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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 06/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011E00402 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Trapani propone appello avverso la sentenza n. 200/03/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, depositata il 06/04/2023, a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso d'accertamento in epigrafe, originato da una segnalazione della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai contribuenti che hanno percepito redditi di fonte estera senza aver provveduto agli obblighi dichiarativi. In particolare l'Ufficio, verificato che controparte per l'anno d'imposta 2015:
- risultava aver percepito redditi di lavoro dipendente di fonte estera per un importo complessivo pari ad
€ 38.421,00 erogati da Società_1 LTD (GB);
- non risultava essere iscritta all'Associazione_1;
- non presentava la dichiarazione dei redditi;
La Corte di Giustizia di primo grado con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso introduttivo per seguenti ragioni:”…Pertanto, nel conflitto tra norma interna (iscrizione AIRE) ed il criterio di cui all'art. 4 comma 2 lettere A della Convenzione tra la Repubblica Italiana e Gran BR e lrlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni…prevale inequivocabilmente quest'ultima;”
MOTIVI DI APPELLO
L'Ufficio espone testualmente quanto segue: “..L'art. 4 della Convenzione, cui fa riferimento il collegio giudicante, al secondo paragrafo, ha come obiettivo l'eliminazione per via convenzionale della doppia residenza che provvede con le cd. “tie-break rules”, cioè una serie di criteri alternativi (abitazione permanente – centro di interessi vitali – nazionalità). I Primi Giudici, sostanzialmente, senza motivare ed argomentare sul punto, ritengono che la Gran BR abbia tassato la contribuente ritenendola ivi residente. Da quale fonte il collegio giudicante ha assunto tale informazione? Quali elementi produce controparte al fine di addivenire a tale conclusione?
Invero gli elementi certi sono i seguenti:
- Il reddito di lavoro dipendente prodotto da controparte in Gran BR;
- La residenza in Italia della stessa (cfr. paragrafo successivo). Alla luce di ciò appare più opportuno ritenere che la Gran BR abbia tassato la sig.ra Resistente_1 per i redditi ivi prodotti (tassazione alla fonte) e non certo perché considerata residente. Tant'è che la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, da cui scaturisce l'atto impugnato, nasce proprio da un'attività di collaborazione tra i due Stati (Italia e Gran BR). Ecco allora dimostrata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 4, secondo paragrafo, della Convenzione contro le doppie imposizioni, NON SI TRATTA DI CASO DI DOPPIA RESIDENZA.
Come ampiamente argomentato già in primo grado, l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Gran BR, sicuramente più pertinente, dispone che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.” Secondo la tesi prevalente l'avverbio “soltanto” attribuirebbe il potere di tassare un reddito esclusivamente ad uno dei due Stati contraenti (c.d. tassazione esclusiva); pertanto, l'assenza di tale avverbio determina il configurarsi del regime di tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte.
Ciò, invero, sull'assunto che i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero non verrebbero tassati esclusivamente nello Stato della fonte, ma anche nello Stato di residenza. Nondimeno, in ipotesi di tassazione concorrente, lo Stato di residenza avrebbe l'obbligo di evitare il configurarsi della doppia imposizione tramite il ricorso al metodo del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione.
In estrema sintesi, dalla lettura dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e Gran BR possono evidenziarsi le seguenti fattispecie:
a) se il soggetto risulta essere residente in Italia, il reddito da lavoro dipendente deve essere assoggettato a tassazione solo in Italia nella misura in cui vi sia una coincidenza tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte ovvero sottoposto al regime di tassazione concorrente in Italia e in Gran BR, se tale coincidenza non sussiste, e l'Italia è tenuta ad eliminare la doppia imposizione internazionale;
b) se il soggetto risulta essere residente in [...], il reddito da lavoro dipendente deve essere assoggettato a tassazione solo in Gran BR nella misura in cui vi sia una coincidenza tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte ovvero sottoposto al regime di tassazione concorrente in Gran BR e in Italia, se tale coincidenza non sussiste, e la Gran BR è tenuta ad eliminare la doppia imposizione internazionale;
c) nel caso di un lavoratore dipendente residente in Italia ed esercente attività di lavoro in Gran BR, se tale lavoratore non ha soggiornato in Gran BR per un periodo superiore a 183 giorni all'anno e la remunerazione percepita non risulta a carico di un datore di lavoro residente nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa, il reddito da lavoro dipendente è tassato in Italia in qualità di Stato di residenza del lavoratore (e viceversa).
