Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL POR ITAL7343/0 1 LA CLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 22510/99 Cron.16996 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. 2704 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L.300000 il 30 MAG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LECCIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso l'avvocato FABIO GULLOTTA, che CANCELLE lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COOP. EDIL. "PROF. G. MOTTI a r.l., in persona del elettivamente legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA GRADISCA 7, presso l'avvocato CARLO DE PORCELLINIS, rappresentata e difesa 2001 dall'avvocato RAFFAELE SANTULLI, giusta mandato a 408 margine del controricorso;
-1
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 1149/99 della Corte d'Appello Richiesta copia studio dal Sig. SAMULC di NAPOLI, depositata il 10/05/99; per diritti L. 8/00 3 M 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica il IL CANCELLIERE udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gullotta, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Santulli, che ha LIRE 1500 CANCELLER chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il 0672740 rigetto del ricorso. D672739 . D672738 062280 0572736 0672731 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.7.1983 SE Lec- cia, deducendo di essere socio fondatore della cooperativa edili- zia "Prof. G. TT, avente diritto, in tale qualità, all'asse- gnazione di un alloggio sociale, ed assumendo di essersi surroga- to alla socia IN NE nella prenotazione di un apparta- mento, conveniva la predetta cooperativa dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, per ottenere l'assegnazione dell'alloggio di sua spettanza. Nella contestazione della convenuta, il tribunale adito, con sentenza 6.12.1990-5.2.1991, rigettava la domanda del IA, e la decisione era confermata, con sentenza 29.10-27.12.1993, dalla corte d'appello di Napoli. In accoglimento del ricorso del IA, questa Corte, con sent. 4837/1997, cassava la sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, per avere la corte d'appello omesso totalmente di considerare ile conseguentemente di motivare al riguardo - principale argomento difensivo del ricorrente, e cioè che il Lec- cia, quale socio fondatore, aveva diritto per statuto all'asse- gnazione di un alloggio, nella specie da individuarsi in quello già prenotato dalla socia NE, alla quale egli aveva rimborsa- to la quota di contributo da lei versata all'atto della prenota- zione. 1 Нийвені Osservava questa Corte che i giudici d'appello, riproducendo pressocchè alla lettera gli argomenti del tribunale, avevano omesso di motivare sul punto prospettato come decisivo dall'impu- gnazione del IA, e cioè che la questione non doveva essere posta come cessione di quote sociali tra soci a norma dell'art. 8 dello statuto, ma come surrogazione nella prenotazione di un al- loggio cui la socia NE aveva provveduto conseguendo il po- sto trentaduesimo nell'ordine e cui aveva inteso poi rinunciare - a favore del IA, da lui ottenendo il rimborso delle quote di contributo versate all'atto della prenotazione. La surrogazione tra soci nell'ordine di prenotazione non richiedeva a differen- za della cessione di quote sociali l'autorizzazione del consi- glio d'amministrazione: ma su questo argomento, proposto come mo- tivo di censura nell'atto d'appello, la corte di Napoli aveva to- talmente omesso di motivare. Riassunto il giudizio ad opera del IA, la corte d'appel- lo di Napoli, diversa sezione, pronunciando quale giudice di rin- vio, rigettava l'impugnazione proposta contro la sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere, ritenendo in base all'ana- - lisi della documentazione acquisita insussistente la prova del- - la valida prenotazione dell'alloggio da parte della NE e, conseguentemente, della surrogazione del IA nella prenotazio- ne stessa. Avverso tale sentenza SE IA propone ricorso, cui resiste con controricorso la cooperativa edilizia. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Muilsu Con due motivi il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, rispettivamente: 1) assume la violazione, da parte del giudice di rinvio, del "principio di diritto" fissato nella sentenza di cassazione, so- stenendo che questa Corte aveva affermato la sussistenza e l'ef- ficacia della prenotazione dell'alloggio da parte della NE, demandando al giudice di rinvio soltanto il compito di accertare se si fosse verificata la surrogazione del IA nella prenota- zione medesima;
