Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
La relazione di convivenza rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale consiste in un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2205
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 011216/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De.Co.Pi. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29.12.2008 della Corte di Appello di Salerno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore delle parti civili, avv. Cioffi Erminio anche per delega dell'avv. Pinto Michele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori dell'imputato, avv.ti Maiorano Ignazio e Cacciatore Cecchino, che hanno chiesto accogliersi il ricorso. OSSERVA
1) Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza del 10.7.2007, dichiarava De.Co.Pi. colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., n. 1 in danno della minore infraquattordicenne D.O.V., commesso dall'anno
(OMISSIS) (capo a), del reato di cui all'art. 56 c.p., art. 609 quater c.p., n. 1 in danno della minore infraquattordicenne D.O.V., tra il febbraio ed il marzo (OMISSIS), così
riqualificato il reato originariamente contestato al capo b), del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., n. 2 in danno della quattordicenne D.O.V., nel novembre
(OMISSIS) (capo d), del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art. 609 quater c.p., n. 1 in danno della infraquattordicenne D.
R., dall'anno (OMISSIS) (capo e), unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, nonché alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili D.O.V., D.R. e D.C..
Con sentenza del 9.12.2008 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la pena inflitta in primo grado al De.Co. ad anni sei di reclusione. Dopo aver ricordato che, secondo la ricostruzione effettuata dai primi giudici, i fatti contestati erano stati posti in essere dall'imputato, all'epoca ispettore della Polizia di Stato, in danno delle figlie minori della donna con cui intratteneva una relazione, la Corte territoriale rigettava le eccezioni preliminari. In ordine alla eccepita tardività della querela, assumeva che il De.Co., frequentando con assiduita l'abitazione di P. P., aveva una relazione di convivenza anche con le minori (il che rendeva procedibili d'ufficio i reati).
In ogni caso, essendo stata ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, il termine di sei mesi per la proposizione della querela decorreva dal dicembre 2005 (epoca di commissione dell'ultima condotta delittuosa contestata), per cui la querela sporta in data 19.1.2006 doveva ritenersi tempestiva.
Infondata altresì era l'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesaminare le minori, alla luce del disposto di cui all'art. 190 bis c.p.p. (essendo le stesse state sentite in sede di incidente probatorio in modo approfondito e nel pieno rispetto delle garanzie difensive). Nel rinviare, poi, per relationem alla condivisibile motivazione della sentenza impugnata, confermava la Corte la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle minori, disattendendo i rilievi difensivi in ordine al processo di formazione della prova, alla completezza delle fonti orali ed alla valutazione delle stesse. 2) Propone ricorso per cassazione il De.Co., a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 609 septies c.p., comma 4, n.
2. La querela è tardiva per i reati di cui ai capi a), b) ed e), avendo erroneamente applicato la Corte di merito il concetto giuridico di convivenza (tale essendo un rapporto con obblighi di solidarietà e di mutua assistenza in una prospettiva di stabilità). L'imputato ha intrattenuto con la madre delle minori una relazione di natura sessuale, limitandosi a frequentare per tale motivo l'abitazione della donna e senza quindi instaurare (in particolare con le parti offese) una relazione di convivenza.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 609 septies c.p.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il termine per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza del fatto (nel caso di specie nell'anno 2003 o, comunque, dal primo giorno del trasferimento nella nuova casa).
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese sulla base di un ragionamento pseudo scientifico, fondato su asserzioni di natura psicologica. La Corte territoriale, inoltre, ha omesso di esaminare una serie di elementi a favore dell'imputato.
3) Va preliminarmente esaminata l'eccezione, riproposta in questa sede, di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela.
La Corte territoriale ha disatteso tale eccezione sotto un duplice profilo:
a) i reati erano procedibili d'ufficio ex art. 609 septies c.p., avendo le minori - parti offese una relazione di convivenza con l'imputato;
b) in ogni caso la querela proposta in data 19.1.2006 doveva ritenersi tempestiva, essendo la continuazione cessata nel dicembre 2005.
3.1) L'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2, nella formulazione vigente all'epoca dei commessi reati, prevedeva la procedibilità d'ufficio "se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia" (la L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 7, comma 1, lett. b ha riformulato tale numero, estendendo la procedibilità d'ufficio anche nei confronti dell'ascendente e di chi abbia con il minore una relazione di convivenza).