In sostanza, tali redditi sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del contribuente, ma, nel caso in cui l'attività venga svolta nel Paese estero, sono imponibili anche all'estero, con riconoscimento del credito d'imposta (tassazione concorrente) ove ne ricorrano i requisiti sostanziali e dichiarativi. Ma è controparte stessa a pag. 6 del ricorso ad invocare l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e
Gran BR dandone un'interpretazione circa l'esclusività della tassazione in Gran BR, Stato in cui il reddito è stato prodotto, salvo poi successivamente interpretare l'art. 15 come tassazione concorrente dai parti dei due Stati.
(…)
L'ordinamento fiscale interno, quale rimedio alla doppia imposizione, ha adottato il meccanismo del credito d'imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all'estero dai propri residenti, previsto dall'articolo 165 del TUIR. Controparte aveva la possibilità di evitare, quindi, la doppia imposizione in applicazione della citata Convenzione e in ragione dell'art. 165 del Tuir che al comma 1 recita testualmente: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”. Tuttavia il riconoscimento di tale detrazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia come chiarito dal comma 8 dell'art. 165 del TUIR: “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.” Controparte avendo omesso la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 non può chiedere il riconoscimento in detrazione dell'imposte pagate all'estero. In particolare, il contrasto si pone rispetto all'art. 165, comma 8, del TUIR, secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
Sulla residenza in Italia
L'art. 3 del TUIR dispone che “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili ..”. Pertanto, tutti i redditi ovunque prodotti devono essere tassati in Italia se il contribuente è ivi residente (Principio della tassazione universale). Tra di essi vanno ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente di fonte estera.
Si segnala, inoltre, che l'articolo 2, comma 1, del TUIR dispone che sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.
Si rappresenta, infine, che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che, per le persone residenti in Italia, l'imposta si applica sull'insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese. Come noto, l'iscrizione all'Associazione_1 (Associazione_2) è obbligatoria per tutti i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all'estero per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
Contestualmente, tali soggetti devono cancellarsi. Nel caso che qui ci occupa controparte è stata sempre iscritta all' Associazione_2 della popolazione residente e mai in quella dei soggetti residenti all'estero.
CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATA
La parte appellata chiede il rigetto dell'appello sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione
(v. art. 165, comma 8, del T.U.I.R.), non è preclusiva del riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero, in quanto le convenzioni contro le doppie imposizioni – trattati internazionali prevalenti sulla legge italiana (v. art. 75 Dpr 600/1973) – non prevedono alcun specifico requisito procedimentale per il riconoscimento del credito (v., fra tante, Cass. 10857/2021, Cass. 15459/2018, Cass. 4392/2018 e Cass.
SS. UU. 17757/2016, in tema di riporto di credito IVA da dichiarazione omessa) e che le norme del Testo
Unico possono prevalere sulle Convenzioni, solo in quanto più favorevoli (così, l'art. 169 del T.U.I.R.).
Nessuna contestazione è stata mossa in ordine al pagamento delle imposte all'estero effettuate dalla contribuente, per come documentato dai Modello P60, ossia il riassunto della retribuzione e delle tasse dedotte durante il corso dell'anno fiscale (per chiarezza di esposizione, il Modello P60 è la certificazione ufficiale che il datore di lavoro UK è obbligato a rilasciare ad ogni lavoratore dipendente, da cui si evince l'effettivo pagamento delle imposte estere, Indirizzo_1 Lazio Frosinone 271/1/2020).
Sulla pacifica residenza della Perugini nel Regno Unito, rileva che l'iscrizione all'Associazione_1, quale aspetto meramente formale, va considerato come elemento non determinante (v. Cass. 6117/2019, Cass. 961/2015,
Cass. 960/2015, Cass. 959/2015, Cass. 20285/2013 e Cass. 14434/2010). Come da contratto di lavoro stipulato secondo il diritto inglese e prodotto all'Ufficio, la contribuente era impiegata presso la società
Società_1 Ltd con sede nel Regno Unito, Londra, ubicata al n. 16, Nominativo_1, Mayfair, London W1K 2AL, con la qualifica di concierge, ossia portiere d'albergo (dipendente n. 8001722). Tale contratto decorreva a far data dall'08.08.2014. La qualifica di portiere di albergo della Perugini comportava una serie di mansioni, tra cui la registrazione degli ospiti, l'assegnazione delle camere, la consegna delle chiavi, il rilascio di informazioni relative ai servizi alberghieri, l'effettuazione delle prenotazioni delle stanze, la tenuta del registro di camere disponibili ad essere occupate, la presentazione del conto delle spese agli ospiti in partenza e la riscossione del pagamento.
