Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 05/05/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. TE CA DE IO Presidente dr. ER OR Consigliere - relatore dr. Roberto Angioni Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24063 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 60183, reso da IC NA, in qualità di economo del Comune di Falerone (FM) esercizio finanziario 2022;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 la segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.
ER OR ed il Pubblico Ministero, in persona del dott.
AN IL
memoria scritta.
FA
1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, che concerne la gestione economale del Comune di Falerone (FM),
effettuata ne 2022 da IC NA.
2. Nella relazione d irregolarità n. 857/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato presentato al Comune entro il termine stabilito dal T.U.E.L. ed tardivamente depositato presso questa Sezione; ciò in quanto il bilancio 2022 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 2 maggio 2023, giudiziale, tramite il portale Sireco, in data 18/7/2023 (oltre il termine di 60 giorni stabilito art. 233, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).
Il conto è stato redatto in conformità al modello 23, di cui al D.P.R. n.
194/1996, , reca il visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è stato parificato con determina n. di Ragioneria.
3. Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato che la IC era agente contabile di fatto, in quanto la D.G.C. n. 32/2022, avente ad oggetto contabili- , non la annoverava Ciò premesso, è stato evidenziato che:
- era stata disposta in assenza di un provvedimento formale (previsto 32, comma 4, del Regolamento di contabilità);
- tempestivamente rendicontato le spese sostenute, in osservanza del termine bimestrale fissa 8 del Regolamento economale, rubricato ;
tali spese, , sono state, comunque, rimborsate
;
-
avvenute con cadenza trimestrale, art. 239 del T.U.E.L.;
esse si sono, tuttavia, limitate al riscontro del saldo contabile della cassa economale, senza opportuni controlli a campione su mandati e reversali.
4. Il magistrato istruttore ha, inoltre, segnalato il non corretto tracciamento della dotazione del fondo economale, in quanto, contabilizzazione tra le partite di giro del conto del Tesoriere, il Responsabile del Settore Finanziario, approvare le spese rendicontate da complessivi 358,94, aveva provveduto ad imputare ciascuna spesa al corrispondente capitolo di bilancio, emettendo mandati per i reintegri, che il tesoriere aveva poi In pratica, l , ha attinto direttamente dagli ordinari capitoli di spesa, anziché dai pertinenti capitoli delle partite di giro (voce ON , mentre il tesoriere ha corrisposto somme a favore , imputandole su capitoli diversi da quelli previsti per legge (partite di giro).
avrebbe dovuto essere contabilizzata nelle partite di giro sul capitolo Infatti, sia sia i reintegri eseguiti
riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.
Una volta esauritosi lo stanziamento iniziale di cassa, si sarebbe dovuto procedere a variazioni di bilancio.
Secondo il magistrato istruttore, è venuta, dunque, a configurarsi
.
economale è avvenuta in ritardo, essendo stata effettuata con reversale n. 21 del 20/1/2023.
5. Sotto altro profilo, il magistrato istruttore ha osservato che le spese economali seguono una procedura definibile come , per far fronte, con immediatezza, alle necessità degli uffici (Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 107/2025); vi rientrano, pertanto, quelle caratterizzate dai requisiti della non programmabilità, imprevedibilità e d indifferibilità.
Orbene, dalla disamina del conto IC non appaiono conformi a tali principi i buoni 1, 4, 15 del 2022, riguardanti pagamenti del lavaggio di tovaglie utilizzate per lo svolgimento di un corso per sommelier, già programmato con determina n. 105/2020; inoltre, il buono n. 1 del 25/1/2022 afferisce a spesa sostenuta nel 2021, con conseguente violazione dei principi di annualità e di competenza economica della spesa, recepiti dal regolamento economale (art. 32, comma 3).
Ugualmente, non rispettano il principio di competenza economica i buoni n. 2/22 per di e n. 7/22 per offerto al relatore della conferenza Vivere con il terremoto per il quale manca anche lo scontrino fiscale.
