CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39207 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AU IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 27 FEBBRAIO 2024 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avv. Antonio Battaglia che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 26 Aprile 2022 con cui CI CI è stato dichiarato responsabile del delitto di estorsione. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 161 quarto comma, 179 e 420 bis cod.proc.pen. nonché 111 e 117 della Costituzione e 6 della Corte Edu per avere la Corte di appello respinto l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado per omessa citazione a giudizio. Nel corso delle indagini, il 17 Marzo 2015 CI aveva dichiarato il proprio domicilio, all'indirizzo di Tivoli via Casal Bellini 24; in seguito nessuno degli atti processuali è stato notificato all'imputato, ma soltanto al difensore d'ufficio, che già Penale Sent. Sez. 2 Num. 39207 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 23/10/2024 dall'udienza preliminare non ha mai avuto alcun concreto contatto con l'assistito, come da lui stesso riconosciuto. Soltanto il decreto di citazione in appello è stato consegnato a mani del CI, così instaurando il regolare contraddittorio. La Corte ha tuttavia respinto l'eccezione di nullità proposto con memoria depositate nel corso del giudizio, sostenendo che CI aveva dichiarato il proprio domicilio in Tivoli e in questo luogo è risultato più volte irreperibile;
che anche il difensore di ufficio aveva tentato di rintracciarlo nel domicilio di Guidonia in cui risultava essersi trasferito, come attestato dalle raccomandate inviategli e allegate alla memoria, ma anche lì CI era risultato sconosciuto. Ne ha desunto che le notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto che dispone il giudizio sono state correttamente effettuate al difensore d'ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. e che CI è stato di conseguenza ritualmente dichiarato assente, in quanto la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato nel corso delle indagini preliminari ha soddisfatto una delle condizioni previste dall'art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, per procedere in assenza dell'imputato. Così facendo, la Corte non ha applicato i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la conoscenza del processo può ritenersi raggiunta soltanto quando si riferisca ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non è integrata dalla conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Peraltro, nel caso in esame la notifica è stata effettuata presso il difensore di ufficio, in assenza di prova in merito ad un effettivo contatto con l'assistito, come si desume dalle missive inviategli e non ricevute. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della individuazione fotografica posta a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato e mancata valutazione di riscontri esterni e sostanziali a fronte della sopravvenuta impossibilità di confermare il riconoscimento in dibattimento. La Corte ha valorizzato il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini e non ha considerato che è stato accompagnato da alcune incongruenze e non è stato confermato nel corso del dibattimento. Osserva il ricorrente che le Sezioni unite della Cassazione ( v. n. 27918 del 25/11/2010) , all'esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale hanno precisato che le dichiarazioni pre-dibattimentali rese in assenza di contraddittorio anche se legittimamente acquisite non possono fondare in modo esclusivo o significativo la affermazione di responsabilità, ma i giudici di merito non hanno tenuto conto di questi principi e hanno fondato l'affermazione di colpevolezza esclusivamente su queste dichiarazioni e sul riconoscimento fotografico, in assenza di elementi di conforto a dette accuse. 2 2.3 Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste AL e travisamento della prova in merito alla rilevanza del certificato di rottamazione dell'auto asseritamente utilizzata per il delitto. Dalla deposizione del teste AL si evince che alcuni giorni dopo la persona offesa integrò la propria denuncia, segnalando il numero di targa dell'autovettura utilizzata dall'autore della condotta estorsiva, ma la proprietaria del veicolo, sentita dalla P.G., presentò un certificato di rottamazione dell'auto del 3 novembre 2014 e quindi precedente ai fatti avvenuti il 13 novembre. È evidente che la targa indicata dall'Amato era errata, perché riferita ad auto già rottamata, e la Corte d'appello non ha giustificato detta incongruenza, che rivela l'inattendibilità della persona offesa, mostratasi non in grado di ricostruire la vicenda subita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione di nullità sollevata con