Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2002, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
0 04 69 /02 ud. pubbl. 25.09.2001 r.g. n. 225/99 ( oggetto : qualificazione della domanda e motivi di appello REPUBBLICA ITALIANA Gou1107 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ref. 146 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Gaetano NICASTRO ' Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore ' " dott. Antonio LIMONGELLI A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE "I dott. Mario FINOCCHIARO Richiesta copia studio dott. Donato CALABRESE " dal Sig. IL SOLE 24 ORE ' per diritti 1.55 ha pronunciato la seguente 17 GEN 2002- SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da LB UL , rappresentato e difeso ' come da procura a margine del ricorso dall'avv. Paolo ' Santoro che ha eletto domicilio in Roma via ' ' Cicerone n. 44 , presso il dr. Antonino Santoro ricorrente le
contro
E VARIE DCV 1 1645 AZIENDA AGRICOLA SERRA AGOSTINO in persona del titolare sig. GO ER , elett. dom. in Roma presso l'avv. ' via Banco di S. Spirito n. 48 Mario D'Ottavi che la rappresenta e difende in virtù di unitamente all'avv. Anna Ardito procura a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1498 in data 20.1. - 12.6.1998 del Tribunale di Bologna ( r.g. n. 70/95 ) Udita nella pubblica udienza del 25 settembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per la controricorrente l'avv. Mario D'Ottavi che ha chiesto il rigetto del ricorso ' Sentito il P.M. in persona del sost. 'procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto il rigetto dei primi tre motivi e l'accoglimento del quarto assorbito il quinto . ' SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso di GO ER , titolare dell'omonima azienda agricola , con decreto del 28 gennaio 1988 il Pretore di S.Giovanni in Persiceto ingiunse a UL NI il pagamento della somma di lire 3.138.160 delle quali secondo il ' 2 ricorrente ' questi era debitore in quanto acquirente di una partita di patate . Successivamente a tale provvedimento il NI il primo dei qualipropose due distinti giudizi fu definito in primo grado , con sentenza del 20 ' luglio 1992 con la quale il Pretore dichiarò la nullità del decreto opposto perché emesso da giudice incompetente per territorio : sentenza passata in giudicato avendo poi il Tribunale , con decisione non impugnata del 30.4.1996 n. 754 dichiarato inammissibile l'appello proposto Frattanto con sentenza del 30 agosto 1994 10 stesso Pretore aveva rigettato la domanda del ' con le conseguenze di NI ' ora in esame 'legge quanto alle spese pronuncia ' questa : appellata dal predetto e confermata dal Tribunale con la decisione qui gravata • correttamente il primo Secondo il Tribunale - sulla premessa giudice che l'opposizione aveva ad oggetto un decreto ingiuntivo inesistente : punto della pronuncia sul quale in difetto di ' si era formato il giudicato appello - aveva qualificato diretta la domanda come all'accertamento dell' insussistenza del debito : domanda che , in assenza di tempestiva eccezione di 3 incompetenza territoriale era stata ' respinta nel merito in difetto della prova della tempestività della denuncia dei vizi e della sussistenza ed imputabilità di questi : argomentazioni avverso le quali non era stato dedotto alcun motivo di impugnazione La censura di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria era infondata ' avendo non l'appellante fornito alcuna prova della sussistenza ed entità degli asseriti danni e correttamente le , spese del giudizio di primo grado erano state poste a carico dell'attore rimasto soccombente Infine • ' il Pretore non aveva provveduto sulla rettamente domanda di cancellazione di frasi asseritamente sconvenienti ' giacchè essa era stata proposta solo in comparsa conclusionale . Per la cassazione di tale decisione il NI ha proposto ricorso affidato a cinque motivi ' ' cui l'intimata resiste con controricorso illustrato con memoria • MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Con il primo motivo del ricorso il ' nel deduṛre , con riferimento all'art. ricorrente 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. ' и 346 e 352 c.p.C. nonchè 112 324 339 345 ' ' ' ' 4 vizio di motivazione svolge due censure le prima delle quali investe l'affermazione secondo cui la causa promossa dal NI " non rappresentava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo bensì un ordinario giudizio di cognizione " "diretto all' accertamento negativo del credito azionato da controparte " • La censura è generica e come tale inammissibile giacché il ricorrente non svolge al riguardo alcuna contraria e specifica argomentazione . Devesi , comunque aggiungere che , avendo il ' decreto ingiuntivo formato oggetto in separata ' di rituale opposizione 1 accolta per sede ragioni di rito : incompetenza territoriale del giudice che lo aveva emesso ) la domanda avanzata ' nel presente giudizio non poteva che avere un senza che in senso contrario contenuto diverso ' , rilevi la generica. affermazione secondo la quale le conclusioni di primo grado 11 non contenevano affatto una domanda del genere " infatti che la qualificazione della Ribadito ' domanda involge apprezzamenti di fatto riservati al " deve osservarsi che il motivo giudice del merito avente ad oggetto tale qualificazione di ricorso 5 che si affermi erronea ' in tanto è ammissibile ai sensi dell' art. 366 primo comma n. 4 c.p.c. ( sul quale vedasi Cass. n. 2607/99 ) ' in quanto il ricorrente precisi altresì quale diversa azione sia stata a suo dire proposta : precisazione che il NI si è però astenuto dal fare Con la seconda censura dello stesso motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle modificazioni alle conclusioni formulate nell'atto di appello , da lui apportate a seguito del sopravvenire della sentenza n. 754/96 dello stesso Tribunale dichiarativa della - dell'appello inammissibilità avverso la sentenza resa nella prima causa ) e della necessità di dare applicazione al principio del ne bis in idem • Tale doglianze sono reiterate con il secondo con il quale il ricorrente motivo del ricorso denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. 