Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1791
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Sentenza 16 ottobre 2018

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha emesso la sentenza n. 1916/2018, riguardante un ricorso avverso la decisione del GIP del Tribunale di Avellino, che aveva applicato la pena concordata per un reato di omicidio stradale, con la revoca della patente di guida. L'imputato ha contestato la motivazione della sanzione accessoria, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la scelta della revoca rispetto alla sospensione, né la durata della sanzione. Inoltre, ha evidenziato l'apparente contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti e l'applicazione della sanzione più afflittiva.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la revoca della patente è l'unica sanzione prevista per il reato di omicidio stradale, come stabilito dall'art. 222 del Codice della Strada. Ha chiarito che la revoca non è soggetta a modulazione temporale, a differenza dell'inibizione al conseguimento di una nuova patente, che può variare in base a specifiche circostanze. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione del giudice di merito, sottolineando che la revoca della patente è una conseguenza diretta e necessaria del reato commesso.

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In tema di omicidio stradale, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 222, comma 2, cod. strada, differisce dalla inibizione al conseguimento di nuova patente di guida prevista dai commi 3-bis e 3-ter della medesima norma in quanto, mentre la prima è disposta dal giudice senza possibilità di modulazione temporale, la seconda è disposta con provvedimento del prefetto ed ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente al comma primo, ai commi secondo, terzo o quarto, o al comma quinto, dell'art. 589-bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1791
    Data del deposito : 16 ottobre 2018

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