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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12200 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR IE CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14343/2022
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zanoli ( e. Giulia Zanoli C.F._1
( in virtù di procura in atti C.F._2
OPPONENTE
E
(numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.VA Controparte_1
, in persona del Direttore generale p.t., e per essa, quale procuratrice, P.IVA_2 [...]
a socio unico (C.F. e P.VA ), giusta procura per atto del Notaio Controparte_2 P.IVA_3
del 28.09.2022 (Rep. n. 66626, Racc. 34606), rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio De Simone (C.F.
) e WA IA AN (C.F. C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3113/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22-
27.4.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 19 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 14 aprile 2022, la quale Controparte_1 cessionaria del credito azionato, esponeva che: - in data 3.5.2007 la Commercio Parte_2
(titolare originaria del credito) aveva stipulato con la Road Service s.r.l. il
[...]
contratto n. 2058616 e il contratto n. 2059065, aventi a oggetto la locazione finanziaria, per la durata di settantadue mesi e il canone complessivo, rispettivamente, di € 117.735,18 e di €
33.207,14, di due veicoli funzionali all'esercizio dell'attività di impresa dell'utilizzatrice; - a seguito della morosità maturata dall'utilizzatrice, in data 17.12.2010, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa convenzionale, aveva inviato una missiva per comunicare l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing, contenenti il contestuale invito al pagamento di quanto dovuto e alla immediata restituzione dei beni;
- con sentenza n. 156/2014 il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società utilizzatrice;
- a garanzia delle obbligazioni discendenti dai menzionati contratti, in data 24.7.2007 e 27.9.2007 aveva rilasciato fideiussione specifica la
- successivamente, con atto per Notar del 27.07.2016 (rep. Parte_1 Persona_1
52672), la aveva incorporato la Commercio e Finanza Controparte_3
S.p.a, Leasing e, successivamente, con provvedimento del 30 dicembre 2016, aveva Parte_2
ceduto i propri crediti in sofferenza a (odierna opposta). Controparte_1
Tanto esposto e lamentando che, alla data del 31.12.2016, la morosità maturata dalla Road
Service s.r.l. era pari alla somma complessiva di € 47.951,67, la ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo alla garante oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1
co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
In accoglimento totale della domanda monitoria, in data 22-27 aprile 2022, questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 9436/2022.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio, si opponeva l'ingiunta la quale, assumendo l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nell'atto di garanzia in quanto non specificamente sottoscritte, così come prescritto dall'art. 1341 co. 2 c.c. – e, in particolare, della clausola derogativa della competenza territoriale e di quella derogativa dell'art. 1957 c.c. – eccepiva, in rito, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente, in via alternativa, il Tribunale di
Modena ex art. 19 c.p.c. o il Tribunale di Roma o Milano, ex art. 20 c.p.c., e, nel merito, invocava la liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto. Con Resisteva nella qualità di cessionaria del credito, a mezzo della sua Controparte_1
procuratrice a socio unico, contestando gli avversi assunti e Controparte_2
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co.,
c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
19 settembre 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 24 settembre.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza perché formulata in maniera incompleta.
Occorre premettere che, secondo il costante e qui condiviso orientamento della giurisprudenza, in tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, quale quella derogativa della competenza territoriale, la cui mancanza comporta nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio della clausola medesima, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto, “ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.”.
Infatti, l'approvazione di tali clausole deve essere specifica e separata così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto.
Alla luce del principio esposto, appare fondata la doglianza di parte opponente, la quale ha eccepito l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel regolamento contrattuale – e, in particolare, per quello che qui rileva, della clausola di deroga alla competenza territoriale – in quanto richiamate in blocco e indistintamente sottoscritte.
E infatti, mentre si deve ammettere l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria, si deve negare quella di un mero richiamo cumulativo qualora, come nella specie, detto richiamo cumulativo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto.
Appena aggiungendo che, nel caso che occupa, il richiamo è stato operato con riferimento a tutte le clausole convenzionali, senza distinzione tra quelle vessatorie e non. Sicchè, deve dichiararsi l'inefficacia della clausola di cui alla lettera u) delle due fideiussioni, con le quali è stata convenuta la deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale.
Ciò non di meno, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio perché formulata in maniera incompleta.
