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29 ottobre 2013
29 ottobre 2013
Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2012, n. 229 , sono introdotte, per l'anno finanziario 2013, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sentenza 18/01/2021, n. 707Provvedimento: […] - LA VICENDA DI CAUSA La Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 158 per VARI relativa all'annualità 2017, recante importo di € 9.526,00, comprensivo di interessi c sanzioni, per l'immobile con destinazione industriale di mq. 2.700, sito n Luogo_1, Indirizzo_1. Con sentenza della CTP di Napoli n. 1225 del 21.1.2019, depositata il 31.1.2019, il ricorso della società contribuente è stato rigettato. Il giudice di primo grado ha rilevato che all'istante non spetta la riduzione del tributo, prevista dall'art. 1 comma 657 legge 117/2013, perché il Comune di Nola ha garantito il servizio di raccolta nelle aree dell'Interporto. La Ricorrente_1 s.p.a. ha proposto impugnazione a questa CTR di Napoli ed ha dedotto, a sostegno del gravame, che:Leggi di più...
- interporto·
- giurisdizione tributaria·
- giudicato·
- TARI·
- riduzione tributo·
- compensazione spese processuali·
- servizio raccolta rifiuti·
- art. 1 comma 657 legge 147/2013·
- prova mancato servizio