È evidente che tali mansioni richiedevano un quotidiano soggiorno del contribuente presso la struttura alberghiera, con una naturale ed abituale residenza della Perugini in UK. La parte appellata produceva memoria integrativa facendo riferimento a giurisprudenza a favorevole. A detta della Suprema Corte la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l'omessa indicazione in questa del reddito estero non possono operare come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta ex art. 165 del TUIR (Indirizzo_2. 28801/2024 e Cass. 24205/2024).
Dal punto di vista fattuale, come a conoscenza dell'Ufficio, già dal 2014 la signora Resistente_1 risiedeva stabilmente a Londra dal 4.11.2013, al 12, Alderbury Road, Nominativo_2, London, SW13 9BU. Ciò emerge dalle fatture prodotte all'Agenzia delle Entrate, relative alle utenze domestiche, quali fornitura luce, utenza n. 671 041 307 647 (EDF) e fornitura internet, utenza n. 622134761338 (Società_3) afferenti il predetto immobile, nonché dalla stipula in data 04.11.2013 del contratto di affitto di tale immobile con il locatore - signor Nominativo_3
-, da intendersi quale abitazione permanente della Perugini, prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (v. Cass. 26638/2017). Dal punto di vista lavorativo, come da contratto di lavoro stipulato secondo il diritto inglese e prodotto all'Ufficio, la contribuente era impiegata presso la società Società_1 Ltd con sede nel Regno Unito, Londra, ubicata al n. 16, Nominativo_1, Mayfair, London W1K 2AL, con la qualifica di concierge, ossia portiere d'albergo (dipendente n. 8001722). Tale contratto decorreva a far data dall'08.08.2014.
La qualifica di portiere di albergo della Perugini comportava una serie di mansioni, tra cui la registrazione degli ospiti, l'assegnazione delle camere, la consegna delle chiavi, il rilascio di informazioni relative ai servizi alberghieri, l'effettuazione delle prenotazioni delle stanze, la tenuta del registro di camere disponibili ad essere occupate, la presentazione del conto delle spese agli ospiti in partenza e la riscossione del pagamento.
È evidente che tali mansioni richiedevano un quotidiano soggiorno del contribuente presso la struttura alberghiera, con una naturale ed abituale residenza della Perugini in UK. Tali documenti erano prodotte innanzi la CGT di Trapani. Ancora, al fine di comprovare la residenza nel Regno Unito della Perugini, in questo giudizio era prodotto copia del certificato di rilascio del “Società_4 number” (di seguito NIN) all'appellata (“Società_4 Number” della Perugini è: SL 67 60 14 C).
Trattasi del numero utilizzato nel Regno Unito per identificare le persone residenti, sia all'interno del sistema lavorativo, sia in ambito sanitario e viene utilizzato ai fini della tassazione fiscale in tutto il Regno Unito. Il Società_4 number è rilasciato quando il richiedente risiede stabilmente in UK e desidera iniziare a lavorare, sia come dipendente (employed) sia in autonomia (self-employed). Il numero è descritto dal governo del Regno Unito come “numero identificativo personale” ed è pari del codice fiscale italiano.
Tale codice attesta che nell'anno 2015 in controllo, la Resistente_1 risiedeva stabilmente in UK.
Parimenti, produceva in grado 2° gli avvisi di pagamento della “Associazione_3”, anni 2015-2016 intestati all'appellata, avente “account number 300493715” ed afferente l'immobile condotto in locazione dall'appellata, ossia il fabbricato sito in Londra al 12, Alderbury Road, Nominativo_2, London, SW13 9BU.
La Associazione_3 è il tributo Comunale sugli Immobili del Regno Unito, utilizzato per pagare i servizi quali la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti, i servizi di polizia e vigili del fuoco e i servizi sociali per adulti.
