CASS
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 10787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10787 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza emessa il 04/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10787 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 13 novembre 2024, in ordine all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a provvedere sull'istanza presentata da OM TR nel procedimento n. 208/2024 R.G. Occorre, in proposito, precisare che, con l'ordinanza del 13 novembre 2024, sopra citata, il Tribunale di Reggio Calabria, investito della competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione presentato da OM TR, rilevava che tale istanza, riguardando la revoca del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 10 marzo 2009, divenuto irrevocabile il 30 maggio 2009, imponeva di ritenere competente il giudice che aveva pronunciato il decreto e non quello che aveva deliberato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, facendo applicazione della regola processuale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, investito della competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione di cui si controverte, sollevava conflitto di competenza negativo davanti alla Corte di cassazione. A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Giudice rimettente evidenziava che, anche nelle ipotesi in cui si controverte della revoca di un provvedimento decisorio, ex art. 673 cod. proc. pen., analoghe a quelle in esame, non viene meno la regola processuale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che impone di ritenere competente il giudice che ha deliberato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Queste conclusioni comportavano che, nel caso di specie, la competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione proposto da OM TR doveva essere individuata nel Tribunale di Reggio Calabria, che aveva pronunciato nei confronti dell'istante la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri e il Tribunale di Reggio Calabria - ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro 2 deferita, rappresentata dall'incidente di esecuzione presentata da OM TR nel procedimento n. 208/2024 R.G. Con tale incidente di esecuzione, in particolare, OM TR chiedeva che venisse revocato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 10 marzo 2009, divenuto irrevocabile il 30 maggio 2009, per i reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, che erano stati abrogati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67». 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, per risolvere il conflitto di competenza negativo sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, occorre verificare se, nelle ipotesi in cui si controverte della revoca di un decreto penale di condanna, si applica la regola processuale di cui all'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. ovvero quella di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, nelle ipotesi in cui si sono posti in esecuzione una pluralità di titoli emessi da giudice diversi, tra cui un decreto penale di condanna, adottato ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., non viene meno la regola processuale prevista dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale: «Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo [...]». Ne consegue che, in questi casi, deve ritenersi competente a provvedere il giudice che ha deliberato l'ultimo provvedimento decisorio divenuto irrevocabile, ancorché diverso da quello che ha emesso il decreto di condanna di cui si invoca la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. Deve, in proposito, evidenziarsi che, sebbene non sussistano precedenti in termini, utili a corroborare l'applicazione della regola processuale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sembra muoversi in questa direzione il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Conflitto Tribunale di Spoleto, Rv. 286658 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata». Nella stessa direzione ermeneutica, che induce a ritenere applicabile alle ipotesi analoghe a quelle in esame la regola di competenza affermata dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sembra muoversi il principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042 3 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente, in ogni caso, quest'ultimo». In questa cornice sistematica, occorre ribadire conclusivamente, in linea con quanto correttamente sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che, nelle ipotesi in cui sono posti in esecuzione una pluralità di titoli emessi da giudice diversi, tra cui un decreto penale di condanna, di cui si invoca la revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., non viene meno la regola processuale prevista dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che impone di ritenere competente il giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, ancorché deliberato da un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto penale. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10787 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 13 novembre 2024, in ordine all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a provvedere sull'istanza presentata da OM TR nel procedimento n. 208/2024 R.G. Occorre, in proposito, precisare che, con l'ordinanza del 13 novembre 2024, sopra citata, il Tribunale di Reggio Calabria, investito della competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione presentato da OM TR, rilevava che tale istanza, riguardando la revoca del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 10 marzo 2009, divenuto irrevocabile il 30 maggio 2009, imponeva di ritenere competente il giudice che aveva pronunciato il decreto e non quello che aveva deliberato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, facendo applicazione della regola processuale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, investito della competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione di cui si controverte, sollevava conflitto di competenza negativo davanti alla Corte di cassazione. A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Giudice rimettente evidenziava che, anche nelle ipotesi in cui si controverte della revoca di un provvedimento decisorio, ex art. 673 cod. proc. pen., analoghe a quelle in esame, non viene meno la regola processuale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che impone di ritenere competente il giudice che ha deliberato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Queste conclusioni comportavano che, nel caso di specie, la competenza a provvedere sull'incidente di esecuzione proposto da OM TR doveva essere individuata nel Tribunale di Reggio Calabria, che aveva pronunciato nei confronti dell'istante la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri e il Tribunale di Reggio Calabria - ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro 2 deferita, rappresentata dall'incidente di esecuzione presentata da OM TR nel procedimento n. 208/2024 R.G. Con tale incidente di esecuzione, in particolare, OM TR chiedeva che venisse revocato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 10 marzo 2009, divenuto irrevocabile il 30 maggio 2009, per i reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, che erano stati abrogati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67». 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, per risolvere il conflitto di competenza negativo sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, occorre verificare se, nelle ipotesi in cui si controverte della revoca di un decreto penale di condanna, si applica la regola processuale di cui all'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. ovvero quella di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, nelle ipotesi in cui si sono posti in esecuzione una pluralità di titoli emessi da giudice diversi, tra cui un decreto penale di condanna, adottato ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., non viene meno la regola processuale prevista dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale: «Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo [...]». Ne consegue che, in questi casi, deve ritenersi competente a provvedere il giudice che ha deliberato l'ultimo provvedimento decisorio divenuto irrevocabile, ancorché diverso da quello che ha emesso il decreto di condanna di cui si invoca la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. Deve, in proposito, evidenziarsi che, sebbene non sussistano precedenti in termini, utili a corroborare l'applicazione della regola processuale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sembra muoversi in questa direzione il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Conflitto Tribunale di Spoleto, Rv. 286658 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata». Nella stessa direzione ermeneutica, che induce a ritenere applicabile alle ipotesi analoghe a quelle in esame la regola di competenza affermata dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sembra muoversi il principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042 3 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente, in ogni caso, quest'ultimo». In questa cornice sistematica, occorre ribadire conclusivamente, in linea con quanto correttamente sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che, nelle ipotesi in cui sono posti in esecuzione una pluralità di titoli emessi da giudice diversi, tra cui un decreto penale di condanna, di cui si invoca la revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., non viene meno la regola processuale prevista dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che impone di ritenere competente il giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, ancorché deliberato da un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto penale. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20 febbraio 2025.