Come è noto, infatti, al fine della completezza dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile del giudice adito dall'attore, la contestazione deve essere specifica ed espressa per ognuno di tutti i possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta effettuata dall'attore e, per ciascuno di essi, deve contenere una sia pur sommaria enunciazione delle ragioni addotte a fondamento della contestazione medesima.
Ora, nella specie, l'opponente, non ha contestato la competenza di questo Tribunale rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento e, in particolare, non ha specificamente illustrato i motivi per i quali l'applicazione dell'art. 20 c.p.c. – che, come noto, individua due diversi criteri di collegamento, ossia il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e quello in cui la stessa deve essere eseguita – radicherebbe la competenza alternativa del Tribunale di Roma o di Milano.
Dunque, va dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale.
2. Va disattesa, altresì, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. sollevata dalla
[...]
Parte_1
Occorre rilevare che, alla lettera m) delle condizioni generali di contratto delle fideiussioni in atti, le parti hanno convenuto che “la fideiussione si intende concessa fino alla totale estinzione di ogni vostro credito verso l'affidato. In ogni caso i diritti a voi derivanti dalla fideiussione resteranno integri fino a totale estinzione di ogni vostro credito verso l'affidato medesimo senza che, in deroga all'art. 1957 c.c., voi siate tenuti entro alcun limite di tempo ad escutere in qualsiasi forma
l'affidato medesimo o i fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante”.
Orbene, nessun dubbio può legittimamente porsi in ordine alla validità ed efficacia della clausola convenzionale richiamata.
Posto, infatti, che il rapporto contrattuale di cui si controverte è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cass. 3989/2025).
Pertanto, si deve ritenere che la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della garante sia presupposto necessario e sufficiente per l'opponibilità al medesimo della deroga alla norma codicistica in commento, senza che venga in rilievo, sotto questo profilo, la questione dell'efficacia della relativa clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c.
3. È fondata, invece, l'eccezione di prescrizione.
Occorre premettere che al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e gli oneri connessi è pacificamente applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Difatti quando il corrispettivo contrattuale è solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr.
Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, (ud. 15/11/2007, dep. 30/01/2008), n.2086)
La natura dell'obbligo restitutorio della somma finanziata, poi, consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la
S.C. ha chiarito – affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito – che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-2021).
Nel caso di specie, tenuto conto che, secondo quanto dichiarato proprio dall'opposta e non contestato dalla controparte, la volontà di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva sarebbe stata comunicata alla debitrice in data 17.12.2010, deve necessariamente concludersi nel senso che, al momento della proposizione della domanda monitoria, nell'aprile
2022, il credito era già prescritto. Risulta, infatti, che l'unico atto di costituzione in mora antecedente al deposito del ricorso ad opera della creditrice sia rappresentato dalla diffida di pagamento inviata a mezzo pec all'odierna opponente il giorno 21 aprile 2021 e ricevuta in pari data.
Come già osservato da questo giudice con l'ordinanza del 16.12.2022, poi, deve ritenersi che al contratto autonomo di garanzia (quale è qualificato concordemente dalle parti la fideiussione di cui si discute) non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297
c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo (cfr. Cass. 32402/2019).
E del resto, non si giungerebbe a conclusione diversa anche ove si ritenesse operante, nel caso concreto, il regime di solidarietà di cui all'art. 1310 c.c.
Occorre rilevare, infatti, che non è stato dimostrato che la diffida di pagamento datata 17 maggio
2012 (doc. 3 in produzione dell'opposta) sia stata effettivamente ricevuta dalla debitrice, posto che la creditrice non ha depositato in atti gli avvisi di ricevimento della raccomandata a/r e, quindi, non vi è prova del perfezionamento della spedizione.
Analogamente, non vi è prova che la domanda di ammissione al passivo, prodotta dall'opposta al doc. 4, sia stata effettivamente depositata nella procedura di fallimento a carico della debitrice principale, mancando la relativa attestazione.
4. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa e applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3113/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
22-27.4.2022, iscritta al N.R.G. 14343/2022, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3113/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 22-27.4.2022; 2. Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso del contributo unificato versato e oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con attribuzione agli avv.ti Maurizio Zanoli e Giulia Zanoli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR IE CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14343/2022
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zanoli ( e. Giulia Zanoli C.F._1
( in virtù di procura in atti C.F._2
OPPONENTE
E
(numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.VA Controparte_1
, in persona del Direttore generale p.t., e per essa, quale procuratrice, P.IVA_2 [...]
a socio unico (C.F. e P.VA ), giusta procura per atto del Notaio Controparte_2 P.IVA_3
del 28.09.2022 (Rep. n. 66626, Racc. 34606), rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio De Simone (C.F.
) e WA IA AN (C.F. C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3113/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22-
27.4.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 19 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 14 aprile 2022, la quale Controparte_1 cessionaria del credito azionato, esponeva che: - in data 3.5.2007 la Commercio Parte_2
(titolare originaria del credito) aveva stipulato con la Road Service s.r.l. il
[...]
contratto n. 2058616 e il contratto n. 2059065, aventi a oggetto la locazione finanziaria, per la durata di settantadue mesi e il canone complessivo, rispettivamente, di € 117.735,18 e di €
33.207,14, di due veicoli funzionali all'esercizio dell'attività di impresa dell'utilizzatrice; - a seguito della morosità maturata dall'utilizzatrice, in data 17.12.2010, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa convenzionale, aveva inviato una missiva per comunicare l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing, contenenti il contestuale invito al pagamento di quanto dovuto e alla immediata restituzione dei beni;
- con sentenza n. 156/2014 il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società utilizzatrice;
- a garanzia delle obbligazioni discendenti dai menzionati contratti, in data 24.7.2007 e 27.9.2007 aveva rilasciato fideiussione specifica la
- successivamente, con atto per Notar del 27.07.2016 (rep. Parte_1 Persona_1
52672), la aveva incorporato la Commercio e Finanza Controparte_3
S.p.a, Leasing e, successivamente, con provvedimento del 30 dicembre 2016, aveva Parte_2
ceduto i propri crediti in sofferenza a (odierna opposta). Controparte_1
Tanto esposto e lamentando che, alla data del 31.12.2016, la morosità maturata dalla Road
Service s.r.l. era pari alla somma complessiva di € 47.951,67, la ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo alla garante oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1
co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
In accoglimento totale della domanda monitoria, in data 22-27 aprile 2022, questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 9436/2022.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio, si opponeva l'ingiunta la quale, assumendo l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nell'atto di garanzia in quanto non specificamente sottoscritte, così come prescritto dall'art. 1341 co. 2 c.c. – e, in particolare, della clausola derogativa della competenza territoriale e di quella derogativa dell'art. 1957 c.c. – eccepiva, in rito, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente, in via alternativa, il Tribunale di
Modena ex art. 19 c.p.c. o il Tribunale di Roma o Milano, ex art. 20 c.p.c., e, nel merito, invocava la liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto. Con Resisteva nella qualità di cessionaria del credito, a mezzo della sua Controparte_1
procuratrice a socio unico, contestando gli avversi assunti e Controparte_2
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co.,
c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
19 settembre 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 24 settembre.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza perché formulata in maniera incompleta.
Occorre premettere che, secondo il costante e qui condiviso orientamento della giurisprudenza, in tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, quale quella derogativa della competenza territoriale, la cui mancanza comporta nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio della clausola medesima, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto, “ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.”.
Infatti, l'approvazione di tali clausole deve essere specifica e separata così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto.
Alla luce del principio esposto, appare fondata la doglianza di parte opponente, la quale ha eccepito l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel regolamento contrattuale – e, in particolare, per quello che qui rileva, della clausola di deroga alla competenza territoriale – in quanto richiamate in blocco e indistintamente sottoscritte.
E infatti, mentre si deve ammettere l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria, si deve negare quella di un mero richiamo cumulativo qualora, come nella specie, detto richiamo cumulativo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto.
Appena aggiungendo che, nel caso che occupa, il richiamo è stato operato con riferimento a tutte le clausole convenzionali, senza distinzione tra quelle vessatorie e non. Sicchè, deve dichiararsi l'inefficacia della clausola di cui alla lettera u) delle due fideiussioni, con le quali è stata convenuta la deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale.
Ciò non di meno, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio perché formulata in maniera incompleta.
