Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12705
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli artt. 155, comma quarto, cod. civ. - in tema di separazione personale -, e 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - in tema di divorzio -, il terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento di assegnazione è tenuto, negli stessi limiti di durata (nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni) nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli. Ne consegue che è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio.

Commentari2

  • 1| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2007

  • 2Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2007 n° 6192Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12705
Data del deposito : 29 agosto 2003

Testo completo