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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030987241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030987241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, n. 034 2024 00309872 41 000 notificata il 12.11.2024, con la quale è stato intimato il pagamento di importo pari ad € 699,14. relativamente al ruolo n. 2024/002936 e 2024/002940 emesso dalla Regione Calabria settore tributi per il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021.
Il contribuente opina la mancata notificazione delle cartelle la prescrizione dei crediti, la mancata indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo di sanzioni ed interessi.
Si sono costituite ER e RE AL
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza e' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del contribente per ci deve dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere
P.Q.M.
il giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030987241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030987241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, n. 034 2024 00309872 41 000 notificata il 12.11.2024, con la quale è stato intimato il pagamento di importo pari ad € 699,14. relativamente al ruolo n. 2024/002936 e 2024/002940 emesso dalla Regione Calabria settore tributi per il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021.
Il contribuente opina la mancata notificazione delle cartelle la prescrizione dei crediti, la mancata indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo di sanzioni ed interessi.
Si sono costituite ER e RE AL
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza e' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del contribente per ci deve dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere
P.Q.M.
il giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.