Sentenza 21 giugno 2012
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere a perizia tossicologica, ben potendo utilizzarsi anche altri elementi. (Fattispecie di natura stupefacente legittimamente desunta dagli esiti di accertamenti tecnici disposti nell'ambito di procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria tedesca e contenuti nella sentenza conclusiva acquisita agli atti).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2012, n. 28556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28556 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 21/06/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1782
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 45259/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC GI N. IL 09/10/1979;
2) ZI FAUSTO N. IL 13/07/1973;
avverso la sentenza n. 10622/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso di NI e l'inammissibilità del ricorso del ZZ.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14.4.2011, ha confermato la decisione con la quale, in data 26.2.2010, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto IC VA e ZI TO responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 relativamente all'acquisto in Olanda, per l'importazione in Italia e la successiva vendita, di un ingente quantitativo di ecstasy, pari a 19.000 pastiglie per un peso di gr. 3.618,60, che consegnavano, per il trasporto, a IM DI AS il quale, arrestato in territorio tedesco, veniva giudicato e condannato in quel paese. Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione.
2. Nel ricorso proposto nell'interesse di IC VA questi deduce, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando, in primo luogo, che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad un mero richiamo della decisione del primo giudice senza fornire alcuna risposta alle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello.
Nel lamentare poi la genericità della contestazione, rileva il difetto di giurisdizione, in quanto il reato contestato sarebbe stato commesso in Olanda e mancherebbe comunque l'idoneità ed univocità della condotta che i giudici del merito assumono posta in essere in Italia.
Aggiunge che i giudici del merito avrebbero erroneamente valutato il compendio probatorio e che non vi sarebbero prove sufficienti per affermare la sua penale responsabilità e contesta la ritenuta sussistenza dell'ingente quantitativo che i giudici avrebbero accertato in maniera apodittica, giustificando la decisione con mere formule di stile.
Osserva inoltre che la quantità di stupefacente oggetto dell'imputazione non sarebbe comunque incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, non dovendosi fare esclusivo riferimento al dato ponderale ma dovendosi considerare anche le modalità della condotta, di non particolare rilevo nella fattispecie.
Lamenta anche la mancata concessione delle attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza, che il giudice del merito non avrebbe giustificato, non indicando neppure le ragioni per le quali, in difetto di una adeguata valutazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., ha ritenuto di irrogare una pena ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto contestato.
3. Nel ricorso presentato nell'interesse di ZI TO con un unico motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in considerazione della carenza di prova in ordine alla natura stupefacente della sostanza sequestrata, che i giudici del merito hanno ricavato dal contenuto della sentenza emessa in territorio tedesco.
Si osserva, a tale proposito, che sarebbe inspiegabile il fatto che la sentenza in questione, che la Corte territoriale indica come allegata ai motivi di appello e conosciuta dal primo giudice, fosse effettivamente nella disponibilità di quest'ultimo, essendo l'atto di impugnazione successivo alla sua pronuncia.
Si aggiunge che detta sentenza, non corredata da una traduzione ufficiale, non potrebbe costituire un elemento di valutazione delle capacità stupefacenti della sostanza sequestrata che avrebbe dovuto essere accertata, invece, mediante apposita consulenza tecnica. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse del IC, occorre in primo luogo osservare che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi a richiamare, per altro del tutto legittimamente, la decisione del giudice di prime cure, ha proceduto ad una analitica descrizione della decisione impugnata che ha sottoposto ad adeguato vaglio critico, fornendo una esaustiva descrizione della vicenda processuale ed una attenta considerazione degli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità degli imputati, dando atto delle doglianze mosse con l'atto di appello alle quali ha poi fornito puntuale ed esauriente risposta. Ricordano infatti i giudici del gravame che l'accertamento del fatto contestato trova sostegno non solo nelle dichiarazioni confessore rese da IM DI AS, il corriere arrestato in Germania, ma anche nei riscontri rinvenibili nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, in quelle dello stesso ZI e negli esiti degli accertamenti effettuati, che consentivano di appurare che entrambi i ricorrenti, unitamente ad altra persona ed al DI AS, erano partiti insieme l'1.4.2005 in aereo da Napoli diretti ad Amsterdam, da dove quest'ultimo era poi ripartito in treno per fare rientro a Napoli, venendo sorpreso dalla polizia tedesca in possesso di 19.000 pastiglie di ecstasy per un peso di otre 3 chilogrammi.
La Corte territoriale, nel rilevare la infondatezza delle deduzioni difensive sul punto, evidenzia la piena credibilità del DI AS e la inverosimiglianza della diversa versione fornita dagli appellanti, che non consente di spiegare le ragioni per le quali il IC ed il ZI, legati tra loro da vincoli di parentela, si sarebbero imbarcati a Napoli per un viaggio di piacere in Olanda proprio con il DI AS che subito dopo ripartiva in treno e veniva trovato in possesso della droga. Si tratta di argomentazioni in fatto del tutto coerenti e logiche e che non presentano alcun cedimento a fronte delle generiche contestazioni mosse in ricorso e corredate dal mero richiamo a consolidati principi giurisprudenziali. La sentenza risulta pertanto, sul punto, del tutto immune da censure.
5. Manifestamente infondata è, inoltre, la questione concernente il difetto di giurisdizione che i giudici del gravame hanno pure affrontato e risolto in maniera più che esauriente.
Va ricordato a tale proposito come, con riferimento all'ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza di questa Corte abbia già chiarito che, ai fini della competenza territoriale, assume rilievo la circostanza che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, poiché in tal caso l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente e il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione (Sez. 4, n. 11170, 22 marzo 2005; Sez. 4, n. 17626, 16 aprile 2004). Tale giurisprudenza, che il Collegio condivide, specifica, altresì, che in tali casi per la determinazione della competenza per territorio deve farsi riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o identificabile, soccorrono i criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p.. Tali criteri, peraltro, non sono tra loro equipollenti, ma devono ritenersi organizzati secondo un ordine gerarchico (Sez. 4, n. 8588, 27 febbraio 2008). Come pure ricordato nel ricorso del IC, si è anche affermato che, per l'applicabilità del principio di territorialità, di cui all'art. 6 c.p., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione anche piccola, purché preordinata - secondo una valutazione "ex post" - al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso, cosicché, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia (Sez. 6, n. 96, 8 gennaio 2003; Sez. 4, n. 31439, 20 settembre 2002; Sez. 5, n. 11959, 21 novembre 2000; Sez. 4, n. 7204, 23 luglio 1997; Sez. 1, n. 2640, 11 marzo 1996; Sez. 6, n. 784, 26 gennaio 1996; Sez. 6, n. 5617, 12 maggio 1994; Sez. 6, n. 7478, 31 luglio 1993 ed altre prec. conf.). Ciò posto, deve osservarsi come la Corte territoriale, facendo buon uso dei principi appena ricordati ha posto in evidenza che l'organizzazione dell'importazione è avvenuta a Napoli dove è avvenuta la predisposizione dei mezzi finanziari necessari e della documentazione necessaria per il viaggio, nonché la designazione del DI AS quale corriere.
Si tratta, anche in questo caso, di argomentazioni ineccepibili, perché del tutto immuni da cedimenti logici o manifeste contraddizioni nonché giuridicamente corrette.
6. In merito alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 la Corte territoriale ha posto in evidenza la oggettiva eccezionalità del dato ponderale ( 19.000 pastiglie per un peso di oltre 3 Kg) il grave pericolo per la salute pubblica conseguente allo smercio e l'incidenza sul mercato. Occorre però osservare, a tale proposito, che con recente decisione del 24 maggio 2012 (non ancora depositata), le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che, per l'accertamento della sussistenza della circostanza aggravante in esame, debba farsi ricorso al criterio quantitativo, con individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza, dovendosi escludere la ravvisabilità dell'aggravante medesima quando la quantità sia inferiore alle 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata la D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata.
Tale accertamento in fatto risulta pertanto necessario e prodromico ad ogni ulteriore valutazione da parte del giudice del merito, con la conseguenza che la impugnata sentenza andrà annullata sul punto con rinvio, al fine di consentire al giudice la preventiva verifica delle condizioni per il riconoscimento della richiamata circostanza aggravante e, in caso di esito positivo, le ulteriori considerazioni in merito alla sua applicabilità.
La natura non esclusivamente personale del motivo di ricorso consente lo spiegamento degli effetti anche al concorrente nel reato, a mente dell'art. 587 c.p.p., comma 1. 7. Corretta appare invece l'esclusione dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il solo riferimento al quantitativo dello stupefacente appare di per sè oggettivamente incompatibile con il riconoscimento della predetta attenuante che presuppone, come è noto, una minima offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (SS. UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez. 4, n. 43399, 7 dicembre 2010).
8. Quanto alle attenuanti generiche, le stesse risultano motivatamente negate dai giudici del gravame.
Occorre ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985). Nella fattispecie, i giudici dell'appello hanno posto in evidenza, quale condizione ostativa alla concessione delle invocate attenuanti, la gravità del fatto, le organizzate modalità esecutive della condotta, la spiccata capacità criminale degli imputati, entrambi gravati da precedenti penali, l'intensità del dolo e l'assenza di circostanze favorevoli elementi tutti che, alla luce dei richiamati principi, evidenziano la corretta interpretazione della norma che si assume violata e l'adeguatezza della motivazione.
I medesimi dati fattuali sono stati indicati come rilevanti ai fini della quantificazione della pena, indicata dalla Corte territoriale come conforme ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e certamente impeditivi ai fini di una riduzione, ritenuta certamente ingiustificata. Così facendo, i giudici del gravame hanno correttamente adempiuto all'onere motivazionale loro imposto ed operato in modo conforme a legge, posto che in tema di determinazione della pena non è richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749, 26 marzo 2008).
9. L'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse del ZI è evidente.
Va preliminarmente chiarito, con riferimento alla sentenza emessa dai giudici tedeschi, che il ricorrente ha palesemente travisato il senso di quanto sostenuto sul punto nella sentenza impugnata. Nel tentativo di far rilevare una illogicità in realtà insussistente, il ricorrente manifesta perplessità, come si è già detto in precedenza, sul fatto che i giudici del gravame diano per conosciuta dal primo giudice detta sentenza richiamandone l'allegazione all'atto di appello, evidentemente successivo alla pronuncia di primo grado.
In realtà l'assunto non risponde al vero, perché, come è dato rilevare dalla semplice lettura della sentenza impugnata, la Corte territoriale menziona la sentenza del Tribunale di Traunstein, osservando che della stessa il primo giudice dimostra di aver avuto contezza, richiamando, a tale proposito, la pag. 5 della sentenza di primo grado per poi affermare testualmente, immediatamente dopo e sempre con riferimento a detta sentenza, che la stessa risulta "anche allegata ai motivi di appello proposti dalla difesa di Di SI con relativa traduzione dal tedesco".
10. Chiarito tale aspetto, va ora rilevata la evidente inconsistenza dell'ulteriore deduzione prospettata in ricorso.
Come è stato già spiegato in più occasioni, al fine di stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia, le intercettazioni telefoniche (Sez. 5, n. 5130, 11 febbraio 2011) i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato (Sez. 4, n. 4278, 29 gennaio 2009), il narcotest (Sez. 6, n. 44789, 20 novembre 2003; Sez. 4, n. 2782, 7 novembre 1997; Sez. 4, n. 2259, 23 febbraio 1994) o le ammissioni degli imputati (Sez. 5, n. 849, 23 settembre 1991) poiché tale necessità non deriva ne' dalla legge ne' dalla esperienza (Sez. 6, n. 11564, 4 dicembre 1992) ed è richiesta, a tale proposito, soltanto un'adeguata motivazione da parte del giudice (Sez. 6, n. 8169, 22 luglio 1992). Nella fattispecie la Corte territoriale ha richiamato l'esito degli accertamenti dell'autorità giudiziaria tedesca valorizzati nella sentenza e che avevano evidenziato la presenza, nella sostanza sequestrata, di "un contenuto di base di MDMA del 16% equivaiente ad una quantità di 578 g. di base di MDMA, ovvero ad un quantitativo di sostanza attiva pari a 30 mg di base di MDMA a pastiglia". Ciò posto, è di tutta evidenza che, se per i principi innanzi richiamati, la natura stupefacente di una determinata sostanza può ricavarsi da elementi probatori che prescindono da un'analisi tecnica o da qualsiasi altro elemento di significato univoco, la cui rilevanza è rimessa all'apprezzamento del giudice, a maggior ragione possono ritenersi degni di significativo rilievo gli accertamenti tecnici disposti dall'autorità giudiziaria straniera e da questa valorizzati in una sentenza emessa a seguito di procedimento penale, evidentemente previa sottoposizione di tali accertamenti ad adeguato vaglio critico.
Peraltro anche l'utilizzazione di tali dati da parte del giudice del merito nella vicenda in esame non può ritenersi come il risultato di un passivo recepimento di quanto accertato dal tribunale tedesco, poiché ad essa necessariamente si perviene dopo averne considerata l'attendibilità e la rilevanza ai fini della decisione. Può conseguentemente affermarsi, integrando i principi in precedenza ricordati, che, per accertare la natura stupefacente di una sostanza, il giudice può motivatamente desumere il proprio convincimento anche dai risultati di rilievi tecnici disposti sulla stessa sostanza da autorità giudiziaria di uno Stato estero nell'ambito di un procedimento penale e positivamente apprezzati in una sentenza acquisita agli atti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012