Il legislatore, prima con la L. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi con la L. n. 38 del 2006, ha, evidentemente, inteso rafforzare la tutela dei minori per i reati di abuso sessuale commessi in loro danno, allargando le ipotesi di procedibilità di ufficio.
La normativa previgente stabiliva, infatti, la procedibilità d'ufficio soltanto se il fatto era commesso "dal genitore o dal tutore" (l'art. 542 c.p., comma 3, n. 1, abrogato, faceva riferimento anche al pubblico ufficiale ed all'incaricato di un pubblico servizio, ipotesi questa ora prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3). Anche in pendenza della disciplina precedente si riteneva, comunque, che la "ratio" della disposizione prescindesse dal rapporto di consanguineità e andasse individuata nella condizione di soggezione in cui viene a trovarsi il minore (soggetto passivo) nei confronti dell'agente e nei maggiori "obblighi" a carico di determinati soggetti in ragione del loro ruolo o dei rapporti con il minore. Tanto premesso, non c'è dubbio alcuno che il riferimento alla "condizione" di convivenza, che determina la procedibilità d'ufficio e, per altro verso, la punibilità ex art. 609 bis c.p. anche al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo per gli atti sessuali con minorenni (l'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2 prevede che soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni sedici se il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente...), debba essere inteso in senso rigoroso.
Del resto, l'equiparazione del convivente medesimo a soggetti legati da stretti rapporti di "familiarità" con il minore attesta che il rapporto di convivenza deve essere particolarmente intenso e tale da determinare obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza e non certo consistente in una mera, sporadica coabitazione. Sia pure con riferimento ad altra ipotesi di reato (art. 572 c.p.), si ritiene pacificamente che ".... non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio.
Infatti, il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p., alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la "famiglia di fatto". Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6^ n. 20647 del 29.1.2008 - Battiloro;
conf. Sez. 6^, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto;
Sez. 3^, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu;
Sez. 6^, 7 dicembre 1979, n. 4084, Segre). 3.1.2) La Corte territoriale, senza effettuare alcuna indagine, in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e la madre delle parti offese, si è limitata, apoditticamente, ad affermare che il " De.Co., frequentando con assiduità la casa della P.P., era persona con la quale le minori P.P.O.O. avevano ormai una relazione di convivenza.." (a prescindere dal fatto che, all'epoca del commesso reato, come si è visto, la norma prevedeva la procedibilità di ufficio solo nei confronti del convivente del genitore e non del minore stesso).
3.2) Quanto alla ritenuta tempestività della querela, l'assunto della Corte territoriale è fondato su un presupposto erroneo. È pacifico, infatti, che il reato continuato vada considerato quale fenomeno unitario solo per il limitati fini, previsti espressamente dalla legge.
Infatti pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva: la persona offesa ha pertanto il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri.
Ciò comporta la necessità di far decorrere il relativo termine autonomamente per i singoli reati (cfr. Cass. pen. sez. 5^, n. 2344 del 21.1.1999, Batzella). Anche la giurisprudenza successiva è assolutamente consolidata nel ritenere che "In tema di condizioni di procedibilità il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione" (da ultimo cfr. Cass. sez. 3^ n. 42891 del 16.10.2008; conf. Cass. sez. 3 n. 183 del 15.11.2007). 3.2.1.) La Corte di merito, avendo ritenuto erroneamente che per il reato continuato il termine per proporre la querela decorresse dal momento in cui era stata posta in essere l'ultima condotta di violenza sessuale (capo e), non si è preoccupata di accertare quando, in relazione alle singole condotte contestate, il titolare del diritto di querela (nel caso di specie la madre delle minori ex art. 120 c.p., commi 2 e 3) avesse avuto conoscenza certa degli abusi sessuali commessi in danno delle figlie.
3.2.2) Va a tal proposito anche ricordato che "...ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che il titolare del diritto abbia avuto "conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi".
Tale principio è stato confermato anche di recente dalla sentenza della sez. 1^, n. 7333 del 28.1.2008, secondo cui "ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi.
In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi l'allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa".
3.3) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, accerterà:
a) se tra il De.Co. e la madre delle parti offese vi era una relazione di convivenza che rendeva procedibili d'ufficio i reati contestati;
b) in caso negativo, se la querela sia stata presentata tempestivamente.
3.4) Essendo stato disposto l'annullamento della sentenza in relazione alla condizione di procedibilità, rimangono assorbite tutte le altre doglianze di cui al terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010