Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 27/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati PA OV Presidente
GE US IU
MI MI IU - relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74726 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:
· D’RG MA ([...]), nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...]’Eustacchio n. 4;
· UE DA ([...]), nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]’Eustacchio n. 4;
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Donato Pennetta ([...]), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avellino alla via F.lli Del Gaudio n. 13 (donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it).
Visti l’atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
uditi nella Camera di consiglio del giorno 17.2.2026, con l’assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore MI MI, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Raffaele Cangiano e per i convenuti l’avv. Alessandra Rea, per delega dell’avv. Donato Pennetta.
Fatto e Diritto 1. Con atto depositato in data 28 maggio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti per chiederne la condanna al pregiudizio erariale arrecato alla Regione Campania a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo verificatesi nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2018 e il 13 giugno 2018.
Nello specifico l’attore erariale contestava a D’RG MA un danno all’immagine pari a € 3.779,70 e a UE DA un danno all’immagine pari a € 3.160,70.
2. Nelle comparse di costituzione del 4.11.2025 la difesa dei convenuti chiedeva la definizione del giudizio con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. attraverso il pagamento del 35% del danno all’immagine, al riguardo depositava i pareri favorevoli della Procura.
3. Con il Decreto n. 6 del 9 dicembre 2025 questa Sezione accoglieva la richiesta di rito abbreviato, determinando in € 1.322,89 a carico di D’RG MA ed € 1.106,25 a carico di UE DA la somma complessivamente dovuta per la definizione del giudizio e fissava il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per tale adempimento; contestualmente fissava al 27.1.2026 la data dell’udienza in Camera di consiglio per l’accertamento del pagamento.
4. Con le note del 5 e del 23 gennaio 2026 la difesa dei convenuti depositava le ricevute dei pagamenti dei suddetti importi.
5. All’udienza del 27.1.2026 le parti convenute chiedevano la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 comma 8 c.g.c., diversamente l’attore erariale evidenziava l’assenza dell’attestazione della Regione Campania dell’avvenuto pagamento.
6. Ebbene, in assenza del deposito della quietanza di pagamento dell’Amministrazione danneggiata, questa Sezione con l’Ordinanza n. 12 del 30.1.2026 ordinava alle parti convenute di depositare in originale o in copia conforme la predetta quietanza.
7. Con la nota del 6.2.2026 la difesa dei convenuti depositava l’attestazione della Regione Campania di avvenuta ricezione del pagamento di € 1.322,89 da parte di D’RG e di € 1.106,25 da parte di UE.
8. All’odierna udienza camerale del 17.2.2026, verificati gli atti e udite le parti la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell’art. 130 comma 8 c.g.c.
Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto il rito abbreviato in funzione “deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario”. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018).
Nel caso di D’RG e UE sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell’accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con il decreto n. 6/2025 di questa Sezione.
9. Le spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di loro debenza, in base al principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce il presente giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte dei convenuti D’RG MA ([...]) e UE DA ([...]) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.
Condanna le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di loro debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 17.2.2026.
Estensore Presidente
MI MI PA OV
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 27/02/0226 Per Il Direttore della segreteria
AU IL
(firma digitale)
Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)