Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è lo Stato-collettività e non la persona che per effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa. Ne consegue che essa non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. (Conf. sez. VI, 4 dicembre 2006 n. 8969/2007, Fonti, non massimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2006, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2006
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2124
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5005/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SB RL, nato a S. Giovanni in [...] l'[...];
avverso il decreto del 19 ottobre 2005 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini;
nel procedimento a carico di:
RD IL;
visti gli atti, il decreto denunciato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Ritenuto che il G.i.p. del Tribunale di Rimini, con decreto del 19 ottobre 2005, disponeva l'archiviazione del procedimento per il reato di falsa testimonianza a carico di IL RD, dopo aver dichiarato inammissibile l'opposizione di RL ER;
ritenuto che quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento di archiviazione, deducendo la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., per non essersi garantito a pieno il contraddittorio attraverso l'espletamento delle indagini suppletive sollecitate con l'atto di opposizione, immotivatamente ritenuto inammissibile;
considerato, preliminarmente, che il ricorrente difetta di legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e al successivo ricorso per Cassazione, in relazione all'ipotizzato reato di falsa testimonianza, in quanto il relativo bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6^, 20 maggio 2005, n. 35051, Boni;
Sez. 5^, 8 novembre 2000, n. 4113, Muriano);
considerato che la carenza di legittimazione comporta l'inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007