Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10363 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 10363 SEZIONE LAVOI Lavoro Composta dagli Ill mi ag strat Dott. M o to ANTOJANNI Presidente R.G.N. 11752/99 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere 14814/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 23979 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 22/02/01 ha pronunciato la seguente 2.14 SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Unileo persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, ANTONIETTA, giusta delega in FONZO FABIO, CORETTI atti;
- ricorrente
contro
BELVEDERE SRL;
intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 14814/99 proposto da: 867 -1- BELVEDERE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,! rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in there FABIO atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 2089/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 20/06/98 R.G.N. 4602/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FONSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto -2- del ricorso incidentale. -3- thire SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catania in data 21.7.1989, la S.r.l. Belvedere, nella qualità di Casa di Cura operante come azienda industriale, premesso di aver versato dal 1980 al giugno 1988 all'I.N.P.S. la somma complessiva di L. 350.425.736 perché erroneamente classificata come azienda commerciale, sicchè non aveva potuto usufruire degli sgravi di competenza ed era stata costretta a ricorrere al credito bancario, chiedeva che, aj sensi dell'art. 18 legge n. 1089/68 e del disposto dell'art. 2195 Cod. Civile, l'Istituto fosse condannato, previa declaratoria del diritto agli MI in relazione al personale sgravi spettabile periodo, al pagamento in occupato in tale restituzione del detto importo non dovuto, oltre al risarcimento del danno in misura pari al tasso degli interessi bancari versati ed alla somma di L. 199.872.580 per interessi di scopertura, ovvero, in interessi ☑ rivalutazione subordine, con monetaria. Resistente il convenuto, il quale formulava eccezioni di improcedibilità della istanza e di irripetibilità dei contributi, opponendosi al richiesto inquadramento ai sensi dell'art. 49 della 3 legge n. 88/89 e della classificazione ivi contenuta e concludendo per la reiezione del ricorso anche per difetto della documentazione comprovante i dedotti versamenti, il giudice adito, ordinata l'acquisizione dei documenti pertinenti, car sentanza del 28 giugno 1994 condannava 1'I.N.P.S. al pagamento della somma pretesa dalla Società, con interessi legali e rivalutazione monetaria. All'esito dell'appello proposto dal soccombente, che chiedeva il riconoscimento del diritto della "Belvedere" alla ripetizione dell'importo preteso, peraltro nei limiti della prescrizione da accertare con C.T.U., e del diritto di esso appellante at riscuotere i contributi con MI l'aliquota del settore industria, il Tribunale del luogo, con decisione del 20 giugno 1989, riformava parzialmente la pronuncia pretorile, con condanna dell'Istituto al pagamento della somma capitale pretesa ex adverso e della maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito, rigettate le eccezioni preliminari riproposte dall'I.N.P.S. e per quanto ancora interessa in questa sede, che, in base alla C.T.U. espletata in secondo grado, la somma dovuta dall'I.N.P.S. era 4 risultata, pur con la riclassificazione della industria, addirittura Società nel settore superiore a quella dalla predetta pretesa, e che, la Suprema Corte aveva sancito il comunque, principio della diversa qualificazione delle imprese, come industriali ai fini del diritto agli sgravi, e come appartenente al settore commercio ai determinazione dei contributi dovuti.fini della Ritenevano, altresì, che, trattandosi di ripetizione di indebito, in applicazione della norma di cui all'art. 1224 Cod. Civile, andava riconosciuta sull'importo da restituire soltanto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. MI Avverso tale sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione ancorandolo ad un solo motivo;
resiste con controricorso la Società, la quale ha formulato anche ricorso incidentale resistito con controricorso dall'I.N.P.S. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 Cod. Proc. Civile. Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2195 Cod. Civile, 18 legge 5 n. 1089/68, 49 legge n. 88/89, 33 D.P.R. n. 797/55, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, deduce che il Tribunale ha vistosamente errato nelle conclusioni raggiunte, in quanto, pur riconoscendo la natura industriale della Casa di cura per il periodo precedente la vigenza dell'art. 49 legge n. 88/89, ai sensi dell'art. 2195 Cod. Civile, ha ritenuto di applicare poi il principio del doppio inquadramento, e pertanto la appartenenza al ai fini del diritto agli settore industriale sgravi, e l'appartenenza al settore commercio quanto alla determinazione dei contributi dovuti, While con notevoli ripercussioni anomale sul calcolo del les dare e dell'avere nei confronti di esso ricorrente. Il motivo è fondato sotto un duplice profilo. va accolta, sia in Ed invero la censura consolidato principio della relazione all'ormai esclusione di regola del cd. doppio inquadramento per la Società operanti in periodo anteriore alla entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88/89 18 (nella specie ** periodo preso in considerazione è rimasto fissato al lasso temporale corrente tra il 1980 ed il 1988), sia con riferimento alla irretroattività del cennato art. 49, per i fatti 6 cadenti durante la vigenza della disciplina precedente, e dunque in virtù dell'applicazione dell'art. 2195 Cod. Civile. Ed invero è ius receptum che, pur essendovi in astratto, con riferimento al periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 88/89, la possibilità del cosidetto doppio inquadramento di una impresa, ai fini degli sgravi