 02 U P ee 62164 E N 6 O 8 I V 9 Z A 1 6 I / A . 4 R R ITALIANA N / T 6 - S A 2 I T . B G .R E U . R .P B Q I P A A R L . D T B E SUPREMA DI CA D A E T I T S N A 1 N E I 3 E S 1 S R E SEZIONE QUINTA CIVILE I . E A N T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N.20289/1998 Presidente Dott. Orestano Francesco CRISTARELLA DI NUBILA Consigliere Dott. Vincenzo Consigliere 41287 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Ud. 09/05/2002 1. Dott. Antonino Rel. Consigliere DI BLASI ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi -ILOR Sentenza SEN TENZA Omessa appello disamina logico- sul ricorso proposto da: giuridica di elementi rilevanti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro agli effetti decisionali Vizio di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei motivazione - Sussiste. Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per SPA 02 legge;
ricorrente - A. contro c. IL GIOIELLO società in nome collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata avverso la sentenza n. 636/02/97 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sez. n.2, del 4-02- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 4 9 64 64 1 1997, depositata 1'1-10-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n.4192000233 notificato il 20-08-1994, l'Ufficio Imposte Dirette di Perugia rettificava il reddito d'impresa dichiarato, per l'anno 1991, della s.n.c. "Il Gioiello" di UC UC, elevandolo, da L.13.769.000 a L.164.641.000. Ciò faceva induttivamente, recuperando a tassazione costi non deducibili, e ricostruendo maggiori ricavi in applicazione di percentuale di ricarico rilevata dall'organo di verifica. L'impugnazione della contribuente veniva accolta I dall'adita Commissione di Primo Grado di Perugia, nella considerazione dell'insussistenza dei presupposti per la maggiore imposizione. L'appello dell'Ufficio, che deduceva la legittimità e congruità del reddito accertato, veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, che, giusta sentenza in epigrafe indicata, determinava il reddito in L.49.028.000, avuto riguardo al fatto che gli elementi reddituali accertati trovavano solo parziale riscontro nella verifica processuale. Con ricorso notificato il 13-11-1998, ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1'Amministrazione censura l'impugnataCon l'unico mezzo decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto non darebbe contezza dell'iter logico seguito per giungere alla contestata statuizione. La doglianza è fondata. La Commissione di merito, in effetti, ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo♫ che il sistema di calcolo adoperato dall'Amministrazione fosse "non del tutto idoneo", che in base allo stesso si potesse desumere solo "una parziale certezza della rettifica degli elementi reddituali accertati", e che, nel caso, una corretta metodologia di calcolo inducesse a fissare nel 60% la percentuale di ricarico applicabile. La medesima Commissione ha omesso di prendere in considerazione le altre poste contabili oggetto di contestazione, segnatamente gli accertamento e ammortamenti ordinari e le rimanenze finali, limitandosi, con generica espressione, a ritenerle valide. Trattasi di motivazione assolutamente inadeguata, perché in positivo non esplicita gli elementi interni al ragionamento del decidente, ed, in negativo, omette ogni valutazione critica di elementi di natura materiale, logica o processuale, che, rimasti estranei al detto ragionamento, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. In buona sostanza, il giudice di merito, con riferimento a taluni dati contabili esposti in dichiarazione fa delle affermazioni apodittiche, senza offrire alcuna indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendo di effettuare una, sia pure succinta, disamina logico giuridica (Cass. 14-04-2000 n. 4891; 5-05-1998 n.4525). Ciò stante la Corte non è posta nelle condizioni di esercitare il doveroso controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale sotteso a verificare se la C.T.R. è pervenuta al convincimento sancito in sentenza, con ragionamento esauriente, senza salti logici, scevro da errori giuridici. Peraltro le riscontrate carenze motivazionali, riguardando l'indeducibilità di ammortamento ordinario e l'imponibilità di rimanenze finali non contabilizzate, investono punti rilevanti ai fini decisionali e costituiscono sintomo di ingiustizia dell'adottata decisione. Esse configurano, dunque, il vizio denunciato e giustificano l'accoglimento della proposta impugnazione e la cassazione dell'impugnata sentenza. Il Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione Commissione Tributaria Regionale della Toscana,della procederà al riesame, valutando le emergenze processuali, e deciderà, offrendo esaustiva motivazione delle proprie conclusioni. Il medesimo giudice pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Regionale della Sezione delia Commissione Tributaria Toscana. Così deciso in Roma il 9 Maggio 2002. Il Presidente E Dott Cristarella Ores N Francesco 2О ри ости O 6 I 8 9 Z 1 5 A A / I . R 4 / R T N 6 IS - 2 A . T B G .R E . U Il Consigliere .P Relatore R L Estensore B - L D I A A L R . E D T B Dott. Antoni D A E I Blasi T T S N 1 A N E I 3 E S 1 S R I E . E A N T A M IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 10 DIC. 2002Oggi F IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio