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Sentenza 29 marzo 2021
Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Igliti241 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ejK'c" che ha Ganc-1-~effertelo udit9,-Nikensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 11942 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice del rinvio all'esito della sentenza 23 giugno 2017 della sesta sezione di questa Corte ha rideterminato la pena in relazione al reato di evasione nei limiti ritenuti di giustizia previa conferma dell'applicazione della contestata recidiva 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 c.p. Il ricorrente afferma che - in primo luogo - non risulterebbe accertata l'identità del guidatore dell'automobile fermata dai carabinieri risultando insufficiente il fatto che costui abbia fornito le generalità dell'imputato e si trovasse a bordo della vettura di costui. Infatti, gli agenti di Polizia in quella sede avrebbero dovuto effettuare ulteriori accertamenti (quali rilievi descrittivi, fotografici o dattiloscopici) in ossequio a quanto tra l'altro disposto dall'art. 4 del T.U.L.P.S., al fine di riscontrare l'effettiva identità del sedicente RA. In secondo luogo, il fatto che l'imputato si sia allontanato dall'abitazione non integrerebbe - secondo la difesa - gli elementi materiali del delitto di evasione. Afferma infatti che il termine "allontanarsi", impiegato dall'art. 385 c.p. per chi è agli arresti domiciliari, corrisponderebbe alla completa sottrazione alla sfera di custodia degli agenti di polizia giudiziaria, per cui il reato non sussisterebbe allorquando l'agente si allontani temporaneamente dalla abitazione dove è ristretto o rimanga nelle immediate vicinanze di essa;
non sarebbe quindi condotta punibile l'allontanamento dal luogo designato che non sia tale da comportare la definitiva irreperibilità del soggetto e non comprometta né rende maggiormente difficoltosa la vigilanza da parte dell'autorità. Mancherebbe inoltre l'elemento psicologico del delitto dovendosi nel caso di specie escludere che l'imputato abbia voluto ledere o mettere in pericolo l'interesse protetto dalia norma o che la condotta tenuta al di fuori dell'abitazione sia stata pericolosa o finalizzata a mantenere frequentazioni vietate. 2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva. Secondo la difesa, il diniego delle attenuanti generiche sarebbe del tutto privo di motivazione e nemmeno vi sarebbe alcuna motivazione in punto applicazione discrezionale della recidiva sussistendo nel provvedimento un mero rinvio ai precedenti penali vantati dall'imputato. 3. Il PG, nella persona del Sostituto Assunta Cocomello , ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in ragione della sussistenza di adeguata motivazione in punto recidiva e della mancata devoluzione al giudice di rinvio delle rimanenti questioni oggetto di contestazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attinente a capi e a punti della sentenza in ordine ai quali - per effetto della sentenza 23 giugno 2017 della sesta sezione di questa Corte - risulta essersi formato il giudicato. Infatti, in quella sede, questa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso diversi dalla questione relativa al riconoscimento della recidiva, con la conseguenza che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza in ordine ai profili materiali e di qualificazione del fatto (sul punto, cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 51098 del 19/09/2019 Rv. 278050 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sussiste, rispetto a entrambi profili evocati nelle doglianze del ricorrente, un apparato motivazionale che linearmente valorizza la, rilevanza delle condotte contestate in relazione all'indole delle condotte perWi è stata condanna, la presenza di omologhi carichi pendenti e - sulla base di tali elementi - logicamente valuta la desumibile personalità dell'imputato ("le su indicate condanne, a giudizio di questa Corte, esprimono una spiccata pericolosità sociale del RA se valutate in uno col reato di evasione per cui si procede atteso che trattasi di condanne per reati commessi tutti in un contenuto arco temporale, le ultime sentenze passate in giudicato entro i cinque anni antecedenti al fatto reato per cui si procede, e lesive di beni giuridici tra loro omogenei (trattandosi in particolar modo di reati contro la Pubblica amministrazione o
contro
I 'Autorità giudiziaria) che evidenziano una abitualità alla condotta illecita e una spiccata riluttanza da parte dell'imputato al rispetto delle regole e delle prescrizioni allo stesso imposti da ordini legittimi impartitigli dalla Pubblica autorità. Peraltro tale giudizio di spiccata pericolosità sociale trova conferma anche nelle numerose ed ulteriori condanne riportate dall'imputato (alcune anche per reati di evasione) successivamente ai fatti per cui si procede"). Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del 3 ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020 Il Consigli e estensore Il Pres>nte