La tassazione locale debitamente corrisposta, congiuntamente alla residenza, ad un contratto di lavoro ed al rilascio del Società_4 number attestano, in modo inequivoco, la residenza della Perugini nel Regno Unito nell'anno 2015 in controllo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La norma a cui fare riferimento, intangbile,che nulal ha a cvhe vede re con il principio del divieto di doppia imposizione, è l'art. 3 del TUIR che dispone che “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili ..”. Pertanto, tutti i redditi ovunque prodotti devono essere tassati in Italia se il contribuente è ivi residente. Tra di essi vanno ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente di fonte estera.
La parte ricorrente non ha mai spostato la residenza in Gran BR, neanche entro sei mesi dal suo trasferimento, sicchè la residenza italiana radica la tassazione nel Paese di origine. L'appellata è stata sempre iscritta all' Associazione_2 della popolazione residente e mai in quella dei soggetti residenti all'estero.
Orbene, ai fini di usufruire delle detrazioni d'imposta la parte appellata aveva quantomeno l'obbligo di di presentare la dichiarazione dei redditi in ITalia, obbligo che discende dalla residenza italiana.
Non avendo presentato la dichiarazione dei redditi la stessa, evidentemente, non può fruire di detrazionid
'imposta mai richieste. Né lo Stato di residenza ha avuto la possibilità di attivarsi per l'eliminazione della doppia imposizione, la cui norma di riferimento è l'art. 165 comma 1 del TUIR,in quanto la doppia imposizione
è dipesa esclusivamente dal comportamento omissivo della appellata che non presentando la relativa dichiarazione dei redditi, in applicazione del comma 8 dell'art. 165 del TUIR, ha perso il diritto al riconoscimento in detrazione delle imposte pagate all'estero.
Sotto altro versante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - obbligatoria ai sensi dell'art.
1 - e quindi omessa, non ha messo l'ufficio nelle condizioni di accertare l'esistenza di altri redditi prodotti in Italia. D'altra parte l'appellata non spiega le ragioni del mancato trasferimento della residenza anagrafica all'estero.
irrilevante ai fini della dimostrazione della "residenza" in Gran BR è la prova del pagamento di vari tributi locali, legati esclusivamente alla permanenza sul suolo britannico, - ma non come residente - mai messa in discussione.
Per effetto della esistenza di oscillazioni giurisprudenziali compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 06/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011E00402 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Trapani propone appello avverso la sentenza n. 200/03/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, depositata il 06/04/2023, a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso d'accertamento in epigrafe, originato da una segnalazione della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai contribuenti che hanno percepito redditi di fonte estera senza aver provveduto agli obblighi dichiarativi. In particolare l'Ufficio, verificato che controparte per l'anno d'imposta 2015:
- risultava aver percepito redditi di lavoro dipendente di fonte estera per un importo complessivo pari ad
€ 38.421,00 erogati da Società_1 LTD (GB);
- non risultava essere iscritta all'Associazione_1;
- non presentava la dichiarazione dei redditi;
La Corte di Giustizia di primo grado con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso introduttivo per seguenti ragioni:”…Pertanto, nel conflitto tra norma interna (iscrizione AIRE) ed il criterio di cui all'art. 4 comma 2 lettere A della Convenzione tra la Repubblica Italiana e Gran BR e lrlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni…prevale inequivocabilmente quest'ultima;”
MOTIVI DI APPELLO
L'Ufficio espone testualmente quanto segue: “..L'art. 4 della Convenzione, cui fa riferimento il collegio giudicante, al secondo paragrafo, ha come obiettivo l'eliminazione per via convenzionale della doppia residenza che provvede con le cd. “tie-break rules”, cioè una serie di criteri alternativi (abitazione permanente – centro di interessi vitali – nazionalità). I Primi Giudici, sostanzialmente, senza motivare ed argomentare sul punto, ritengono che la Gran BR abbia tassato la contribuente ritenendola ivi residente. Da quale fonte il collegio giudicante ha assunto tale informazione? Quali elementi produce controparte al fine di addivenire a tale conclusione?
Invero gli elementi certi sono i seguenti:
- Il reddito di lavoro dipendente prodotto da controparte in Gran BR;
- La residenza in Italia della stessa (cfr. paragrafo successivo). Alla luce di ciò appare più opportuno ritenere che la Gran BR abbia tassato la sig.ra Resistente_1 per i redditi ivi prodotti (tassazione alla fonte) e non certo perché considerata residente. Tant'è che la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, da cui scaturisce l'atto impugnato, nasce proprio da un'attività di collaborazione tra i due Stati (Italia e Gran BR). Ecco allora dimostrata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 4, secondo paragrafo, della Convenzione contro le doppie imposizioni, NON SI TRATTA DI CASO DI DOPPIA RESIDENZA.
Come ampiamente argomentato già in primo grado, l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Gran BR, sicuramente più pertinente, dispone che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.” Secondo la tesi prevalente l'avverbio “soltanto” attribuirebbe il potere di tassare un reddito esclusivamente ad uno dei due Stati contraenti (c.d. tassazione esclusiva); pertanto, l'assenza di tale avverbio determina il configurarsi del regime di tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte.
Ciò, invero, sull'assunto che i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero non verrebbero tassati esclusivamente nello Stato della fonte, ma anche nello Stato di residenza. Nondimeno, in ipotesi di tassazione concorrente, lo Stato di residenza avrebbe l'obbligo di evitare il configurarsi della doppia imposizione tramite il ricorso al metodo del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione.
In estrema sintesi, dalla lettura dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e Gran BR possono evidenziarsi le seguenti fattispecie:
a) se il soggetto risulta essere residente in Italia, il reddito da lavoro dipendente deve essere assoggettato a tassazione solo in Italia nella misura in cui vi sia una coincidenza tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte ovvero sottoposto al regime di tassazione concorrente in Italia e in Gran BR, se tale coincidenza non sussiste, e l'Italia è tenuta ad eliminare la doppia imposizione internazionale;
b) se il soggetto risulta essere residente in [...], il reddito da lavoro dipendente deve essere assoggettato a tassazione solo in Gran BR nella misura in cui vi sia una coincidenza tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte ovvero sottoposto al regime di tassazione concorrente in Gran BR e in Italia, se tale coincidenza non sussiste, e la Gran BR è tenuta ad eliminare la doppia imposizione internazionale;
c) nel caso di un lavoratore dipendente residente in Italia ed esercente attività di lavoro in Gran BR, se tale lavoratore non ha soggiornato in Gran BR per un periodo superiore a 183 giorni all'anno e la remunerazione percepita non risulta a carico di un datore di lavoro residente nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa, il reddito da lavoro dipendente è tassato in Italia in qualità di Stato di residenza del lavoratore (e viceversa).
In sostanza, tali redditi sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del contribuente, ma, nel caso in cui l'attività venga svolta nel Paese estero, sono imponibili anche all'estero, con riconoscimento del credito d'imposta (tassazione concorrente) ove ne ricorrano i requisiti sostanziali e dichiarativi. Ma è controparte stessa a pag. 6 del ricorso ad invocare l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e
Gran BR dandone un'interpretazione circa l'esclusività della tassazione in Gran BR, Stato in cui il reddito è stato prodotto, salvo poi successivamente interpretare l'art. 15 come tassazione concorrente dai parti dei due Stati.
(…)
L'ordinamento fiscale interno, quale rimedio alla doppia imposizione, ha adottato il meccanismo del credito d'imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all'estero dai propri residenti, previsto dall'articolo 165 del TUIR. Controparte aveva la possibilità di evitare, quindi, la doppia imposizione in applicazione della citata Convenzione e in ragione dell'art. 165 del Tuir che al comma 1 recita testualmente: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”. Tuttavia il riconoscimento di tale detrazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia come chiarito dal comma 8 dell'art. 165 del TUIR: “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.” Controparte avendo omesso la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 non può chiedere il riconoscimento in detrazione dell'imposte pagate all'estero. In particolare, il contrasto si pone rispetto all'art. 165, comma 8, del TUIR, secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
Sulla residenza in Italia
L'art. 3 del TUIR dispone che “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili ..”. Pertanto, tutti i redditi ovunque prodotti devono essere tassati in Italia se il contribuente è ivi residente (Principio della tassazione universale). Tra di essi vanno ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente di fonte estera.
Si segnala, inoltre, che l'articolo 2, comma 1, del TUIR dispone che sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.
Si rappresenta, infine, che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che, per le persone residenti in Italia, l'imposta si applica sull'insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese. Come noto, l'iscrizione all'Associazione_1 (Associazione_2) è obbligatoria per tutti i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all'estero per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
Contestualmente, tali soggetti devono cancellarsi. Nel caso che qui ci occupa controparte è stata sempre iscritta all' Associazione_2 della popolazione residente e mai in quella dei soggetti residenti all'estero.
CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATA
La parte appellata chiede il rigetto dell'appello sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione
(v. art. 165, comma 8, del T.U.I.R.), non è preclusiva del riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero, in quanto le convenzioni contro le doppie imposizioni – trattati internazionali prevalenti sulla legge italiana (v. art. 75 Dpr 600/1973) – non prevedono alcun specifico requisito procedimentale per il riconoscimento del credito (v., fra tante, Cass. 10857/2021, Cass. 15459/2018, Cass. 4392/2018 e Cass.
SS. UU. 17757/2016, in tema di riporto di credito IVA da dichiarazione omessa) e che le norme del Testo
Unico possono prevalere sulle Convenzioni, solo in quanto più favorevoli (così, l'art. 169 del T.U.I.R.).
Nessuna contestazione è stata mossa in ordine al pagamento delle imposte all'estero effettuate dalla contribuente, per come documentato dai Modello P60, ossia il riassunto della retribuzione e delle tasse dedotte durante il corso dell'anno fiscale (per chiarezza di esposizione, il Modello P60 è la certificazione ufficiale che il datore di lavoro UK è obbligato a rilasciare ad ogni lavoratore dipendente, da cui si evince l'effettivo pagamento delle imposte estere, Indirizzo_1 Lazio Frosinone 271/1/2020).
Sulla pacifica residenza della Perugini nel Regno Unito, rileva che l'iscrizione all'Associazione_1, quale aspetto meramente formale, va considerato come elemento non determinante (v. Cass. 6117/2019, Cass. 961/2015,
Cass. 960/2015, Cass. 959/2015, Cass. 20285/2013 e Cass. 14434/2010). Come da contratto di lavoro stipulato secondo il diritto inglese e prodotto all'Ufficio, la contribuente era impiegata presso la società
Società_1 Ltd con sede nel Regno Unito, Londra, ubicata al n. 16, Nominativo_1, Mayfair, London W1K 2AL, con la qualifica di concierge, ossia portiere d'albergo (dipendente n. 8001722). Tale contratto decorreva a far data dall'08.08.2014. La qualifica di portiere di albergo della Perugini comportava una serie di mansioni, tra cui la registrazione degli ospiti, l'assegnazione delle camere, la consegna delle chiavi, il rilascio di informazioni relative ai servizi alberghieri, l'effettuazione delle prenotazioni delle stanze, la tenuta del registro di camere disponibili ad essere occupate, la presentazione del conto delle spese agli ospiti in partenza e la riscossione del pagamento.
È evidente che tali mansioni richiedevano un quotidiano soggiorno del contribuente presso la struttura alberghiera, con una naturale ed abituale residenza della Perugini in UK. La parte appellata produceva memoria integrativa facendo riferimento a giurisprudenza a favorevole. A detta della Suprema Corte la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l'omessa indicazione in questa del reddito estero non possono operare come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta ex art. 165 del TUIR (Indirizzo_2. 28801/2024 e Cass. 24205/2024).
Dal punto di vista fattuale, come a conoscenza dell'Ufficio, già dal 2014 la signora Resistente_1 risiedeva stabilmente a Londra dal 4.11.2013, al 12, Alderbury Road, Nominativo_2, London, SW13 9BU. Ciò emerge dalle fatture prodotte all'Agenzia delle Entrate, relative alle utenze domestiche, quali fornitura luce, utenza n. 671 041 307 647 (EDF) e fornitura internet, utenza n. 622134761338 (Società_3) afferenti il predetto immobile, nonché dalla stipula in data 04.11.2013 del contratto di affitto di tale immobile con il locatore - signor Nominativo_3
-, da intendersi quale abitazione permanente della Perugini, prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (v. Cass. 26638/2017). Dal punto di vista lavorativo, come da contratto di lavoro stipulato secondo il diritto inglese e prodotto all'Ufficio, la contribuente era impiegata presso la società Società_1 Ltd con sede nel Regno Unito, Londra, ubicata al n. 16, Nominativo_1, Mayfair, London W1K 2AL, con la qualifica di concierge, ossia portiere d'albergo (dipendente n. 8001722). Tale contratto decorreva a far data dall'08.08.2014.
