Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 12 dell'Accordo nazionale per gli agenti di assicurazione, aveva ritenuto che la speciale indennità ivi prevista fosse dovuta all'agente non solo in caso di recesso del preponente, ma in ogni caso di interruzione del rapporto per cause anche indirettamente riferibili all'impresa del preponente, come la messa in liquidazione coatta amministrativa della società di assicurazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENETO 108, presso l'avvocato SALVATORE PESCATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RO ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor L.GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato EZIO PALLARA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3572/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza 8 aprile 1993, rigettava la opposizione allo stato passivo della società p.a. GL in liquidazione coatta amministrativa., proposta dalla creditrice IS OR (già agente di assicurazione per conto della stessa società fino al provvedimento di liquidazione, il cui credito, vantato in lire 1.520.504, era stato ammesso nel limitato importo di lire 155.345), nonché la domanda riconvenzionale proposta dal commissario liquidatore, compensando integralmente le spese tra le parti.
La Corte d'appello di Roma, accogliendo parzialmente l'appello principale della s.p.a. GL e quello incidentale della OR, accertava in complessive lire 9.794.976 (lire 9.204.976 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e lire 590.000 a titolo di cauzione ed interessi relativi) il credito dell'agente e in lire 9.556.724 (lire 4.934.530 a titolo di restituzione di somma mutuata e lire 4.622.194 "a titolo di premi incassati") il credito della società preponente e, operata la compensazione, condannava la s.p.a. GL a pagare alla OR la somma - pari alla differenza - di lire 238.252 e a rimborsarle le spese del giudizio.
Giudicava la Corte di merito che alla OR spettasse anche la specifica indennità prevista dall'art. 12, II e segg. dell'Accordo Nazionale (regolante il rapporto di agenzia di assicurazione) per la ipotesi di risoluzione da recesso dell'impresa preponente, non potendo considerarsi "causa di forza maggiore" la messa in liquidazione coatta della stessa impresa;
che, quanto al credito opposto dal Commissario liquidatore nell'importo di lire 2.037.539 come ammanco di cassa sul fondamento di contestati rilievi contabili, la prova al riguardo doveva ritenersi carente poiché i documenti prodotti sul punto dalla spa GL "in fotocopia non autentica" e recanti la apparente sottoscrizione dell'agente erano stati espressamente disconosciuti dalla OR (per "autenticità" e "provenienza"), mentre quelli "provenienti dalla sola GL e da terzi", "cui la OR [aveva opposto] diverse risultanze contabili e documentali" si erano rivelati inidonei a dare fondamento alla specifica pretesa.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Commissario liquidatore della s.p.a. GL con tre motivi di impugnazione, cui resiste IS OR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 56 legge fallimentare e dell'art. 1241 C.C., nonché "di ogni altra norma e principio in tema di compensazione" e omessa motivazione su punto decisivo della controversia e lamenta che nella specie sia stata operata la compensazione (giudiziale) in difetto dei relativi "estremi" "in senso tecnico": nel caso concreto non ricorrerebbe la diversità dei titoli a fondamento dei rispettivi crediti;
si tratterebbe invece di "compensazione contabile". non assoggettabile ne' alle regole generali della compensazione, ne' alla disciplina speciale ex art. 56 l.f..
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 C.C., 6 legge 24 novembre 1978, n. 738, 2697 C.C.; nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e denuncia l'asserito errore della Corte di merito che ha assimilato al recesso - quale esercizio di una libera facoltà riconosciuta al preponente - l'evento totalmente estraneo alla sua volontà come il provvedimento coattivo di liquidazione. In ogni caso, trasferito il portafoglio della assicurazione contro i danni alla s.p.a. AS (conformemente all'art. 1, legge 738/1978), il rapporto di agenzia, risoluto di diritto, si era ricostituito di diritto con l'impresa cessionaria il giorno successivo a quello della risoluzione, sicché l'attività dell'agente era proseguita ex lege e non potrebbe riconoscersi . la speciale indennità prevista per contenere gli effetti negativi della interruzione del rapporto. La Corte di merito si sarebbe infine adeguata -senza dare alcuna motivazione sul punto - alla determinazione in concreto della indennità come proposta dall'agente, secondo criteri diversi da quelli indicati dalla società preponente.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2702 C.C., 214, e 216 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e nega che la difesa della s.p.a. GL fosse onorata del procedimento di verificazione di fronte alla generica e condizionata contestazione come formulata nella comparsa di risposta in appello ("si impugna, pertanto, nell'autenticità e nella provenienza, la documentazione ex adverso prodotta se ed in quanto contrasta con la tesi dell'appellata") che non implica l'espresso disconoscimento voluto dall'art. 214 c.p.c. al fine di escludere l'efficacia probatoria della scrittura privata (se non verificata).
Per altro immotivatamente la Corte di merito avrebbe considerato privi di valore probatorio i diversi documenti non provenienti dalla OR, ai quali la stessa OR avrebbe opposto "diverse risultanze contabili e documentali".
