Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate erariali di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate erariali di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.