La qualifica di portiere di albergo della Perugini comportava una serie di mansioni, tra cui la registrazione degli ospiti, l'assegnazione delle camere, la consegna delle chiavi, il rilascio di informazioni relative ai servizi alberghieri, l'effettuazione delle prenotazioni delle stanze, la tenuta del registro di camere disponibili ad essere occupate, la presentazione del conto delle spese agli ospiti in partenza e la riscossione del pagamento.
È evidente che tali mansioni richiedevano un quotidiano soggiorno del contribuente presso la struttura alberghiera, con una naturale ed abituale residenza della Perugini in UK. Tali documenti erano prodotte innanzi la CGT di Trapani. Ancora, al fine di comprovare la residenza nel Regno Unito della Perugini, in questo giudizio era prodotto copia del certificato di rilascio del “Società_4 number” (di seguito NIN) all'appellata (“Società_4 Number” della Perugini è: SL 67 60 14 C).
Trattasi del numero utilizzato nel Regno Unito per identificare le persone residenti, sia all'interno del sistema lavorativo, sia in ambito sanitario e viene utilizzato ai fini della tassazione fiscale in tutto il Regno Unito. Il Società_4 number è rilasciato quando il richiedente risiede stabilmente in UK e desidera iniziare a lavorare, sia come dipendente (employed) sia in autonomia (self-employed). Il numero è descritto dal governo del Regno Unito come “numero identificativo personale” ed è pari del codice fiscale italiano.
Tale codice attesta che nell'anno 2015 in controllo, la Resistente_1 risiedeva stabilmente in UK.
Parimenti, produceva in grado 2° gli avvisi di pagamento della “Associazione_3”, anni 2015-2016 intestati all'appellata, avente “account number 300493715” ed afferente l'immobile condotto in locazione dall'appellata, ossia il fabbricato sito in Londra al 12, Alderbury Road, Nominativo_2, London, SW13 9BU.
La Associazione_3 è il tributo Comunale sugli Immobili del Regno Unito, utilizzato per pagare i servizi quali la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti, i servizi di polizia e vigili del fuoco e i servizi sociali per adulti.
La tassazione locale debitamente corrisposta, congiuntamente alla residenza, ad un contratto di lavoro ed al rilascio del Società_4 number attestano, in modo inequivoco, la residenza della Perugini nel Regno Unito nell'anno 2015 in controllo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La norma a cui fare riferimento, intangbile,che nulal ha a cvhe vede re con il principio del divieto di doppia imposizione, è l'art. 3 del TUIR che dispone che “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili ..”. Pertanto, tutti i redditi ovunque prodotti devono essere tassati in Italia se il contribuente è ivi residente. Tra di essi vanno ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente di fonte estera.
La parte ricorrente non ha mai spostato la residenza in Gran BR, neanche entro sei mesi dal suo trasferimento, sicchè la residenza italiana radica la tassazione nel Paese di origine. L'appellata è stata sempre iscritta all' Associazione_2 della popolazione residente e mai in quella dei soggetti residenti all'estero.
Orbene, ai fini di usufruire delle detrazioni d'imposta la parte appellata aveva quantomeno l'obbligo di di presentare la dichiarazione dei redditi in ITalia, obbligo che discende dalla residenza italiana.
Non avendo presentato la dichiarazione dei redditi la stessa, evidentemente, non può fruire di detrazionid
'imposta mai richieste. Né lo Stato di residenza ha avuto la possibilità di attivarsi per l'eliminazione della doppia imposizione, la cui norma di riferimento è l'art. 165 comma 1 del TUIR,in quanto la doppia imposizione
è dipesa esclusivamente dal comportamento omissivo della appellata che non presentando la relativa dichiarazione dei redditi, in applicazione del comma 8 dell'art. 165 del TUIR, ha perso il diritto al riconoscimento in detrazione delle imposte pagate all'estero.
Sotto altro versante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - obbligatoria ai sensi dell'art.
1 - e quindi omessa, non ha messo l'ufficio nelle condizioni di accertare l'esistenza di altri redditi prodotti in Italia. D'altra parte l'appellata non spiega le ragioni del mancato trasferimento della residenza anagrafica all'estero.
irrilevante ai fini della dimostrazione della "residenza" in Gran BR è la prova del pagamento di vari tributi locali, legati esclusivamente alla permanenza sul suolo britannico, - ma non come residente - mai messa in discussione.
Per effetto della esistenza di oscillazioni giurisprudenziali compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE