Articolo 715 del Codice della navigazione
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29 maggio 2006
Art. 715.
(Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche).

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche ((alle comunita')) presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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