il primo motivo di ricorso è fondata e rende superfluo l'esame delle altre questioni dedotte. Dall'esame degli atti, consentito in relazione alla natura processuale della censura, emerge che l'imputato nel corso delle indagini preliminari aveva eletto domicilio in via Casa! Bellini n. 24, il 17 marzo 2015 e contestualmente aveva nominato un difensore di fiducia. A causa del successivo decesso del difensore di fiducia, veniva nominato dal P.M un difensore di ufficio e in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc.pen. emergeva che CI si era da tempo trasferito dall'indirizzo indicato nell'elezione, non comunicando il mutamento di residenza. Da quel momento gli atti venivano notificati ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. al difensore di ufficio, senza effettuare alcuna ricerca nei confronti dell'imputato; dai documenti allegati alla memoria difensiva emerge che i tentativi del difensore di ufficio di contattarlo nel nuovo domicilio in cui risultava residente, come da certificato storico di residenza, risultavano infruttuosi in quanto il predetto era sconosciuto. Solo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello veniva effettuata a mani dell'imputato, che nominava un nuovo difensore di fiducia e con memoria eccepiva la mancata conoscenza della pendenza del giudizio penale e la nullità della dichiarazione di assenza. La Corte riteneva l'eccezione inammissibile , in quanto non era stata sollevata con i motivi di appello, ma solo con i motivi aggiunti, che non possono ampliare il perimetro delle questioni devolute al collegio di secondo grado. Inoltre, la riteneva infondata poiché l'imputato aveva eletto domicilio ed era risultato irreperibile alle notifiche tentate presso il domicilio eletto, e anche rispetto ai 3 tentativi del difensore di ufficio di raggiungerlo, inviandogli due lettere raccomandate all'indirizzo che risultava dal certificato di residenza, sicchè era stato legittimamente dichiarato assente. Deve rilevarsi che la prima argomentazione formulata dalla Corte in ordine alla tempestività dell'eccezione di nullità è errata poiché,, l'imputato non risulta aver avuto cognizione della pendenza del giudizio, in assenza di contatti con il difensore di ufficio, subentrato al suo difensore di fiducia deceduto;
solo dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, che risulta effettuata a mani proprie, avendo preso cognizione del giudizio, ha potuto nominare un difensore di fiducia che ha depositato memoria, eccependo la nullità. Ne consegue che l'eccezione non può ritenersi tardiva. Anche la seconda argomentazione formulata dalla Corte territoriale non è conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allo statuto dell'assenza, che non può essere dichiarata se residua un dubbio in merito all'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento, che deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium;
tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro,Rv. 275716 - 01) E' stato infatti precisato che è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua, ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la dichiarazione di assenza che aveva desunto la conoscenza del processo, in particolare, tra l'altro, dalla intervenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari nonché dalla intervenuta notifica di un provvedimento di dissequestro sempre in tale fase). (Sez. 3 - , Sentenza n. 48376 del 09/11/2022 Ud. (dep. 21/12/2022 ) Rv. 284062 - 01) Nel caso in esame nessun atto del giudizio è stato notificato all'imputato, il cui difensore di fiducia era nelle more deceduto, ma solo al difensore di ufficio, che non aveva avuto alcun contatto con lui. Nè sono state effettuate ricerche per individuare il suo nuovo domicilio. E' vero che l'imputato, pur avendo eletto domicilio, non ha comunicato il mutamento di residenza, ma questa omissione e mancanza di diligenza non è sufficiente a palesare la sua volontà di sottrarsi al processo, che deve esprimersi attraverso condotte attive e non solo omissive. La produzione difensiva conferma che effettivamente l'imputato non ha avuto contatti con il difensore di ufficio. Peraltro, la Corte di merito, nel respingere l'eccezione, si è limitata a ricostruire le vicende relative ai tentativi di notifica, ma non ha neppure desunto da questi elementi di fatto l'eventuale volontà dell'imputato di sottrarsi al processo, unica condizione che fa eccezione alla regola della effettiva conoscenza del processo, limitandosi a valorizzare 4 la ritualità formale della notifica ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen., così facendo errata applicazione dei principi giurisprudenziali sora richiamati. L'accoglimento dell'eccezione di nullità comporta l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma ufficio Gip per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio GIP per l'ulteriore corso. Così deciso, il 23 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avv. Antonio Battaglia che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 26 Aprile 2022 con cui CI CI è stato dichiarato responsabile del delitto di estorsione. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 161 quarto comma, 179 e 420 bis cod.proc.pen. nonché 111 e 117 della Costituzione e 6 della Corte Edu per avere la Corte di appello respinto l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado per omessa citazione a giudizio. Nel corso delle indagini, il 17 Marzo 2015 CI aveva dichiarato il proprio domicilio, all'indirizzo di Tivoli via Casal Bellini 24; in seguito nessuno degli atti processuali è stato notificato all'imputato, ma soltanto al difensore d'ufficio, che già Penale Sent. Sez. 2 Num. 39207 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 23/10/2024 dall'udienza preliminare non ha mai avuto alcun concreto contatto con l'assistito, come da lui stesso riconosciuto. Soltanto il decreto di citazione in appello è stato consegnato a mani del CI, così instaurando il regolare contraddittorio. La Corte ha tuttavia respinto l'eccezione di nullità proposto con memoria depositate nel corso del giudizio, sostenendo che CI aveva dichiarato il proprio domicilio in Tivoli e in questo luogo è risultato più volte irreperibile;
che anche il difensore di ufficio aveva tentato di rintracciarlo nel domicilio di Guidonia in cui risultava essersi trasferito, come attestato dalle raccomandate inviategli e allegate alla memoria, ma anche lì CI era risultato sconosciuto. Ne ha desunto che le notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto che dispone il giudizio sono state correttamente effettuate al difensore d'ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. e che CI è stato di conseguenza ritualmente dichiarato assente, in quanto la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato nel corso delle indagini preliminari ha soddisfatto una delle condizioni previste dall'art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, per procedere in assenza dell'imputato. Così facendo, la Corte non ha applicato i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la conoscenza del processo può ritenersi raggiunta soltanto quando si riferisca ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non è integrata dalla conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Peraltro, nel caso in esame la notifica è stata effettuata presso il difensore di ufficio, in assenza di prova in merito ad un effettivo contatto con l'assistito, come si desume dalle missive inviategli e non ricevute. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della individuazione fotografica posta a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato e mancata valutazione di riscontri esterni e sostanziali a fronte della sopravvenuta impossibilità di confermare il riconoscimento in dibattimento. La Corte ha valorizzato il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini e non ha considerato che è stato accompagnato da alcune incongruenze e non è stato confermato nel corso del dibattimento. Osserva il ricorrente che le Sezioni unite della Cassazione ( v. n. 27918 del 25/11/2010) , all'esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale hanno precisato che le dichiarazioni pre-dibattimentali rese in assenza di contraddittorio anche se legittimamente acquisite non possono fondare in modo esclusivo o significativo la affermazione di responsabilità, ma i giudici di merito non hanno tenuto conto di questi principi e hanno fondato l'affermazione di colpevolezza esclusivamente su queste dichiarazioni e sul riconoscimento fotografico, in assenza di elementi di conforto a dette accuse. 2 2.3 Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste AL e travisamento della prova in merito alla rilevanza del certificato di rottamazione dell'auto asseritamente utilizzata per il delitto. Dalla deposizione del teste AL si evince che alcuni giorni dopo la persona offesa integrò la propria denuncia, segnalando il numero di targa dell'autovettura utilizzata dall'autore della condotta estorsiva, ma la proprietaria del veicolo, sentita dalla P.G., presentò un certificato di rottamazione dell'auto del 3 novembre 2014 e quindi precedente ai fatti avvenuti il 13 novembre. È evidente che la targa indicata dall'Amato era errata, perché riferita ad auto già rottamata, e la Corte d'appello non ha giustificato detta incongruenza, che rivela l'inattendibilità della persona offesa, mostratasi non in grado di ricostruire la vicenda subita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione di nullità sollevata con il primo motivo di ricorso è fondata e rende superfluo l'esame delle altre questioni dedotte. Dall'esame