Sentenza 5 febbraio 2001
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- 1. Espropriazione, giurisdizione, riparto, modi di acquisizione della proprietàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C. 637Po A N I O 5 EPUBBLICA ITALIANA 8 I 8 R . Z 9 A 1 N A / EL POL ITAL0 1593/0 1 T - R 4 / U T B 6 S B . 2 I I L G R L TE SU RE A A T E Oggetto R . B E A D A SEZIONE TRIBUTARIA T I I 1 S R 3 N 1 E E S T . aposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I N A M R.G.N. 7255/99 Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.3353 Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud.12/07/00 Dott. Giuseppe MARZIALE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 8 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo LIRE3000 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CG066707 SOMAC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1\A, presso lo studio dell'avvocato VITIELLO GIUSEPPE C\O SCHETTINI O D, che la difende, giusta delega a 2000 margine;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1374 CAMPIONE CIVILE - controricorrente- N. 63790 avversO la sentenza n. 638/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 2 7255SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 638/1/97 depositata il 28 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva che a seguito del condono di cui all'art. 28 della legge 516/1982 la contribuente spa Somac avesse diritto al rimborso di lire 87.189.102 richieste come rimborso Iva nell'anno 1982, ma che l'Ufficio non aveva erogato in quanto risultava emessa dall'Ufficio Iva di Palermo una rettifica con cui veniva richiesta alla contribuente per l'anno 1980 la somma appunto di lire 87.189.102. La contribuente resiste con controricorso eccependo la inammissibilità del ricorso perché vertente su questioni non dedotte in grado di appello. Ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione dell'art. 28 1. 516/1982. La ricorrente sottolinea che l'espansione di credito di rivalsa IVA mediante fatture per operazioni inesistenti, annotate, per l'appunto, a fronte di falsi costi sopportati dall'impresa, configura una violazione finanziaria da un lato, dall'altro, un artificio contabile atto ad alterare il conguaglio IVA finale. Ricorda altresì che questa Corte, argomentando dal fatto che presupposto per l'applicazione del condono è il versamento di una maggior somma all'Erario, con decisioni principio che, ove il richiedente abbia9601/1991 e 12832/1995 ha affermato posto in essere operazioni inesistenti, e il risultato della condotta sia il sorgere di un creditoIVA, il condono non si applica, dovendosi presupporre comunque un'entrata per lo Stato a seguito della relativa applicazione. Con il secondo motivo la Amministrazione deduce violazione dell'art. 28 DPR 633/72 e dell'art. 38 bis DPR 633/72 Sostiene xione che il credito de quo è relativo al periodo d'imposta 1980 ed è stato ridimensionato a seguito di avviso di rettifica, impugnato, ma in giudizio non ancora definito. Quindi tale rimborso 1980 non poteva essere riportato a nuovo nel 1982. Inoltre l'art. 38 bis comma IV impone la sospensione e dei rimborsi (in caso di contestazione del reato ex art. 4 n. 5, D.L. 429/1982) sino alla definizione del procedimento penale. Pertanto la contribuente non avrebbe - allo stato diritto a - rimborso alcuno essendo lo stesso sospeso ex lege. La Contribuente eccepisce, in primo luogo, che di simili argomentazioni non è traccia nell'appello dell'ufficio in cui si sostiene soltanto la legittimità, ai sensi del R.D. 2440/1923 del provvedimento cautelativo di "blocco" della somma in contestazione, e si soggiunge “quest'ufficio potrà procedere alla liquidazione della somma di lire 86.189.000 solo allorquando la vertenza relativa alla rettifica n° 802426/85 anno 1980 emessa dall'Ufficio Iva di Palermo". Tale impugnazione corrispondeva però alla ratio decidendi della pronuncia di primo grado che aveva accolto l'impugnazione della contribuente asserendo che l'ufficio non poteva trattenere la somma in questione perché così agendo avrebbe operato una compensazione fra un credito (della contribuente) liquido ed esigibile ed un credito (della amministrazione) contestato in sede giudiziale. Invece la sentenza di secondo grado ha accertato che la controversia scaturita dalla rettifica Iva n° 802426/85 anno 1980 emessa dall'Ufficio Iva di Palermo era conclusa a seguito di condono e conseguentemente ha rigettato l'appello con motivazione del tutto diversa (e ben più risolutiva) della sentenza di primo grado. Da questa circostanza è sorto l'interesse e perciò il diritto delle parti di contestare la nuova argomentazione in sede di ricorso per cassazione. M Il ricorso è dunque ammissibile;
deve però essere rigettato. Per quanto attiene al primo motivo, è agevole osservare come la giurisprudenza richiamata dalla Avvocatura appaia ormai superata alla luce di più recenti pronunce quali la sentenza n. 1335 del 13 febbraio 1997 secondo cui l'art. 25, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella l. 7 Agosto 1982, n. 516, che nell'indicare i presupposti per l'ammissione al beneficio del condono fiscale in materia di iva ha riguardo sia ai contribuenti che nella dichiarazione originaria ebbero a dichiarare un debito d'imposta sia a coloro che dichiararono un credito, enuncia un principio generale, applicabile in ogni caso in cui la legge non preveda una diversa regolamentazione per le due ipotesi di dichiarazione a debito e di dichiarazione a credito;
pertanto, l'art. 26 d.l. cit., che regola il condono dell'iva quando sia stato notificato l'accertamento, è perciò applicabile anche nell'ipotesi di dichiarazioni originarie con credito (in questi termini cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 1984, n 1141/84/1984) Per decidere la presente controversia non è per altro neppur necessario invocare questo nuovo indirizzo giurisprudenziale. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che è qui in contestazione il rimborso Iva del 1982 di cui una parte è stata assoggettata a fermo amministrativo a garanzia di un possibile credito della Amministrazione per il 1980, che forma oggetto di altra e distinta controversia tributaria. Il giudice di merito non ha quindi affermato che il condono avesse dato luogo al contestato dalla consolidarsi (sia pur parziale) di un diritto al rimborso Amministrazione, ma ha solo preso atto del fatto che nel corso di altro giudizio una pretesa della amministrazione era venuta meno (per condono o per infondatezza poco importa) e che a seguito del venir meno di questa pretesa era anche venuta meno la possibilità che essa desse luogo ad un credito opponibile in compensazione ad un credito non controverso del contribuente, era quindi venuta meno la regione del "fermo" che mirava appunto a garantire i possibili crediti del Fisco scaturenti dall'avviso n° 802426/85 anno 1980. Risulta quindi –a ben vedere- non conferente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 9601 del 14 settembre 1991 che ha esclusa l'applicabilità del condono quando dall'insieme delle operazioni di condono emerge un credito del contribuente. Infatti secondo simile indirizzo giurisprudenziale (si veda sentenza della Cassazione n. 9646 del 16 novembre 1994) la disciplina del condono tributario perseguirebbe il fine di definire le controversie pendenti soltanto in relazione ai tributi non ancora pagati, escludendo la consolidazione dei crediti d' imposta (IVA) dichiarati dal contribuente. Nel caso contemplato in questa sentenza, invece, il presunto debito d'imposta per il 1980 non era stato affatto "pagato", ma solo si era proceduto al fermo di un credito del contribuente per garantire il pagamento, ove dovuto. Ed in ogni caso la applicabilità del condono formava oggetto di altro giudizio i cui esiti sono stati recepiti nel giudizio che qui interessa. Da quanto finora esposto emerge poi la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. Il giudice d'appello ha infatti accertato con valutazione di merito non sindacabile in questa sede che la controversia (relativa all' imposta del 1980) che aveva giustificato il “fermo amministrativo” di parte del rimborso del 1982 era ormai concluso con condono. Né poteva assumere rilievo una eventuale “controversia penale” non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. La constatazione in fatto, suscettibile di revocazione ma non di ricorso per cassazione, toglie ogni rilevanza alle argomentazioni in diritto prospettate dalla Amministrazione. Dopo l'accertamento in sede di merito che è venuto meno il presupposto del "fermo amministrativo" non ha più in questa sede alcun rilievo stabilire se esso fosse legittimo o meno, dal momento che a simile accertamento N potrebbe se mai avere veste la contribuente (ai fini di eventuali interessi), ma la contribuente non ha proposto ricorso. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il 12 luglio 2000 Quinte E Мирваз Ma Cala * CORTE Me P U S Ahold "Gavarss IL CANCELLIERE C1 N O I Z A S S DO CA A C DEPOSITATO IN CANCELLERIA E Oggi - 5 FEB. 2001 N O IL CANCELLIERE I Z Arnaldo CA 0 A 8 кий 5 R 9 . 1 T A / N S I 4 I - / R G 6 B 2 E A . . R T L R . L U P A . A B D D . I B L R E A E T T A T D I N I 1 E R S 3 S N E 1 E E T S . I N A A M