Come è noto, infatti, al fine della completezza dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile del giudice adito dall'attore, la contestazione deve essere specifica ed espressa per ognuno di tutti i possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta effettuata dall'attore e, per ciascuno di essi, deve contenere una sia pur sommaria enunciazione delle ragioni addotte a fondamento della contestazione medesima.
Ora, nella specie, l'opponente, non ha contestato la competenza di questo Tribunale rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento e, in particolare, non ha specificamente illustrato i motivi per i quali l'applicazione dell'art. 20 c.p.c. – che, come noto, individua due diversi criteri di collegamento, ossia il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e quello in cui la stessa deve essere eseguita – radicherebbe la competenza alternativa del Tribunale di Roma o di Milano.
Dunque, va dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale.
2. Va disattesa, altresì, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. sollevata dalla
[...]
Parte_1
Occorre rilevare che, alla lettera m) delle condizioni generali di contratto delle fideiussioni in atti, le parti hanno convenuto che “la fideiussione si intende concessa fino alla totale estinzione di ogni vostro credito verso l'affidato. In ogni caso i diritti a voi derivanti dalla fideiussione resteranno integri fino a totale estinzione di ogni vostro credito verso l'affidato medesimo senza che, in deroga all'art. 1957 c.c., voi siate tenuti entro alcun limite di tempo ad escutere in qualsiasi forma
l'affidato medesimo o i fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante”.
Orbene, nessun dubbio può legittimamente porsi in ordine alla validità ed efficacia della clausola convenzionale richiamata.
Posto, infatti, che il rapporto contrattuale di cui si controverte è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cass. 3989/2025).
Pertanto, si deve ritenere che la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della garante sia presupposto necessario e sufficiente per l'opponibilità al medesimo della deroga alla norma codicistica in commento, senza che venga in rilievo, sotto questo profilo, la questione dell'efficacia della relativa clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c.
3. È fondata, invece, l'eccezione di prescrizione.
Occorre premettere che al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e gli oneri connessi è pacificamente applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Difatti quando il corrispettivo contrattuale è solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr.
Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, (ud. 15/11/2007, dep. 30/01/2008), n.2086)
La natura dell'obbligo restitutorio della somma finanziata, poi, consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la
S.C. ha chiarito – affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito – che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-2021).
Nel caso di specie, tenuto conto che, secondo quanto dichiarato proprio dall'opposta e non contestato dalla controparte, la volontà di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva sarebbe stata comunicata alla debitrice in data 17.12.2010, deve necessariamente concludersi nel senso che, al momento della proposizione della domanda monitoria, nell'aprile
2022, il credito era già prescritto. Risulta, infatti, che l'unico atto di costituzione in mora antecedente al deposito del ricorso ad opera della creditrice sia rappresentato dalla diffida di pagamento inviata a mezzo pec all'odierna opponente il giorno 21 aprile 2021 e ricevuta in pari data.
Come già osservato da questo giudice con l'ordinanza del 16.12.2022, poi, deve ritenersi che al contratto autonomo di garanzia (quale è qualificato concordemente dalle parti la fideiussione di cui si discute) non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297
c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo (cfr. Cass. 32402/2019).
E del resto, non si giungerebbe a conclusione diversa anche ove si ritenesse operante, nel caso concreto, il regime di solidarietà di cui all'art. 1310 c.c.
Occorre rilevare, infatti, che non è stato dimostrato che la diffida di pagamento datata 17 maggio
2012 (doc. 3 in produzione dell'opposta) sia stata effettivamente ricevuta dalla debitrice, posto che la creditrice non ha depositato in atti gli avvisi di ricevimento della raccomandata a/r e, quindi, non vi è prova del perfezionamento della spedizione.
Analogamente, non vi è prova che la domanda di ammissione al passivo, prodotta dall'opposta al doc. 4, sia stata effettivamente depositata nella procedura di fallimento a carico della debitrice principale, mancando la relativa attestazione.
4. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa e applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3113/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
22-27.4.2022, iscritta al N.R.G. 14343/2022, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3113/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 22-27.4.2022; 2. Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso del contributo unificato versato e oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con attribuzione agli avv.ti Maurizio Zanoli e Giulia Zanoli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi