Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 394
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardivo deposito

    Il ricorso è stato notificato in data 30/01/2024 e depositato presso la cancelleria in data 02/05/2024, superando il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.gs. n. 546/1992. Viene inoltre evidenziato che la normativa relativa alla mediazione non è più applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2023.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 394
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 394
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo