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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
OI IO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1615/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Videmari N 9 20063 Cernusco Sul Naviglio MI
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCER ESECUTIVO n. 35/2019 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Catanzaro, Ufficio Tributi, con il provvedimento n. 35 del 07/03/2019, ritualmente notificato, ha intimato al sig. Ricorrente_1 il pagamento di una somma pari ad € 325,94 a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2018, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per un importo complessivo dell'atto pari ad € 432,47 poiché, da accertamenti esperiti con l'ausilio di alcune banche dati a disposizione dell'Ufficio, risultava che il ricorrente, in qualità di proprietario di alcuni immobili ubicati nel territorio comunale, non aveva provveduto ad assolvere le obbligazioni tributarie previste per l'Imposta Municipale Propria.
Avverso il suddetto provvedimento il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, registrato con ns. prot. n. 10167 del 30/01/2024, con cui ha chiesto l'annullamento del predetto avviso con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro eccependo la tardività del ricorso e chiedendone comunque il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
l'art. 22 del D.gs. n. 546/1992 al co. 1 dispone che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita nella segreteria della commissione tributaria adita (ora Corte di
Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in forza della L. n. 130 /2022), o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata per mezzo del servizio postale…”. Nel caso de quo, si osserva che la notifica del ricorso è avvenuta in data 30/01/2024 mentre il deposito del ricorso stesso presso la cancelleria della Corte di Giustizia Tributaria è avvenuto in data 02/05/2024 e quindi ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma poc'anzi citata. Si precisa, inoltre, che per i ricorsi notificati dal 04/01/2024, come quello in esame, la disposizione di cui all'art 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, che prevedeva la decorrenza del termine di trenta giorni dallo spirare del termine dei novanta giorni stabiliti per la mediazione, non è più applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2023 che all'art 2, co. 3 ha abrogato l'intero articolo.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
La natura della decisione consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione Monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
OI IO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1615/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Videmari N 9 20063 Cernusco Sul Naviglio MI
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCER ESECUTIVO n. 35/2019 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Catanzaro, Ufficio Tributi, con il provvedimento n. 35 del 07/03/2019, ritualmente notificato, ha intimato al sig. Ricorrente_1 il pagamento di una somma pari ad € 325,94 a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2018, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per un importo complessivo dell'atto pari ad € 432,47 poiché, da accertamenti esperiti con l'ausilio di alcune banche dati a disposizione dell'Ufficio, risultava che il ricorrente, in qualità di proprietario di alcuni immobili ubicati nel territorio comunale, non aveva provveduto ad assolvere le obbligazioni tributarie previste per l'Imposta Municipale Propria.
Avverso il suddetto provvedimento il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, registrato con ns. prot. n. 10167 del 30/01/2024, con cui ha chiesto l'annullamento del predetto avviso con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro eccependo la tardività del ricorso e chiedendone comunque il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
l'art. 22 del D.gs. n. 546/1992 al co. 1 dispone che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita nella segreteria della commissione tributaria adita (ora Corte di
Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in forza della L. n. 130 /2022), o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata per mezzo del servizio postale…”. Nel caso de quo, si osserva che la notifica del ricorso è avvenuta in data 30/01/2024 mentre il deposito del ricorso stesso presso la cancelleria della Corte di Giustizia Tributaria è avvenuto in data 02/05/2024 e quindi ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma poc'anzi citata. Si precisa, inoltre, che per i ricorsi notificati dal 04/01/2024, come quello in esame, la disposizione di cui all'art 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, che prevedeva la decorrenza del termine di trenta giorni dallo spirare del termine dei novanta giorni stabiliti per la mediazione, non è più applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2023 che all'art 2, co. 3 ha abrogato l'intero articolo.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
La natura della decisione consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione Monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.