Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualità di amministratore di una società, ne venda alcune quote omettendo di riferire all'acquirente, determinatosi all'affare per le prospettive di guadagno derivanti dall'essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un'eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata, perchè la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il "consilium fraudis" in capo al soggetto agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40238 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1077
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 018671/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IC N. IL 15/01/1948;
2) GA EL N. IL 25/06/1954;
avverso SENTENZA del 30/10/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERSICO MARIAIDA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.6.2001 il Tribunale di Agrigento assolveva NE EL dal reato di truffa ai danni di CC BE, perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello di Palermo, adita dal Procuratore Generale, dal P.M. e dalla parte civile, CC BE, con sentenza del 30.2.2002, confermava la sentenza di primo grado. Motivava premettendo che l'imputato nel 1996 aveva venduto al CC, costituito parte civile, delle quote di una società, la CIS, che aveva lucrose prospettive perché consentiva di gestire la società ASI, a prevalente capitale pubblico;
che nel giugno del 1995 l'imputato, quale amministratore della società CESPEDA, aveva venduto alla CIS delle quote di partecipazione nella ASI;
che la CESPEDA era stata dichiarata fallita nel 1995; che nel 1999 il tribunale, a seguito di una revocatoria fallimentare, aveva dichiarato l'inefficacia della vendita effettuata dalla CESPEDA alla CIS delle sopramenzionate quote CIS. La Corte riteneva che non costituisse un raggiro il fatto che l'imputato avesse taciuto nel 1996 al CC, acquirente delle quote CIS, l'esistenza dei pericoli di un'azione revocatoria;
e che comunque il CC ben poteva rendersi conto di ogni elemento, sia per essere stato sempre seguito da un commercialista durante i mesi necessari per la relativa trattativa, sia perché le due controparti, entrambi adusi ad affari spericolati, si conoscevano bene.
Contro tale sentenza la parte civile CC propone ricorso per Cassazione deducendo: A) la nullità della sentenza,ex art. 606 c.p.p., lett. e) per:
1) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, manifestatasi in conseguenza, da una parte, della esclusione di alcune situazioni e comportamenti ritenuti estranei al thema probandum, e dall'altra dall'esame che la corte fa di queste stesse situazioni per escludere la colpevolezza dell'imputato. In particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia preso in considerazione le risultanze probatorie acquisite nell'istruttoria dibattimentale, quali l'avere l'imputato rappresentato una situazione economica e patrimoniale della ASI diversa da quella reale, l'aver taciuto le gravi irregolarità commesse nella gestione ASI, per le quali l'imputato ha riportato condanna in primo grado, così inducendo in errore il ricorrente;
l'aver taciuto le gravi irregolarità commesse nella gestione CIS che hanno condotto al fallimento della CIS ed all'incriminazione del NE per i reati di bancarotta fraudolenta.
2) la mancanza, l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di una perizia contabile sul valore delle quote CIS;
3) la contraddittorietà manifesta e l'illogicità della motivazione sul punto relativo alla perdita di valore delle quote CIS solo a seguito della sentenza del 1999, che si pronunciava sull'azione revocatoria della cessione delle quote ASI, cessione avvenuta tra CESPEDA e CIS. In particolare il ricorrente lamenta, riportando i relativi passaggi della sentenza, il fatto che la corte territoriale abbia interpretato le circostanze in maniera opposta a quello che presupporrebbero le massime d'esperienza, oltre che con falsi in diritto.
B) - la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art.640 c.p. per mancata correlazione tra accusa, contestata e provata, e sentenza;
per manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti, anche per l'asserita e non vista idoneità degli atti posti in essere dal NE rispetto all'evento; per omessa motivazione in relazione al mancato esame degli argomenti di gravame posti dalla procura generale e dalla parte civile negli appelli (che in parte vengono riportati).
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Preliminarmente è utile sottolineare che questa Corte ha già affermato (Cass. pen., sez. 2^, 09-02-2006/31-01-2006, n. 5072, RV 233273; Cass. pen., sez. 2^, 16-01-2004/24-10-2003, n. 897, RV 227966) che "è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno". Ed ancora che "In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la res iudicanda si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse". Nel caso di specie la domanda della costituita parte civile obbliga questa Corte, pur in presenza di un giudicato formatosi sull'assoluzione dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, ad esaminare l'impugnata sentenza in riferimento alle doglianze dedotte. Entrambi i motivi del gravame in esame appaiono fondati. Ed infatti la stessa corte territoriale rileva come il consenso del CC all'acquisto delle quote CIS, avvenuto nel giugno 1995, fosse stato determinato dal fatto che tale società aveva lucrosissime prospettive di lavoro, e quindi di valore, perché consentiva di gestire la ASI, società a prevalente capitale pubblico. E tuttavia il giudice impugnato assume: "non pare alla Corte che il CC, pur ammesso che il NE avesse il dovere di avvertire l'acquirente dei rischi di un'eventuale futura revocatoria fallimentare, avrebbe rinunciato all'affare lucrosissimo di entrare in ASI, ove quel dovere di informazione (giuridica) fosse stato osservato".
Tale assunto appare contraddittorio rispetto alle premesse di cui sopra. Basta infatti considerare che, come sottolineato dalla corte territoriale, la possibilità di controllare la ricca società ASI è stato eliminato, per ricaduta (come tipico nel sistema cd. delle "scatole cinesi"), dalla revocatoria fallimentare dichiarata dal tribunale nel 1999, e ciò in quanto, come non manca di riferire l'impugnata sentenza, tale revocatoria aveva ad oggetto le quote di partecipazione ASI che il AN, nella qualità di amministratore della CESPEDA, aveva venduto alla CIS, della quale il NE era ugualmente amministratore.
Ma il dictum dell'impugnata sentenza appare anche manifestamente illogico. La Corte, infatti, assume "per ritenere fondata l'accusa di truffa a carico del NE occorrerebbe la dimostrazione che lo stesso in effetti sapesse nel 1996 che vi sarebbe stata una revocatoria nel 1999. Ma la revocatoria non è mai un atto automatico ed, anche se prevedibile in caso di fallimento, è sottoposta ad una serie di fattori che non possono imputarsi al dante causa di una compravendita".
Tale assunto non tiene conto del fatto che la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, posto in essere dal debitore per sottrarre alla massa dei creditori la loro legittima garanzia patrimoniale;
esso presuppone quindi il consilium faudis da parte del medesimo debitore, cioè, nel caso di specie, del NE, e l'accertato danno dei creditori.
È pertanto viziato da manifesta illogicità sia l'assunto secondo il quale la revocatoria non possa imputarsi al "dante causa di una compravendita", come testualmente si legge nell'impugnata sentenza, sia quello secondo il quale il NE non poteva sapere, nel momento in cui vendeva al CC, che vi sarebbe stata una revocatoria nel 1999. L'avere esperito vittoriosamente una revocatoria fallimentare, da parte del fallimento CESPEDA, significa proprio che è stato giudizialmente accertata la consapevolezza del NE, nella qualità, sia dello stato di insolvenza della società, sia di porre in essere un atto di disposizione in frode ai creditori.
Con riferimento, in particolare, al secondo motivo del gravame si deve rilevare che, in effetti, la corte territoriale omette la disamina dei puntuali motivi d'appello sia della parte civile che della Procura Generale che, specificamente, avevano anche sottolineato come lo stato di insolvenza della società Cespeda non poteva costituire motivo di sospetto per il CC, se non in quanto fosse stato informato anche della provenienza da tale società delle azioni ASI presenti nel patrimonio della società CIS (quelle poi oggetto della revoca fallimentare).
Ancora la motivazione dell'impugnata sentenza nulla dice in ordine al motivo d'appello relativo alla rilevanza che, in materia di truffa contrattuale, può essere riconosciuto al silenzio, maliziosamente tenuto su elementi importanti del contenuto negoziale. Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento, ai soli effetti civili, del ricorso in esame e, conseguentemente, il rinvio degli atti al giudice civile per il giudizio sulla domanda della costituita parte civile.
Quanto alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio penale, la stessa sarà effettuata dal giudice civile, competente sul richiesto risarcimento dei danni poiché, come sopra detto, l'accoglimento del presente gravame determina il rinvio a tale giudice civile, essendosi conclusa, con sentenza passata in giudicato, la vicenda penale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso della parte civile CC BE e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, in sede civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006