Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40238
CASS
Sentenza 22 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualità di amministratore di una società, ne venda alcune quote omettendo di riferire all'acquirente, determinatosi all'affare per le prospettive di guadagno derivanti dall'essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un'eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata, perchè la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il "consilium fraudis" in capo al soggetto agente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40238
    Data del deposito : 22 novembre 2006

    Testo completo