Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4310
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 12 dell'Accordo nazionale per gli agenti di assicurazione, aveva ritenuto che la speciale indennità ivi prevista fosse dovuta all'agente non solo in caso di recesso del preponente, ma in ogni caso di interruzione del rapporto per cause anche indirettamente riferibili all'impresa del preponente, come la messa in liquidazione coatta amministrativa della società di assicurazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4310
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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