2) censura la valutazione della documentazione operata dalla corte d'appello, sostenendo che dalla stessa emergeva - contra- - la qualità riamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata di socia e di prenotataria della NE. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente, ac- centrandosi entrambe sulla sussistenza ed efficacia della preno- tazione dell'alloggio da parte della NE e sulla conseguente validità del subentro ad opera del IA. Va in primo luogo sottolineato come già premesso in narra- che questa Corte ha cassato la prima sentenza d'appello tiva per difetto di motivazione, per non avere i giudici d'appello considerato il principale argomento difensivo addotto dal IA, e cioè che tra lui e la socia NE non era avvenuta una cessio- ne di quote sociali (ritenuta dal tribunale e dalla corte d'ap- pello inopponibile alla cooperativa in quanto priva della preven- 3 Hmilsui tiva autorizzazione del consiglio d'amministrazione prescritta dallo statuto sociale), ma una semplice surrogazione nella preno- tazione dell'alloggio, già effettuata dalla NE e dalla stessa poi ceduta al IA, dietro rimborso delle quote versate all'at- to della prenotazione. -Questa Corte, quindi, non ha contrariamente a quanto af- fermato dal ricorrente affermato alcun "principio di diritto",- cui il giudice di rinvio aveva l'obbligo di attenersi, ma ha sol- tanto rilevato un difetto di motivazione in ordine alla circo- - allegata dal IA che fra lui e la NE stanza di fatto non era intervenuta cessione di quote sociali, ma soltanto ces- sione nella prenotazione dell'alloggio. La pronuncia di questa Corte non ha affermato nè poteva la positiva sussistenza della prenotazione dell'alloggio farlo - dal parte della NE, trattandosi di circostanza di fatto ad- dotta dal IA ma non accertata in sede di merito nè - ovvia- mente in sede di giudizio di cassazione, ma si è limitata ad osservare che la corte d'appello non aveva preso in considerazio- ne il principale argomento difensivo addotto dal IA, cioè la qualificazione del trasferimento del diritto da NE a IA non come cessione di quote sociali ma come surrogazione nella prenotazione dell'alloggio. Tanto premesso, il giudice di rinvio ha esaminato approfon- ditamente tutta la documentazione prodotta dal IA e, all'esi- to di tale esame, ha escluso che la NE fosse prenotataria di Huifeni un alloggio: con l'evidente conseguenza dell'impossibilità della surrogazione da parte del IA in una prenotazione mai effet- tuata. In particolare, la corte d'appello ha accertato: a) la mancanza di un verbale del consiglio d'amministrazione della cooperativa ove (secondo quanto prescritto dall'art. 42 dello statuto sociale) risultasse la prenotazione dell'alloggio da parte della NE;
b) la non equiparabilità all'atto statutariamente richiesto dell'indicazione del pagamento di £.
2.500.000 da parte della Nu- gnes nel libro versamento soci in data 31.5.1976, sia intrinseca- mente che per contrasto con altra documentazione (missiva IA 27.2.1978 e risposta dell'avv. Grassia, legale della NE, in data 25.5.1978, ove era comunicato il recesso della NE dalla cooperativa); c) l'esistenza di una ricevuta rilasciata alla NE dallo stesso IA (all'epoca ancora presidente della cooperativa) per il versamento di f.
2.500.000 in data 17.6.1975, in palese con- trasto con la data del 31.5.1976 risultante dal libro versamenti soci;
d) le dimissioni da socia rassegnate dalla NE in data 27 maggio 1978, con lettera ove non v'era menzione alcuna della sur- rogazione del IA nella prenotazione dell'alloggio nè di ri- chiesta di restituzione dei contributi versati;
5 Umilsui e) l'instaurazione di un giudizio promosso dalla NE con- tro il IA per la restituzione della somma di f. 2.500.000, conclusosi con atto transattivo del 3.7.1978 (mediante versamento da parte del IA della somma di f.