degli atti, consentito in relazione alla natura processuale della censura, emerge che l'imputato nel corso delle indagini preliminari aveva eletto domicilio in via Casa! Bellini n. 24, il 17 marzo 2015 e contestualmente aveva nominato un difensore di fiducia. A causa del successivo decesso del difensore di fiducia, veniva nominato dal P.M un difensore di ufficio e in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc.pen. emergeva che CI si era da tempo trasferito dall'indirizzo indicato nell'elezione, non comunicando il mutamento di residenza. Da quel momento gli atti venivano notificati ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. al difensore di ufficio, senza effettuare alcuna ricerca nei confronti dell'imputato; dai documenti allegati alla memoria difensiva emerge che i tentativi del difensore di ufficio di contattarlo nel nuovo domicilio in cui risultava residente, come da certificato storico di residenza, risultavano infruttuosi in quanto il predetto era sconosciuto. Solo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello veniva effettuata a mani dell'imputato, che nominava un nuovo difensore di fiducia e con memoria eccepiva la mancata conoscenza della pendenza del giudizio penale e la nullità della dichiarazione di assenza. La Corte riteneva l'eccezione inammissibile , in quanto non era stata sollevata con i motivi di appello, ma solo con i motivi aggiunti, che non possono ampliare il perimetro delle questioni devolute al collegio di secondo grado. Inoltre, la riteneva infondata poiché l'imputato aveva eletto domicilio ed era risultato irreperibile alle notifiche tentate presso il domicilio eletto, e anche rispetto ai 3 tentativi del difensore di ufficio di raggiungerlo, inviandogli due lettere raccomandate all'indirizzo che risultava dal certificato di residenza, sicchè era stato legittimamente dichiarato assente. Deve rilevarsi che la prima argomentazione formulata dalla Corte in ordine alla tempestività dell'eccezione di nullità è errata poiché,, l'imputato non risulta aver avuto cognizione della pendenza del giudizio, in assenza di contatti con il difensore di ufficio, subentrato al suo difensore di fiducia deceduto;
solo dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, che risulta effettuata a mani proprie, avendo preso cognizione del giudizio, ha potuto nominare un difensore di fiducia che ha depositato memoria, eccependo la nullità. Ne consegue che l'eccezione non può ritenersi tardiva. Anche la seconda argomentazione formulata dalla Corte territoriale non è conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allo statuto dell'assenza, che non può essere dichiarata se residua un dubbio in merito all'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento, che deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium;
tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro,Rv. 275716 - 01) E' stato infatti precisato che è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua, ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la dichiarazione di assenza che aveva desunto la conoscenza del processo, in particolare, tra l'altro, dalla intervenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari nonché dalla intervenuta notifica di un provvedimento di dissequestro sempre in tale fase). (Sez. 3 - , Sentenza n. 48376 del 09/11/2022 Ud. (dep. 21/12/2022 ) Rv. 284062 - 01) Nel caso in esame nessun atto del giudizio è stato notificato all'imputato, il cui difensore di fiducia era nelle more deceduto, ma solo al difensore di ufficio, che non aveva avuto alcun contatto con lui. Nè sono state effettuate ricerche per individuare il suo nuovo domicilio. E' vero che l'imputato, pur avendo eletto domicilio, non ha comunicato il mutamento di residenza, ma questa omissione e mancanza di diligenza non è sufficiente a palesare la sua volontà di sottrarsi al processo, che deve esprimersi attraverso condotte attive e non solo omissive. La produzione difensiva conferma che effettivamente l'imputato non ha avuto contatti con il difensore di ufficio. Peraltro, la Corte di merito, nel respingere l'eccezione, si è limitata a ricostruire le vicende relative ai tentativi di notifica, ma non ha neppure desunto da questi elementi di fatto l'eventuale volontà dell'imputato di sottrarsi al processo, unica condizione che fa eccezione alla regola della effettiva conoscenza del processo, limitandosi a valorizzare 4 la ritualità formale della notifica ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen., così facendo errata applicazione dei principi giurisprudenziali sora richiamati. L'accoglimento dell'eccezione di nullità comporta l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma ufficio Gip per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio GIP per l'ulteriore corso. Così deciso, il 23 ottobre 2024.