CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16601 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ NG, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 29/12/2025 del bribitnak_ Ntarot I visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratore generale Cristina LI e ON ER, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. AN Battista Vignola e Avv. Michele Di Fraia, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16601 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema, a seguito di gravame proposto dall'indagato NG AZ avverso la ordinanza emessa il 20 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in riforma della decisione ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora in Napoli e provincia (isole comprese), in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 629, 416-bis.l. cod. pen. (capo a) e artt. 81, 513-bis.
1. cod. pen. (capo b), per fatti commessi in Ischia fino al luglio 2022. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, avendolo il Tribunale desunto sulla base di una decisiva informazione inesistente. Invero, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il US avesse reso le sommarie informazioni in data 17 giugno 2025, nelle quali aveva dichiarato di aver ripreso a viaggiare con la società del AZ, depositate al Riesame dal Pubblico Ministero, quando - invece - le dichiarazioni del 17 giugno 2025 depositate dal Pubblico Ministero erano state quelle di altro trasportatore, AN ZZ. A sostegno dell'assunto la difesa allega al ricorso tutti gli atti depositati dal Pubblico Ministero all'udienza di riesame. Inoltre, le predette dichiarazioni attribuite al US fondano la ritenuta attualità del pericolo cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla specifica idoneità della misura applicata a tutelare le ritenute esigenze cautelari, in quanto la affermata necessità di mantenere l'indagato lontano dai porti dove si effettuano gli imbarchi, non giustifica l'allontanamento da tutto il territorio della provincia di Napoli, che comprende anche quelli non prospicienti al mare, non essendo rispettato il criterio del minor sacrificio possibile della libertà del soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è generico, sotto un duplice profilo. 2 Da un lato, non può essere apprezzata la allegazione difensiva a suo sostegno, riguardante la diversa documentazione alla quale fa riferimento sotto un duplice aspetto: il primo, secondo il rilievo che - come si desume dal verbale di udienza in atti - le dichiarazioni del 17 giugno 2025 del ZZ sono state allegate dalla stessa difesa in sede di udienza del 29/12/2025, riguardando un contenuto non attribuibile al US;
il secondo, rispetto allo specifico riferimento della ordinanza impugnata alle diverse dichiarazioni della parte offesa US rese in data 17 giugno 2025, secondo le quali, dopo la denuncia, egli aveva ripreso a viaggiare con la società del AZ, la Traspemar, utilizzando nuovamente la società Medmar solo dopo il sequestro delle navi della Traspemar (v. pg. 10 della ordinanza). La allegazione difensiva al ricorso, non contrasta il primo rilievo, riguardando la nota del Commissariato di P.S. di Ischia del 17 giugno 2025, con la quale si trasmettono le predette sommarie informazioni di AN ZZ in pari data a seguito di delega orale, nonché l'annotazione del 10 giugno 2025 di un colloquio del US con il dirigente dello stesso Commissariato e, infine, la nota informativa della Direzione centrale Anticrimine del 9 giugno 2025 sull'esito della attività di perquisizione delegata. Dall'altro lato, il motivo non si confronta con la disamina svolta dal Tribunale sul tema devolutogli dalla rescindente, riguardante la documentazione rinvenuta a seguito di perquisizione presso eicorrente;
né con la considerazione del provvedimento cautelare emesso nei confronti del US in data 28.6.2024, secondo cui le segnalazioni anonime nei confronti dello stesso sono proseguite nel corso del 2023, risultando in atti anche una denuncia, proveniente dal legale rappresentante della Traspemar a carico del US datata 3.7.2023; ancora, non considerano le conversazioni del settembre 2023 che rivelano, ancora a quella data, l'intenzione del AZ di indurre il US a servirsi della sua azienda, risultando - al suo rifiuto - l'ennesima denuncia a suo carico. 3. Il secondo motivo è fondato. Invero, il Tribunale assume la adeguatezza - al fine di salvaguardare le ritenute esigenze cautelari - della misura meno afflittiva del divieto di dimora, «in quanto ugualmente tiene lontano l'indagato dai porti ove si effettuano gli sbarchi», così designando la finalità della misura. Tuttavia, proprio l'indicata finalità, non giustifica l'estensione territoriale data al divieto di dimora - involgente territori estranei a quelli in cui si svolge l'attività portuale, dalla quale si vuole allontanare l'indagato - connotando il difetto di necessaria proporzionalità denunciato dalla difesa. 3 4. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla estensione territoriale della misura applicata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere NG Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratore generale Cristina LI e ON ER, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. AN Battista Vignola e Avv. Michele Di Fraia, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16601 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema, a seguito di gravame proposto dall'indagato NG AZ avverso la ordinanza emessa il 20 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in riforma della decisione ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora in Napoli e provincia (isole comprese), in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 629, 416-bis.l. cod. pen. (capo a) e artt. 81, 513-bis.