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Igliti241 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ejK'c" che ha Ganc-1-~effertelo udit9,-Nikensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 11942 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice del rinvio all'esito della sentenza 23 giugno 2017 della sesta sezione di questa Corte ha rideterminato la pena in relazione al reato di evasione nei limiti ritenuti di giustizia previa conferma dell'applicazione della contestata recidiva 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 c.p. Il ricorrente afferma che - in primo luogo - non risulterebbe accertata l'identità del guidatore dell'automobile fermata dai carabinieri risultando insufficiente il fatto che costui abbia fornito le generalità dell'imputato e si trovasse a bordo della vettura di costui. Infatti, gli agenti di Polizia in quella sede avrebbero dovuto effettuare ulteriori accertamenti (quali rilievi descrittivi, fotografici o dattiloscopici) in ossequio a quanto tra l'altro disposto dall'art. 4 del T.U.L.P.S., al fine di riscontrare l'effettiva identità del sedicente RA. In secondo luogo, il fatto che l'imputato si sia allontanato dall'abitazione non integrerebbe - secondo la difesa - gli elementi materiali del delitto di evasione. Afferma infatti che il termine "allontanarsi", impiegato dall'art. 385 c.p. per chi è agli arresti domiciliari, corrisponderebbe alla completa sottrazione alla sfera di custodia degli agenti di polizia giudiziaria, per cui il reato non sussisterebbe allorquando l'agente si allontani temporaneamente dalla abitazione dove è ristretto o rimanga nelle immediate vicinanze di essa;
non sarebbe quindi condotta punibile l'allontanamento dal luogo designato che non sia tale da comportare la definitiva irreperibilità del soggetto e non comprometta né rende maggiormente difficoltosa la vigilanza da parte dell'autorità. Mancherebbe inoltre l'elemento psicologico del delitto dovendosi nel caso di specie escludere che l'imputato abbia voluto ledere o mettere in pericolo l'interesse protetto dalia norma o che la condotta tenuta al di fuori dell'abitazione sia stata pericolosa o finalizzata a mantenere frequentazioni vietate. 2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva. Secondo la difesa, il diniego delle attenuanti generiche sarebbe del tutto privo di motivazione e nemmeno vi sarebbe alcuna motivazione in punto applicazione discrezionale della recidiva sussistendo nel provvedimento un mero rinvio ai precedenti penali vantati dall'imputato. 3. Il PG, nella persona del Sostituto Assunta Cocomello , ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in ragione della sussistenza di adeguata motivazione in punto recidiva e della mancata devoluzione al giudice di rinvio delle rimanenti questioni oggetto di contestazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attinente a capi e a punti della sentenza in ordine ai quali - per effetto della sentenza 23 giugno 2017 della sesta sezione di questa Corte - risulta essersi formato il giudicato. Infatti, in quella sede, questa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso diversi dalla questione relativa al riconoscimento della recidiva, con la conseguenza che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza in ordine ai profili materiali e di qualificazione del fatto (sul punto, cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 51098 del 19/09/2019 Rv. 278050 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sussiste, rispetto a entrambi profili evocati nelle doglianze del ricorrente, un apparato motivazionale che linearmente valorizza la, rilevanza delle condotte contestate in relazione all'indole delle condotte perWi è stata condanna, la presenza di omologhi carichi pendenti e - sulla base di tali elementi - logicamente valuta la desumibile personalità dell'imputato ("le su indicate condanne, a giudizio di questa Corte, esprimono una spiccata pericolosità sociale del RA se valutate in uno col reato di evasione per cui si procede atteso che trattasi di condanne per reati commessi tutti in un contenuto arco temporale, le ultime sentenze passate in giudicato entro i cinque anni antecedenti al fatto reato per cui si procede, e lesive di beni giuridici tra loro omogenei (trattandosi in particolar modo di reati contro la Pubblica amministrazione o
contro
I 'Autorità giudiziaria) che evidenziano una abitualità alla condotta illecita e una spiccata riluttanza da parte dell'imputato al rispetto delle regole e delle prescrizioni allo stesso imposti da ordini legittimi impartitigli dalla Pubblica autorità. Peraltro tale giudizio di spiccata pericolosità sociale trova conferma anche nelle numerose ed ulteriori condanne riportate dall'imputato (alcune anche per reati di evasione) successivamente ai fatti per cui si procede"). Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del 3 ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020 Il Consigli e estensore Il Pres>nte