Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
La mancata osservanza delle modalità di documentazione (riproduzione fonografica o audiovisiva) dell'interrogatorio, che non si svolga in udienza, reso da persona in stato di detenzione, non incide sulla validità dell'interrogatorio medesimo ai soli fini di garanzia previsti dall'art. 294 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2000, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 29/09/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 3557
Dott. ILARIO MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MONACI STEFANO Consigliere N. 4641/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di MA SC contro l'ordinanza collegiale, in data 14 novembre 1999, del Tribunale del riesame di Napoli;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Stefano Monaci, sentito il P.G., Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza collegiale del 14 dicembre 1999 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal GIP di S. M. Capua Vetere in data 29 novembre 1999, che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato MA SC.
Il MA era stato trovato il 27 novembre 1999 alla barriera Nord di Napoli alla guida di un'autovettura.
In tale occasione era stato sottoposto a perquisizione, e gli era stata trovata indosso, in una tasca della giacca, una bustina contenente polvere bianca, verosimilmente sostanza stupefacente, ma soprattutto era stato trovata, occultato all'interno del cruscotto dell'autovettura, una busta contenente - come era stato poi accertato in seguito agli accertamenti - 609,25 grammi di cocaina. Aveva poi fornito la spiegazione di avere rubato l'autovettura.
2. Il MA ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame, esponendo due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 141 bis e 294 del c.p.p.. Osserva che il Giudice avrebbe violato la disposizione dell'art. 141 bis procedendo all'interrogatorio della persona in stato di detenzione senza l'osservanza delle formalità di legge. Questa omissione avrebbe comportato l'inutilizzabilità dell'interrogatorio, e perciò l'inefficacia della misura cautelare per decorso del termine ex art. 302 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infatti, l'interrogatorio inutilizzabile avrebbe dovuto essere equiparato ad un interrogatorio omesso. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene invece che il provvedimento sarebbe privo di motivazione in ordine all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e alla sussistenza di esigenze cautelari.
Negava, tra l'altro, che il pericolo di reiterazione del reato potesse essere desunto dagli stessi fatti posti a base della gravità del fatto.
Sarebbe mancato, inoltre, ogni elemento che potesse dimostrare l'esistenza di un pericolo di fuga.
Il ricorrente chiedeva perciò l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
3. Il primo motivo non è fondato.
Anche se l'interrogatorio del MA in stato di detenzione non è stato documentato secondo le modalità introdotte con l'art. 141 bis c.p.c., vale a dire con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, non per questo si può dire che la fattispecie debba considerato come omesso.
Quelle particolari forme di documentazione servono perché l'interrogatorio della persona in stato di detenzione possa essere utilizzato come mezzo di prova (nei confronti del medesimo indagato, o di altri coindagati nel medesimo procedimento o in procedimenti connessi) ma non scalfisce la validità dell'interrogatorio stesso ai fini di garanzia previsti dall'art. 294 c.c.. È diverso il fine dei due istituti.
Come insegna questa Suprema Corte (Cass. pen. Sez. Unite, 25 marzo 1 998, n. 9, D'Abramo) "il riferimento normativo ad 'ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione' sta a significare che qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio (anche se reiterato o effettuato con le modalità del confronto), da persona in vincoli, qualunque sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali. Qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio, anche se reiterato o effettuato con le modalità del confronto, da persona detenuta, quale che sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali. Ne consegue che, mancando la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio o in assenza delle previste forme alternative ad essa, l'atto è colpito dalla sanzione di inutilizzabilità sia nei confronti della persona che lo rende, sia nei confronti di terzi, in quanto è la registrazione, e non il verbale, redatto contestualmente informa riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta;
e tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell'atto sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile a fini dell'adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini."
L'interrogatorio di garanzia è invece essenzialmente un mezzo di difesa messo a disposizione dell'imputato, che viene posto in condizione di fornire - se lo ritiene - la propria spiegazione dei fatti che gli vengono addebitati, e di ottenere così o l'immediato proscioglimento, se la spiegazione è considerata convincente, o, quanto meno, l'immediata scarcerazione se dopo quella spiegazione gli inquirenti ritengano che non sussistano più particolari esigenze cautelari.
Nel caso di specie l'interrogatorio reso in stato di detenzione dal MA è valido agli effetti dell'art. 294 c.p.p., anche se non è utilizzabile agli effetti di cui all'art. 141 bis c.p.p.. Va sottolineato che - come facile rilevare - nel caso concreto il GIP ed il Tribunale del riesame non hanno utilizzato l'interrogatorio dell'indagato per trarne elementi di prova a suo carico, ma ne prescindono completamente.
Si limitano ad affermare che la versione dei fatti fornita dall'indagato non appariva loro convincente, cioè a non trarne elementi a discarico del MA, ma questo non significa trarne invece elementi di convincimento a suo carico.
3. Con il secondo motivo il MA insiste sulla mancanza di motivazione dell'ordinanza collegiale impugnata in ordine all'esistenza sia di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, che di esigenze cautelari che giustifichino la misura adottata (artt. 273 e 274 c.p.p.) Anche questo motivo è infondato.
L'ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli è completamente ed adeguatamente motivata, e sviluppa su tutti i punti argomentazioni logiche e razionali.
Sottolinea in particolare i molteplici indizi e la loro rilevanza ai fini dell'applicazione della misura cautelare in relazione al reato contestato.
Sul punto dell'esistenza delle esigenze cautelari l'ordinanza sottolinea, con un ragionamento del tutto logico nelle sue varie concatenazioni, che quella trasportata era un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, che, nella zona di provenienza, il trasporto di un quantitativo di droga di quelle proporzioni non si poteva giustificare se non per effetto dell'esistenza di precisi collegamenti con la criminalità organizzata, che, a loro volta, questi collegamenti valevano ad escludere sia che verosimilmente sarebbe stata irrogata una pena di entità tale da poter rientrare nei limiti della sospensione condizionale, sia che potessero essere sufficienti altre misure diverse dalla custodia cautelare in carcere. Soprattutto, quei collegamenti costituivano un valido elemento per desumere una notevole pericolosità del soggetto, con il pericolo concreto di reiterazione di reati del medesimo genere di quello per si procedeva.
4. Concludendo dunque il ricorso non può che essere respinto, essendo infondati entrambi i motivi proposti.
La reiezione del ricorso comporta, come corollario, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve essere disposto che venga data notizia di questo provvedimento di reiezione al detenuto interessato, nelle forme stabilite dalla legge ai commi 1-ter in relazione al comma 1-bis dell'art. 94 delle disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001