Articolo 14 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 maggio 1967
Art. 14.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1967, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1966 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967