Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione restano esclusi dall'operatività della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2009, n. 39008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39008 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 3000
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - N. 8295/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d?appello dell?Aquila;
Avverso la sentenza 1 dicembre 2006 del tribunale di Pescara;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha chiesto l?annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Il procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d?appello dell?Aquila propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 1 dicembre 2006 con la quale il tribunale di Pescara (ufficio del giudice per le indagini preliminari) a seguito di giudizio abbreviato assolveva LI NT dal reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p. perche? non punibile ai sensi dell?art. 649 c.p.. L?ufficio ricorrente chiede l?annullamento dell?impugnata sentenza deducendo la violazione di legge penale e segnatamente dell?art. 649 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L?imputato e? stato tratto giudizio per il reato di estorsione continuata commesso nei confronti dei propri genitori, avendoli costretti a consegnare in piu? occasioni somme di denaro dietro la minaccia consistita nel prospettare che nel caso di mancata adesione alla richiesta gli albanesi avrebbero bruciato la loro casa. Il giudice nella sua motivazione ha affermato la non punibilita?
dell?imputata ai sensi dell?art. 649 c.p. non avendo rilevato, nella condotta della medesima, fatti di violenza nei confronti dei genitori, parti offese del delitto di estorsione. Conseguentemente il giudice ha ritenuto non applicabile l?art. 649 c.p., u.c. perche? ivi si farebbe riferimento ai soli delitti contro il patrimonio purche?
commessi con violenza alle persone;
nel contempo il giudice del merito ha ritenuto che nel caso di specie difettava il presupposto della proposizione della querela cosi? come richiesto dallo stesso art. 649 c.p., comma 1. Il Pubblico Ministero si duole dell?erroneita? della decisione rilevando come dalla lettura testuale dell?art. 649 c.p., comma 3 si evinca che sono comunque perseguibili i delitti di cui agli artt.628, 629 e 630 c.p. nella forma consumata, nonche? gli altri delitti contro il patrimonio in quanto commessi con violenza alla persona. Conclude quindi l?organo requirente che nel caso di specie, essendo il reato contestato alla prevenuta quello di estorsione consumata, non poteva darsi applicazione della disciplina del gia? citato art.649 c.p.. Il ricorso e? fondato e va accolto.
Infatti, come gia? affermato in precedenti decisioni di questa stessa sezione, va ribadito che "Le ipotesi criminose che ai sensi dell?art.649 c.p., comma 3, rimangono escluse dall?operativita? delle previsioni di cui all?art. 649 c.p., commi 1 e 2, riguardano, da un lato, tutti i delitti contro il patrimonio, diversi da quelli espressamente elencati, commessi con violenza alle persone, dall?altro lato, i reati di cui agli art. 628, 629, 630 c.p. anche se posti in essere senza violenza alle persone;
per questi ultimi reati occorre, peraltro, fare riferimento alle sole ipotesi consumate e non a quelle tentate, data l?assenza, nella norma, di un esplicito richiamo a tali ultime ipotesi;
richiamo che invece si impone in virtu? della autonomia oggettiva e strutturale del delitto tentato rispetto a quello consumato (in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che operasse la causa di non punibilita? di cui all?art. 649 c.p., comma 1 cit. - non invece la condizione di procedibilita? di cui al comma 2 del citato articolo, cosi? come era stato affermato dal gup - nel caso di estorsione tentata, connotata da sola minaccia, commessa in danno di un ascendente). (Cass., sez. 2^8.5.2001 Losito). Il ricorso, da ritenersi proposto ex art. 569 c.p.p. deve essere quindi accolto e la sentenza deve essere annullata con rinvio degli atti alla competente Corte d?Appello di L?Aquila.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d?Appello di L?Aquila.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2009