1.000.000 e rilascio di due cambiali ciascuna dell'importo di £. 1.000.000); f) la già avvenuta perdita della qualità di socia della Nu- gnes alla data della redazione della citata scrittura transattiva del 3.7.1978, per manifestazione della volontà di recesso inter- venuta il 27 maggio 1978; g) l'insussistenza di una pattuizione di surrogazione nel senso indicato dal IA, o di una comunicazione di quest'ultimo dell'asserita surrogazione alla cooperativa, ovvero di una ri- chiesta di restituzione della somma versata alla NE;
h) la formulazione della tesi della surrogazione nella pre- notazione dell'alloggio avanzata dal IA soltanto dopo l'e- spulsione da socio della cooperativa, adottata il 14.2.1982. Da queste premesse di fatto, la corte d'appello ha ritenuto che il versamento dela somma di f.
3.000.000 dal IA alla Nu- gnes fosse stato effettuato "in adempimento dell'obbligo di re- stituire alla socia le somme ricevute il 17.6.1975, che, nono- stante fossero state destinate alla prenotazione di un apparta- mento ed al rimborso delle spese notarili, non furono mai versate dall'appellante nelle casse sociali, ed in esecuzione del patto, presumibilmente intervenuto, di rimborsare all'attrice le spese della lite giudiziaria conclusa con la scrittura privata del 3 lu- glio 1978." Amilsui Non avendo quindi la NE acquisito alcun diritto di pre- notazione nei confronti della cooperativa, ed avendo successiva- mente perduta la qualità di socia a seguito di recesso, nessuna surrogazione tra soci nell'ordine di prenotazione poteva essersi verificata tra il IA e la NE. A fronte di tale articolata motivazione, il ricorrente ora oppone una contestazione in fatto della ricostruzione della docu- mentazione operata dai giudici d'appello, in particolare assumen- do: a) la qualità di socia e prenotataria di un alloggio della NE;
b) la propria affermazione contenuta nella missiva 17.2.1982 (successiva di tre giorni alla sua espulsione da socio) di aver liquidato la quota sociale alla NE "in quanto la cooperativa non aveva danaro nelle casse sociali per poterla liquidare". Tali censure sono prive di fondamento. Come dianzi precisato, il giudice di rinvio non era vincola- to ad alcun "principio di diritto" enunciato nella sentenza di cassazione, che non aveva "affermato" la prenotazione dell'allog- gio da parte della NE, ma doveva soltanto verificare la con- figurabilità о meno di una surrogazione nella prenotazione dell'alloggio dalla NE al IA. E, in adempimento di tale compito, la corte d'appello, ap- profonditamente esaminando tutta la documentazione prodotta, ha accertato che non poteva sussistere alcuna surrogazione nella Amilsu prenotazione, poichè mancava il presupposto stesso della surroga- zione, cioè la valida prenotazione dell'alloggio da parte della NE. Nè le censure avanzate dal IA valgono ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una unila- terale ricostruzione dei fatti, che si limita ad opporre una personale interpretazione degli atti processuali, rispetto al puntuale accertamento della corte di merito, immune da vizi logi- ci e di diritto, e come tale insindacabile in questa sede. Il ricorso va dunque respinto, con il favore delle spese per la resistente.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore della resistente, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in com- plessive f. 3.085.000, delle quali £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat? 6 NOV 2001 4 lonad lamente al n. 52277 290.000 versate S. l'estensore DUECENTONOVANTAMILA (lire dal p. II Dirigente Samsunil sui est. (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) C50.000 Responsabile ervizio Atti Giudiziari (Dr. RACCICHINI) 40000 ся CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 290000 Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria: Luisa Passinetti Paniner 30 MAG. 2001 Mine IL CANCELLIERE 11 8 Juice Tourned