Versione
8 aprile 1952
8 aprile 1952
Art. 2.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia' residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla localita' in cui risiedevano.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia' residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla localita' in cui risiedevano.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 16/05/2018, n. 37Provvedimento: […] La ricorrente ha osservato, inoltre, come per i profughi rimpatriati dall'Egitto, l'equiparazione ai profughi per Trattato di Pace sia evincibile dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 137/1952. Tale opzione ermeneutica troverebbe conferma nella sentenza n. 8190/2013 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge n. 336/1970 ai profughi dell'RI LI (cittadini italiani residenti nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia), contemplati anche dagli artt. 1 e 2 della legge n. 137/1952, prescindendo dal coinvolgimento degli stessi nelle situazioni collegate al Trattato di Pace del 1947.Leggi di più...
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