2. La censura prospettata nel primo motivo di impugnazione è infondata. A ragione la difesa della OR obbietta che il credito fatto valere in via riconvenzionale della s.p.a. GL ha fondamento su un titolo del tutto autonomo (il contratto di mutuo) rispetto al rapporto di agenzia sulla cui risoluzione la stessa OR ha fondato il diritto alla indennità dovuta a norma dell'art. 12 dell'Accordo Nazionale di categoria. Ma in ogni caso, se pur le pretese rispettive delle parti trovassero causa nel medesimo rapporto e non fossero perciò applicabili le regole proprie dell'istituto della compensazione (dettate per altro per contenere la operatività dello speciale modo di estinzione delle obbligazioni), non per questo nella specie muterebbe il risultato del regolamento contabile a definizione del saldo economico del rapporto unitario, fermo il riconoscimento a credito della OR dell'importo di lire 238252.
3. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. La Corte di merito ha motivato adeguatamente le ragioni che l'hanno indotta ad interpretare estensivamente il disposto dell'art. 12 dell'Accordo Nazionale di categoria (vigente al tempo della conclusione del rapporto), equiparando al recesso del preponente la risoluzione pur conseguita di diritto alla dichiarazione di insolvenza e messa in liquidazione coatta della società di assicurazione, avuto riguardo all'interesse dell'agente che la speciale indennità intende tutelare rispetto alle cause di interruzione del rapporto anche indirettamente riferibili alla condotta di impresa del preponente. Nè la prevista ricostituzione - di diritto - del rapporto di agenzia con la impresa cessionaria del portafoglio a norma degli artt. 1 e 6, comma 2, legge 21 nov. 998,n. 818, può valere a soddisfare pienamente quell'interesse, poiché si tratta di "nuovo rapporto" come riconosce lo stesso art. 6 (comma3) che pone (primo comma) infatti "l'indennità di fine rapporto" "a carico della liquidazione". Del tutto generico è per altro il profilo subordinato di censura diretto alla determinazione in concreto della misura dell'indennità di fine rapporto, per essersi la Corte di merito attenuta al prospetto di dettaglio presentato al riguardo dalla agente OR;
il mero rilievo secondo cui i "criteri" seguiti per quel calcolo sarebbero "diversi da quelli noti, impiegati dalla GL s.p.a." non può certo valere ad integrare una compiuta censura di vizio di motivazione ammissibile a norma dell'art. 360, n.5, c.p.c.. 4. Fondata è invece la censura prospettata nel terzo motivo di impugnazione. Se è vero, infatti, che la valutazione del giudice di merito sulla idoneità di una determinata deduzione difensiva ad integrare un valido disconoscimento di scrittura privata a norma dell'art. 214 c.p.c. si sottrae, come apprezzamento di fatto, al sindacato di legittimità, essa rimane tutta via soggetta al controllo sulla adeguatezza della motivazione. E nella specie deve riconoscersi che la decisione impugnata non è sul punto congruamente argomentata, avendo la Corte di merito omesso di considerare nella sua integralità la dichiarazione con la quale la difesa della OR nella comparsa di risposta in appello aveva inteso contestare "autenticità" e provenienza" della "documentazione ex adverso prodotta" e totalmente perciò avendo ignorato la condizione apposta al disconoscimento con la espressione conclusiva (testualmente riportata nel ricorso e non controversa tra le parti nella sua letteralità: "se e in quanto contrasta con la tesi dell'appellata"). Al riguardo la difesa della società appellante aveva sviluppato (nella comparsa conclusionale in appello - pag. 5 -, come è doveroso verificare sugli atti per escludere la novità della prospettazione e accertare la ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.) espliciti rilievi critici nel senso che quella espressione aveva invalidato il disconoscimento, subordinandolo alla valutazione nel merito del contenuto di ogni singola scrittura e dunque limitandolo a quei soli documenti che fossero risultati in contrasto con la difesa della parte contro la quale erano diretti. Una simile dichiarazione - osserva la società ricorrente -, intrinsecamente contraddittoria, si presentava come inidonea a dar luogo all'adempimento dello stesso onere della verificazione.
Sulla questione della sussistenza di un valido disconoscimento (ex artt. 214 c.p.c. e 2719 C.C., quanto alla conformità delle copie fotostatiche agli originali), esplicitamente prospettata in giudizio dalla società GL con riferimento alla condizione apposta nella dichiarazione di contestazione della difesa della agente OR, la Corte di merito ha totalmente omesso di motivare;
nel difetto della istanza di verificazione, ha escluso quindi dal materiale probatorio i documenti dalla società appellante prodotti a sostegno dei "rilievi contabili" dai quali sarebbe derivata a suo favore una ragione di credito per lire 2.037.539 (pag. 5 della sentenza impugnata, al punto 3); conseguentemente infine ha negato ogni fondamento di prova alla pretesa al riguardo della società GL, escludendo l'importo relativo dal calcolo della compensazione. In accoglimento del terzo motivo di impugnazione la sentenza impugnata deve dunque essere sul punto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che esaminerà la questione prospettata dalla s.p.a. GL in ordine alla sussistenza di un valido disconoscimento delle scritture private prodotte (nel giudizio di appello) dalla stessa società in copie fotostatiche e darà adeguata motivazione del convincimento che si sarà formata al riguardo, decidendo conseguentemente nel merito della specifica pretesa creditoria su quelle scritture fondata. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, diversa sezione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999