Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 4995
CASS
Sentenza 7 gennaio 2010

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Massime1

Il rifiuto di un atto d'ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l'appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell'atto medesimo. (Fattispecie relativa all'omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che per ragioni di giustizia dovevano essere notificati senza ritardo).

Commentari2

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    Così, potrà integrare il reato di "corruzione in atti giudiziari" ex art. 319-ter c.p. il giudice che riceva indebitamente, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità , o ne accetti la promessa, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, attraverso l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero compiendo un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche se tale atto in sè e per sè non è illegittimo (Cass. n. 24349/2012). Abuso d'ufficio Il giudice che rifiuta indebitamente un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, sicurezza e ordine pubblico, igiene e sanità , debba essere compiuto senza ritardo, risponde, invece, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 4995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4995
Data del deposito : 7 gennaio 2010

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