I buoni 16 e 17 del 2022, inerenti al di generi alimentari per Summer School Living with , afferiscono a spese programmate con determina n. 174 del 19/7/2022 e, dunque, non erano correttamente sostenibili mediante
11-27-28-29-40-31-38-41-42 concernono spese per missioni, che avrebbero dovuto essere anticipate e non rimborsate; per i buoni 11-38-42 viene anche rilevata una documentazione incompleta.
6. Il magistrato istruttore ha, pertanto, concluso con la richiesta di pronunciamento del Collegio sulle illustrate criticità, che impedirebbero di dichiarare regolare il conto reso da e di procedere al discarico in favore 7. Con memoria datata 18/3/2026, ritardo nella trasmissione del conto giudiziale era stato determinato da altri adempimenti urgenti e complessi, cui si era dovuto far fronte agli inizi del 2023.
Relativamente al rilievo concernente il mancato rispetto del termine bimestrale, previsto d 8 del Regolamento economale, per richiedere il rimborso delle somme anticipate, la IC, pur ha sottolineato il ruolo di assoluta marginalità delle spese sostenute con il fondo economale rispetto a quelle complessive del Comune.
Per quanto riguarda il rilievo inerente al non corretto tracciamento tra le partite di giro di tutte le somme destinate al fondo economale, con conseguenti prelevamenti diretti dagli ordinari capitoli di spesa, anziché dal pertinente capitolo delle partite di giro, comunicand , per il futuro, delle opportune misure correttive.
recisato che 2022 la complessiva disponibilità del fondo economale, risultata concretamente ha trovato, comunque, piena , di cui al capitolo di spesa n. 29800 ed a quello di entrata n. 7200 del bilancio pluriennale 2022-2024.
31/12/2022 era dipesa dalla chiusura della Tesoreria comunale a partire dal 16 dicembre 2022, circostanza che aveva impedito le operazioni contabili oltre tale data.
Relativamente ai buoni 11, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 41 e 42, riguardanti spese per missione, che, in base al Regolamento economale, avrebbero dovuto essere anticipate, ha chiarito che trattavasi di spese per pedaggi autostradali o per rifornimenti di carburante, in occasione delle trasferte del gruppo di Protezione civile, susseguente agli eventi alluvionali del settembre 2022.
In ordine ai buoni 4, 15, 16 e 17, per i quali il magistrato istruttore ha segnalato che trattavasi di spese non caratterizzate dai requisiti ,
esse erano, comunque, di modico valore e rientranti nelle finalità istituzionali del Comune.
8. odierna udienza, il P.M., pur ritenendo fondati e condivisibili i rilievi prospettati dal magistrato istruttore, ha osservato che le criticità segnalate sono di natura essenzialmente formale, non avendo causato sostanziali ammanchi di cassa; pertanto, ha concluso per la , senza addebiti a carico
IC.
IT
1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.
A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:
obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della patrimoniali.
Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di fondamentale dovere ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).
Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.
Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio fondo economale.
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.
esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non carenza dei relativi (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez.
Marche, sentenza n. 41/2024).
2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata, il Collegio rileva che, pur risultando confermate le criticità, sotto il profilo formale, segnalate dal magistrato istruttore in ordine alla
IC NA
2022, dalle stesse non sono, tuttavia, scaturiti (come anche sottolineato in udienza dal P.M.) concreti pregiudizi per le finanze del Comune di Falerone.
Per , nella memoria udienza, ha di misure idonee a consentire, per il futuro, il corretto tracciamento della movimentazione di tutte le somme inerenti alla gestione economale, da effettuarsi attingendo soltanto dal pertinente capitolo delle partite di giro, anziché mediante prelevamenti diretti sugli ordinari capitoli di spesa.
Per quanto riguarda le spese segnalate dal magistrato istruttore come irregolarmente effettuate, il Collegio, pur condividendo i futuro, osserva che da esse non sono, tuttavia, derivati concreti danni patrimoniali per il Comune di Falerone.
3. Conclusivamente, il Collegio reputa che, ferma restando la pronunzia di parziale irregolarità del conto, non vi sia luogo ad economo IC NA.
4. L soltanto formale del conto induce alla compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 60183 22 da IC NA, in qualità di economo del Comune di Falerone
(FM), senza, tuttavia, addebiti a carico del medesimo agente contabile.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
ER OR TE CA DE IO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)