38 , ' 39 e 112 c.p.c. e 5 legge n. 30/2989 delle ' ' norme sulle competenza nonché vizi di motivazione . La censura ed il motivo sono infondati : aveva bensì il NI chiesto in via principale dichiararsi l'incompetenza territoriale del Pretore e del Tribunale ( adiți con il secondo giudizio ) a seguito del formatosi ingiudicato virtù della 6 citata sentenza n. 754/96 ( resa nel primo giudizio ) , ma tale richiesta non è stata affatto ignorata dalla sentenza ora impugnata ' la quale ' pur erratamente trascrivendo in epigrafe le conclusioni finali ha in definitiva affermato la diversità dei due giudizi l'uno avente ad oggetto ' l'opposizione a decreto ingiuntivo ( solo riguardo al quale l'eccezione di incompetenza era stata sollevata ) e , l'altro , di ordinaria cognizione diretto all'accertamento negativo del debito e con ciò stesso escluso l'applicabilità dell'art. 2909 c.c. pur senza espressamente richiamare tale norma Ribadito che essa presuppone che i due giudizi abbiano identità di causa petendi e petitum ( tra le altre Cass. n. 10196/97 ) ' ai fini ' dell'accertamento del giudicato esterno ( sul quale sono di recente intervenute le sezioni unite di questa C.S. con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226 ) è decisivo rilevare che la sentenza resa nel diverso e definito giudizio si era limitata alla declaratoria di incompetenza territoriale e non ' poteva dunque produrre effetti di sorta sul merito le della domanda di accertamento negativo ' qui 7 : come il Tribunale non ha mancato di spiegata rilevare . Inammissibile è la censura , pure contenuta nel secondo motivo di violazione dell'art. 39 c.p.c. ' , giacchè come lo stesso ricorrente rileva tale ' ' norma non è stata né poteva essere applicata . Le due cause oggettivamente e soggettivamente connesse pendenti in appello dinanzi al medesimo ' Tribunale , avrebbero bensì potuto essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c. ma di tale norma il ' ricorrente non lamenta la viclazione ' ed il relativo provvedimento è del resto demandato ' ' all'apprezzamento ed insindacabile discrezionale del giudice del merito 2 . Con il terzo motivo il ricorrente allega la violazione degli artt. 88 , 92 e 96 c.p.c. nonché vizio di motivazione nel punto in cui la sentenza impugnata non gli ha riconosciuto " il risarcimento dei danni per lite temeraria “ Il motivo è inammissibile : quanto infatti , ai danni che sarebbero derivati dal decreto ingiuntivo ( chiesto ed ottenuto dal ER e poi revocato per ' la relativa domanda ragioni di competenza ) avrebbe dovuto essere formulata in quel giudizio i circa invece i danni pretesamente cagionati dal ' 8 : presente giudizio il NI che ebbe a non può chiederne la rivalsa alpromuoverlo ' ' rimasto vittorioso convenuto senza che ' rilevi la circostanza che la causa fu iscritta a il quale esercitò ruolo da quest'ultimo nello svolgimento del diritto di difesa costituzionalmente riconosciutogli ( art. 24 ), la facoltà prevista dall'art. 168 c.p.c. 3 . Con il quarto motivo il ricorrente censura nella parte in cui hala sentenza impugnata ritenuto tardiva , perché da lui avanzata solo con la comparsa conclusionale di primo grado l'istanza di cancellazione di frasi asseritamente offensive e denuncia al riguardo la violazione ' dell'art. 89 c.p.c. nonché vizio di motivazione . Il motivo è inammissibile : per quanto la ' essendo il motivazione adottata sia erronea provvedimento in questione rimesso al potere ' che può discrezionale del giudice del merito è esercitarlo anche d'ufficio ' tuttavia decisivo Osservare i che l'omesso esame della relativa istanza non può formare oggetto di impugnazione ( Cass. nn. 9040/94 e 5710/98 ) • 4 . Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che le spese di lite non siano state poste in tutto od in parte a carico del ER ed allega pertanto 91 e 92 c.p.c. nonché la violazione degli art. vizio di motivazione . Il motivo è infondato sotto il primo profilo essendo il ER rimasto vittorioso ed ' OT/29/11 'inammissibile riguardo all'omessa compensazione 4557 3099 essendo essa rimessa al potere discrezionale del giudice del merito non sindacabile in questa sede TOT. 160,10 ' di legittimità . 5 . Il ricorso è ' pertanto infondato " • Le spese seguono la soccombenza •
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione 225.000= 116,20- oltre lire liquidate in lire pari al ₤1.032,91- 2.000.000 ( duemilioni ) di onorari in favore della controricorrente . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte il 25 settembre 2001 ' Il Consigliere est. Il Presidente ветли шат Fr Quade sal tic. IL CANCELLIEME C1 Gina Casoli Depositata in Cancelieris ог17-M.02 199 IL CANCELLERE 01 10