Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1774/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA MICHELE SCOTO n. 14/ D, presso lo studio dell'Avv. LA FRANCA IRENE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in PALERMO, VIA MICHELE SCOTO n. 14/D, presso lo studio dell'Avv. LA FRANCA IRENE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 239/2024 del 10/6/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“la figlia viene affidata congiuntamente ai genitori, con domicilio Per_1 prevalente presso la madre IG.ra , res.te in Palermo nella via Parte_1
Alla Falconara n. 34 e ove vi convive unitamente anche alle figlie maggiorenni;
il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, CP_1 compatibilmente con gli impegni della minore e solo per evitare conflitti, si stabilisce sin d'ora che il padre potrà tenere con se la figlia, almeno due volte a settimana compatibilmente con la volontà e gli impegni della minore e con i propri. Durante i fine settimana la minore soggiornerà alternativamente dai genitori presso le loro rispettive dimore. Per quanto concerne le festività civile e religiose, nonché i compleanni e le atre ricorrenze, il padre potrà tenere con sé la minore, salvo diversi accordi, in alternanza con l'altro genitore;
il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1 per il mantenimento della figlia minorenne , la somma mensile di € Persona_2
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
le spese straordinarie vengono poste a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% secondo il protocollo N. 23059 del 04.07.2019 su spese extra-
2 assegno per mantenimento dei figli, approvato dall'Osservatorio per la giustizia civile Distretto di Palermo, composto dai Giudici della sezione famiglia del Tribunale di Palermo e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo a cui si rimanda;
i coniugi, di comune accordo, pattuiscono che l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
i ricorrenti si danno reciprocamente atto di disporre di un reddito adeguato al soddisfacimento delle proprie eIGenze, sicché nessun obbligo di corresponsione periodica o in unica soluzione graverà su entrambi. I coniugihanno, comunque, definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi;
Per effetto di tali condizioni le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di conseguenza, rinunziano a far valere in giudizio eventuali richieste di addebito ciascuno in danno dell'altro”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 16/12/1999, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 170, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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