Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Nei procedimenti possessori, come risultano disciplinati a seguito della riforma del processo civile del 1990,i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente sono impugnabili col solo mezzo del reclamo, mentre quelli che definiscono il merito possessorio sono impugnabili col mezzo dell'appello. Ne consegue che le decisioni emesse in sede di reclamo, partecipando del carattere di provvisorietà e non decisività proprio del provvedimento impugnato, non sono ricorribili per cassazione. A tale conclusione negativa deve pervenirsi anche nell'ipotesi in cui il provvedimento emesso in via urgente sia altresì conclusivo del merito, poiché in tal caso il rimedio esperibile è solo quello dell'appello, con la conseguenza che la decisione adottata sull'eventuale reclamo proposto in luogo dell'appello, come invece sarebbe stato richiesto dal carattere definitivo del provvedimento, non è soggetta ad ulteriore gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO OC, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato COSTANTINO MONTESANTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO RM;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di SALERNO, depositata il 04/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGRVIENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Mercato San Severino OC CE chiese di essere reintegrato nel possesso di un appezzamento di terreno, deducendo di esserne stato spogliato da CE NE. Il pretore, all'esito della sommaria istruttoria, rigettò la domanda condannando il CE OC alle spese.
Il soccombente propose reclamo al tribunale di Salerno, che, con ordinanza 3-4/11/1995 dichiarò il gravame inammissibile. Avverso la decisione il CE OC ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.
Nessuna attività ha svolto l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso un provvedimento che, essendo stato emesso in sede di reclamo, è, per sua natura, privo del carattere di decisorietà e, quindi, non ricorribile per cassazione.
Nei procedimenti possessori, così come risultano disciplinati a seguito della legge di riforma del processo civile del 1990, i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente (cosiddetti interinali) sono impugnabili soltanto col mezzo del reclamo. Sono, invece, impugnabili con l'ordinario mezzo dell'appello i provvedimenti che definiscono il merito possessorio concludendo il relativo giudizio.
Tale ripartizione comporta che sono ricorribili per cassazione soltanto i provvedimenti emessi in sede di appello, in quanto, pronunziando in ordine a provvedimenti di contenuto decisorio, partecipano del medesimo carattere di definitività. I provvedimenti emessi in sede di reclamo non sono, invece, ricorribili per cassazione, trattandosi di pronunzie di carattere sostitutivo del provvedimento reclamato, dal quale derivano il medesimo carattere provvisorio (Sez.Un. 3379/79 198). La distinzione tra i due sistemi di tutela riconosciuti alla parte a seconda della natura del provvedimento impugnato (reclamo o appello, con conseguente impossibilità di ricorrere per cassazione soltanto nella prima ipotesi) non viene meno se il provvedimento possessorio è unico, il che si verifica in tutti quei casi in cui, come nella specie, il provvedimento emesso in via urgente è anche conclusivo del merito possessorio. In tali casi, infatti, atteso il carattere decisorio del provvedimento, il rimedio esperibile è solo quello dell'appello ed il reclamo è escluso non di per sè, ma dalla mancanza in concreto di un provvedimento interinale. Nel caso in esame, il CE, considerando il provvedimento emesso dal pretore come decisione interinale, ha proposto reclamo al tribunale, anziché appello, come invece era richiesto dal, carattere certamente definitivo del provvedimento, che, rigettando la domanda di reintegrazione e provvedendo sulle spese senza fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, chiaramente aveva definito il merito possessorio, concludendo il relativo giudizio. Ne consegue che la decisione adottata su detto reclamo dal Tribunale, indipendentemente dai motivi posti alla base di essa - il cui esame non può pertanto trovare ingresso in sede di legittimità - non è soggetta ad ulteriore gravame.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999