CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, EL
SEVERINI PAOLO, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6746/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249015601376000 IVA-ALTRO 2020
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230015309665000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/10/2024 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 29/10/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6746/2024, la sig.ra Nominativo_1, titolare della ditta Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249015601376000 di complessivi euro 7.061,83, notificata in data
22/10/2024, limitatamente ad una delle due cartelle sottese, e precisamente la cartella di pagamento n.10020230015309665000 notificata a mezzo pec il 28.06.2023 a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972 della LI.PE. del 4° trimestre dell'anno 2020.
Il ricorrente preliminarmente rappresentava che:
- dopo la notifica della cartella suindicata aveva ricevuto comunicazione dall'AdE per la D.A. IVA anno
2021x2020 da cui risultava un credito di euro 4.830,00 da confermare;
- aveva quindi provveduto a presentare istanza di sgravio relativamente alla cartella tramite Civis, ricevendo un diniego;
- successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa per l'anno 2020 evidenziando il credito di euro 4.830,00, così da poterlo riportare nell'annualità successiva;
- aveva ricevuto comunicazione relativa alla D.A. anno 2021 in cui era evidenziato il maggior credito di euro
4.830,00 risultante dalla dichiarazione precedente;
- ciò nonostante aveva ricevuto il 22/10/24 la notifica dell'intimazione che faceva riferimento al preteso debito per IVA anno 2020 di cui alla cartella suddetta.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'intimazione per un solo motivo: infondatezza della pretesa, stante il maggior credito risultante dalla D.A. integrativa IVA anno 2020 presentata sulla scorta della comunicazione dell'AdE allegata.
Concludeva chiedendo la condanna alle spese di parte resistente, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, che chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo provveduto allo sgravio totale dei carichi iscritti a ruolo, di cui alla cartella n.10020230015309665000, in seguito alla dichiarazione integrativa ultrannuale presentata solo in data 13/11/2024 al fine di variare il quadro VH rispetto alle LIPE ed alla prima dichiarazione trasmessa in data 30/04/2021.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui evidenziava di aver ricevuto in data 18.11.2024 - a giudizio instaurato - lo sgravio totale della cartella, senza ricevere però l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020249015601376000 per la somma di euro 5.945,52; insisteva pertanto sulla richiesta di condanna alle spese dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, alla luce del provvedimento di sgravio totale dei carichi iscritti a ruolo di cui alla cartella di pagamento n.10020230015309665000, depositato in atti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La compensazione si giustifica alla luce della presentazione della dichiarazione integrativa IVA 2021x2020
(non allegata dal ricorrente) avvenuta solo il 13/11/24 (come sostenuto dall'Agenzia senza contestazione da parte del contribuente), quindi dopo l'instaurazione del presente giudizio, sebbene espressamente richiesta dalla comunicazione n. 0127450921402 del 2023, in cui era specificato che dopo la conferma del credito (che il ricorrente non ha provato aver richiesto) occorreva provvedere alla rigenerazione del credito mediante riporto in una dichiarazione successiva (integrativa).
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA L' ESTINZIONE DEL PROCESSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, EL
SEVERINI PAOLO, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6746/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249015601376000 IVA-ALTRO 2020
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230015309665000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/10/2024 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 29/10/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6746/2024, la sig.ra Nominativo_1, titolare della ditta Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249015601376000 di complessivi euro 7.061,83, notificata in data
22/10/2024, limitatamente ad una delle due cartelle sottese, e precisamente la cartella di pagamento n.10020230015309665000 notificata a mezzo pec il 28.06.2023 a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972 della LI.PE. del 4° trimestre dell'anno 2020.
Il ricorrente preliminarmente rappresentava che:
- dopo la notifica della cartella suindicata aveva ricevuto comunicazione dall'AdE per la D.A. IVA anno
2021x2020 da cui risultava un credito di euro 4.830,00 da confermare;
- aveva quindi provveduto a presentare istanza di sgravio relativamente alla cartella tramite Civis, ricevendo un diniego;
- successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa per l'anno 2020 evidenziando il credito di euro 4.830,00, così da poterlo riportare nell'annualità successiva;
- aveva ricevuto comunicazione relativa alla D.A. anno 2021 in cui era evidenziato il maggior credito di euro
4.830,00 risultante dalla dichiarazione precedente;
- ciò nonostante aveva ricevuto il 22/10/24 la notifica dell'intimazione che faceva riferimento al preteso debito per IVA anno 2020 di cui alla cartella suddetta.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'intimazione per un solo motivo: infondatezza della pretesa, stante il maggior credito risultante dalla D.A. integrativa IVA anno 2020 presentata sulla scorta della comunicazione dell'AdE allegata.
Concludeva chiedendo la condanna alle spese di parte resistente, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, che chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo provveduto allo sgravio totale dei carichi iscritti a ruolo, di cui alla cartella n.10020230015309665000, in seguito alla dichiarazione integrativa ultrannuale presentata solo in data 13/11/2024 al fine di variare il quadro VH rispetto alle LIPE ed alla prima dichiarazione trasmessa in data 30/04/2021.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui evidenziava di aver ricevuto in data 18.11.2024 - a giudizio instaurato - lo sgravio totale della cartella, senza ricevere però l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020249015601376000 per la somma di euro 5.945,52; insisteva pertanto sulla richiesta di condanna alle spese dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, alla luce del provvedimento di sgravio totale dei carichi iscritti a ruolo di cui alla cartella di pagamento n.10020230015309665000, depositato in atti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La compensazione si giustifica alla luce della presentazione della dichiarazione integrativa IVA 2021x2020
(non allegata dal ricorrente) avvenuta solo il 13/11/24 (come sostenuto dall'Agenzia senza contestazione da parte del contribuente), quindi dopo l'instaurazione del presente giudizio, sebbene espressamente richiesta dalla comunicazione n. 0127450921402 del 2023, in cui era specificato che dopo la conferma del credito (che il ricorrente non ha provato aver richiesto) occorreva provvedere alla rigenerazione del credito mediante riporto in una dichiarazione successiva (integrativa).
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA L' ESTINZIONE DEL PROCESSO. SPESE COMPENSATE.