1. cod. pen. (capo b), per fatti commessi in Ischia fino al luglio 2022. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, avendolo il Tribunale desunto sulla base di una decisiva informazione inesistente. Invero, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il US avesse reso le sommarie informazioni in data 17 giugno 2025, nelle quali aveva dichiarato di aver ripreso a viaggiare con la società del AZ, depositate al Riesame dal Pubblico Ministero, quando - invece - le dichiarazioni del 17 giugno 2025 depositate dal Pubblico Ministero erano state quelle di altro trasportatore, AN ZZ. A sostegno dell'assunto la difesa allega al ricorso tutti gli atti depositati dal Pubblico Ministero all'udienza di riesame. Inoltre, le predette dichiarazioni attribuite al US fondano la ritenuta attualità del pericolo cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla specifica idoneità della misura applicata a tutelare le ritenute esigenze cautelari, in quanto la affermata necessità di mantenere l'indagato lontano dai porti dove si effettuano gli imbarchi, non giustifica l'allontanamento da tutto il territorio della provincia di Napoli, che comprende anche quelli non prospicienti al mare, non essendo rispettato il criterio del minor sacrificio possibile della libertà del soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è generico, sotto un duplice profilo. 2 Da un lato, non può essere apprezzata la allegazione difensiva a suo sostegno, riguardante la diversa documentazione alla quale fa riferimento sotto un duplice aspetto: il primo, secondo il rilievo che - come si desume dal verbale di udienza in atti - le dichiarazioni del 17 giugno 2025 del ZZ sono state allegate dalla stessa difesa in sede di udienza del 29/12/2025, riguardando un contenuto non attribuibile al US;
il secondo, rispetto allo specifico riferimento della ordinanza impugnata alle diverse dichiarazioni della parte offesa US rese in data 17 giugno 2025, secondo le quali, dopo la denuncia, egli aveva ripreso a viaggiare con la società del AZ, la Traspemar, utilizzando nuovamente la società Medmar solo dopo il sequestro delle navi della Traspemar (v. pg. 10 della ordinanza). La allegazione difensiva al ricorso, non contrasta il primo rilievo, riguardando la nota del Commissariato di P.S. di Ischia del 17 giugno 2025, con la quale si trasmettono le predette sommarie informazioni di AN ZZ in pari data a seguito di delega orale, nonché l'annotazione del 10 giugno 2025 di un colloquio del US con il dirigente dello stesso Commissariato e, infine, la nota informativa della Direzione centrale Anticrimine del 9 giugno 2025 sull'esito della attività di perquisizione delegata. Dall'altro lato, il motivo non si confronta con la disamina svolta dal Tribunale sul tema devolutogli dalla rescindente, riguardante la documentazione rinvenuta a seguito di perquisizione presso eicorrente;
né con la considerazione del provvedimento cautelare emesso nei confronti del US in data 28.6.2024, secondo cui le segnalazioni anonime nei confronti dello stesso sono proseguite nel corso del 2023, risultando in atti anche una denuncia, proveniente dal legale rappresentante della Traspemar a carico del US datata 3.7.2023; ancora, non considerano le conversazioni del settembre 2023 che rivelano, ancora a quella data, l'intenzione del AZ di indurre il US a servirsi della sua azienda, risultando - al suo rifiuto - l'ennesima denuncia a suo carico. 3. Il secondo motivo è fondato. Invero, il Tribunale assume la adeguatezza - al fine di salvaguardare le ritenute esigenze cautelari - della misura meno afflittiva del divieto di dimora, «in quanto ugualmente tiene lontano l'indagato dai porti ove si effettuano gli sbarchi», così designando la finalità della misura. Tuttavia, proprio l'indicata finalità, non giustifica l'estensione territoriale data al divieto di dimora - involgente territori estranei a quelli in cui si svolge l'attività portuale, dalla quale si vuole allontanare l'indagato - connotando il difetto di necessaria proporzionalità denunciato dalla difesa. 3 4. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla estensione territoriale della misura applicata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2026.