Art. 49.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria; generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal Ministro per le finanze possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare, in luogo del contributo stesso, l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili verificatosi dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente. ((3)) Si applica il secondo comma dell'articolo 48.
Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18 della presente legge.
La deliberazione di cui al primo comma e' comunicata, per estratto, dal Comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie, delle aree gia' soggette al contributo di miglioria generica.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-11 aprile 1969, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 48 e del primo comma dell'art. 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (portante istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) nella parte in cui, attribuendo ai comuni la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta se piu' favorevole dalla data iniziale gia' stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica, consentono l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei confronti di soggetti non sottoposti al contributo di miglioria generica."
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria; generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal Ministro per le finanze possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare, in luogo del contributo stesso, l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili verificatosi dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente. ((3)) Si applica il secondo comma dell'articolo 48.
Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18 della presente legge.
La deliberazione di cui al primo comma e' comunicata, per estratto, dal Comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie, delle aree gia' soggette al contributo di miglioria generica.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-11 aprile 1969, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 48 e del primo comma dell'art. 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (portante istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) nella parte in cui, attribuendo ai comuni la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta se piu' favorevole dalla data iniziale gia' stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica, consentono l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei confronti di soggetti non sottoposti al contributo di miglioria generica."