contributivi ed ai fini della obbligazione contributiva, tuttavia, accertata la natura industriale dell'attività svolta da una casa di cura ai fini della legislazione incentivante, sulla base della classificazione delle imprese di cui all'art. 2195 Cod. Civile, identico deve essere l'inquadramento MI ai fini contributivi, trovando applicazione l'art. 33 del T.U. sugli assegni familiari (come sostituito dall'art. 6 della legge n. 1038/1961), a norma del quale l'inquadramento tra le aziende industriali о tra quelle commerciali in senso stretto deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, secondo i criteri generali dettati dall'art. 2195 Cod. Civile (Cfr., ex plurimis: Cass. nn. 9395/91; 5419/96; 6313/97; 9826/97; 1189/98; 8873/99). A tali principi il Tribunale non si è adeguato, ma, operando la distinzione oggetto di censura e rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale precedente ormai abbandonato, ha finito per contrario agli stessi, concludere in senso pervenendo a conclusioni che attualmente non trovano alcun supporto, né normativo, né interpretativo della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, e dunque non conforme all'indirizzo evidenziato. Né, poi, tanto atteso appare fondata la contestazione di inammissibilità della impugnazione prospettata in controricorso, per la parte concernente l'istanza del ricorrente volta Mile dall'importo da restituire per alla detrazione, di tale riclassificazione, della somma effetto comunque dovuta dalla casa di cura pur se qualificata come impresa industriale, e ciò sul presupposto che trattasi di domanda non riconvenzionale ad opera dell'I.N.P.S., né tempestiva in quanto formulata soltanto in sede di appello, trattandosi di eccezione in senso tecnico nuova, e dunque proposta tardivamente in violazione dell'art. 337 Cod. Proc. Civile. La invocata declaratoria di inammissibilità è priva di fondamento e va respinta, sia perché non 8 si configura, da parte ricorrête, come domanda ad eccezione nuova ed in senso formale, ma unicamente quale mera difesa nel quadro della dialettica processuale, scaturente dal riconoscimento della classificazione industriale e ad esso collegata ratione temporis, si che non poteva essere proposta in precedenza con l'atto introduttivo o costitutivo in primo grado, nel quale il thema decidendum commerciale od afferiva soltanto alla natura, industriale, della Società ed al conseguente diritto agli sgravi fiscali;
sia considerando che siffatta inammissibilità non è stata eccepita dalla interessata in appello tempestivamente, ma per la prima volta in questa sede dopo la pronuncia del Tribunale. Di nessun pregio, del pari, si profilano gli ulteriori rilievi preliminari in controricorso, concernenti la pretesa di infondatezza del ricorso stante la ammissibilità del cd. doppio inquadramento, nonché la richiesta di rimessione, subordinata, della medesima questione al giudizio delle Sezioni Unite Civili, atteso il contrasto di decisioni giurisprudenziali al riguardo. Giacchè, sul primo punto, è sufficiente Osservare che stato già negativamente delibato l'argomento è 9 nella disamina del ricorso principale, e sul secondo rilievo, va evidenziato che l'originario contrasto risulta ormai composto all'interno della Sezione del Lavoro di questa Corte con il riportato, nostante orientamento ormai consolidato. Con il ricorso incidentale la Casa di Cura, denunciando violazione degli artt. 1224, comma secondo, e 1282 Cod. Civile, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, deduce che il Tribunale ha errato nel non ritenere cumulabile agli accessori della rivalutazione ed interessi con riferimento alla ripetizione dell'indebito da restituire, ai Whileo sensi degli artt. 2033 e 1224 Cod. Civile. Il rilievo è infondato. In subiecta materia è orientamento consolidato di questa Suprema Corte, dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare in carenza di più validi argomenti contrari, che nella ipotesi di liquidazione del risarcimento del danno derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della - spettante, ai sensi dell'art. 1224, secondo mora comma, Cod. Civile, per un credito pecuniario 10 relativo al rimborso di somma indebitamente percepita dall'istituto previdenziale a titolo di contributi -1 con il sistema della rivalutazione del credito stesso in base agli indici I.S.T.A.T. di variazione dei prezzi al consumo, il relativo importo copre l'intera area del danno, e non può essere annull con gli interessi, i quali, se già attribuiti о corrisposti, devono essere detratti dal risarcimento del danno quantificato con l'anzidetto sistema;
che, in tale ipotesi, la decorrenza della rivalutazione monetaria Va individuata nella data di proposizione del ricorso amministrativo del creditore, e non in quella della successiva domanda giudiziale, indipendentemente Anillo dall'applicazione della norma di cui all'art. 2033 Cod. Civile;
che, comunque, in ipotesi di indebito oggettivo e di buona fede dell'eccepiens, ai sensi dell'art. 2033 Cod. Civile, gli interessi legali, stante la loro natura moratoria o risarcitoria, non possono essere cumulati con la somma liquidata a risarcimento del cosiddetto maggior danno previsto dall'art. 1224, comma secondo, avente identica natura risarcitoria. (Cfr. Cass. nn. 7769/2992; 1549/1994; 12239/98). Alla stregua dei rilievi che precedono, merita 11 accoglimento il ricorso principale e va rigettato quello incidentale. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, per il ed anche per la statuizione sulle nuovo esame spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, la quale, nel portare la indagine demandatale, si adeguerà ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte;
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania. - Roma 22 febbraio 2001. il Presidente: Моліно заштојаниі 11 Cons. extensore: Vincenze Thikes IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 38 LUG. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE 12