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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3366/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3366/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Luigi Olivieri e Mirella Cereghini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio a Tione di Trento (TN) in data 23 luglio 1994,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tione di Trento, Parte
II, Serie A, N. 2, Anno 1994, e che dalla loro unione sono nati a Tione di Trento i figli (il 25 maggio 1995) e (il 30 luglio 1998), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni;
il figlio è economicamente autosufficiente mentre il figlio Per_2 non è economicamente autosufficiente, è invalido al 100% e la madre ne è Per_1 amministratrice di sostegno.
I coniugi hanno allegato che il sig. svolge la professione di agente di polizia Pt_2 municipale presso il Comando di Tione di Trento con uno stipendio di circa €
1.900,00 mentre la sig.ra è casalinga ed ha entrate patrimoniali proprie. Parte_1
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale sita a Tione di Trento in via
Ospedale n. 3, p.ed. 1953 C.C. Tione I è di proprietà della sig.ra Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di Legge;
2. Il padre si obbliga a versare per il figlio un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile pari ad euro 450,00, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, entro il giorno 28 di ogni mese, sulle seguenti coordinate bancarie
IBAN IT 12 V 080 7835 6610 0002 3075 934 Cassa Rurale Adamello Giudicarie
BB GA BCC. Il padre si obbliga a rimborsare il 50% le spese straordinarie, previa esibizione di documenti giustificativi, eccetto per le spese straordinarie che non superino euro 150,00 al mese;
3. La casa coniugale, sita in Tione di Trento (TN), Via Ospedale n. 3, p.ed. 1953
C.C. Tione I, è di proprietà della , che ne rimane assegnataria Parte_1
e continuerà a viverci con il figlio Per_1
2
4. La madre è Amministratrice di Sostegno del figlio ed acconsente a che il Per_1 padre faccia visita al figlio presso l'ex casa coniugale tutti i giorni, previo Per_1 preavviso telefonico;
5. I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per il figlio Per_1
7. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3366/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Luigi Olivieri e Mirella Cereghini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio a Tione di Trento (TN) in data 23 luglio 1994,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tione di Trento, Parte
II, Serie A, N. 2, Anno 1994, e che dalla loro unione sono nati a Tione di Trento i figli (il 25 maggio 1995) e (il 30 luglio 1998), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni;
il figlio è economicamente autosufficiente mentre il figlio Per_2 non è economicamente autosufficiente, è invalido al 100% e la madre ne è Per_1 amministratrice di sostegno.
I coniugi hanno allegato che il sig. svolge la professione di agente di polizia Pt_2 municipale presso il Comando di Tione di Trento con uno stipendio di circa €
1.900,00 mentre la sig.ra è casalinga ed ha entrate patrimoniali proprie. Parte_1
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale sita a Tione di Trento in via
Ospedale n. 3, p.ed. 1953 C.C. Tione I è di proprietà della sig.ra Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di Legge;
2. Il padre si obbliga a versare per il figlio un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile pari ad euro 450,00, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, entro il giorno 28 di ogni mese, sulle seguenti coordinate bancarie
IBAN IT 12 V 080 7835 6610 0002 3075 934 Cassa Rurale Adamello Giudicarie
BB GA BCC. Il padre si obbliga a rimborsare il 50% le spese straordinarie, previa esibizione di documenti giustificativi, eccetto per le spese straordinarie che non superino euro 150,00 al mese;
3. La casa coniugale, sita in Tione di Trento (TN), Via Ospedale n. 3, p.ed. 1953
C.C. Tione I, è di proprietà della , che ne rimane assegnataria Parte_1
e continuerà a viverci con il figlio Per_1
2
4. La madre è Amministratrice di Sostegno del figlio ed acconsente a che il Per_1 padre faccia visita al figlio presso l'ex casa coniugale tutti i giorni, previo Per_1 preavviso telefonico;
5. I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per il figlio Per_1
7. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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