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Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI RI AB nato il [...] IA AN nato il [...] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SCAGLIA FEDERICO MARIA, del foro di MILANO, in difesa della parte civile ENI s.p.a., che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso e della condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali (con deposito di conclusioni e nota spese); udito l'avvocato MENCOBELLO ANTONIO, del foro di TORINO, in difesa degli imputati HI RI AB e IA AN che ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso congiunto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5621 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di DR GA SF e AN AN per il reato di tentato furto pluriaggravato di carburante da un oleodotto di proprietà dell'ENI s.p.a., da realizzarsi mediante spillatura, e successivo collocamento in cinque cisterne della capienza di 1.000 litri ciascuna, da eseguirsi all'esito di un foro già praticato sul citato oleodotto idoneo al travaso in ragione dell'applicazione di tubi in ferro, raccordi, puntali e valvole;
fattispecie non consumata in ragione del sopraggiungere in loco delle forze dell'ordine in tempo di notte. 2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc, pen.), con il quale si deducono violazioni di legge oltre che l'omessa motivazione e vizio motivazionale cumulativo, anche in termini di travisamento della prova. Ci si duole, in particolare, della mera apparenza motivazionale supportante l'iter logico-giuridico sotteso al rigetto dei motivi d'appello in quanto, per i ricorrenti, gli stessi elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», complessivamente considerati, non sarebbero univocamente conducenti nel senso della responsabilità degli imputati, pur essendo gli stessi presenti nei luoghi sia il giorno del loro controllo in loco dalle forze dell'ordine sia quello antecedente (cioè il 22 e il 23 febbraio 2016). Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione nella parte in cui, da un lato, evidenzierebbe l'assenza di strumentazione nella disponibilità degli imputati all'atto del loro controllo nei pressi dell'oleodotto utile per l'esecuzione del foro e, dall'altro, sosterrebbe che gli arnesi ritrovati nella disponibilità degli stessi fossero funzionali alla manomissione dell'oleodotto e allo spillaggio del carburante. A quanto innanzi si aggiungerebbe il travisamento della prova. I giudici di merito avrebbero argomentato anche dal rinvenimento nella disponibilità degli imputati, insieme ad altro materiale idoneo allo spillaggio, anche di un manometro, avente la funzione di impedire il realizzarsi di uno sbalzo della pressione del flusso del liquido nell'oleodotto durante la sottrazione del carburante che avrebbe attivato il sistema d'allarme, laddove, invece, dal processo sarebbe emersa l'introduzione da parte dell'ENI della detta tipologia di allarme solo successivamente ai fatti in oggetto. I giudici di merito avrebbero poi fatto riferimento al rinvenimento di un quinto serbatoio ma a una distanza di circa 2 km dal luogo ove è stato invece rinvenuto il furgone che, celato a circa 800 m dal luogo del praticato foro sull'oleodotto, conteneva altre quattro cisterne. Il rinvenimento del quinto serbatoio, poi, sarebbe avvenuto intorno alle ore 2 della notte mentre il contatto telefonico tra uno degli imputati e altro 2 rumeno sarebbe avvenuto alle ore 2:03, con conseguente illogicità della motivazione nella parte in cui attribuirebbe al contatto telefonico la funzione di avvertire altri correi circa la presenza delle forze dell'ordine in virtù del quale sarebbe stato lasciato in loco il detto serbatoio. Errata sarebbe poi la decisione della Corte di non acquisire tabulati telefonici invece utilizzati in altri procedimenti sempre aventi a oggetto furti di carburante da oleodotti della zona argomentata dall'attuale indisponibilità degli stessi. Ne discenderebbe, infine, da tutto quanto innanzi, l'erronea mancata sussunzione della fattispecie nella previsione di cui all'art. 115 cod. pen., in termini di mero accordo per la commissione di un reato. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. 2. Come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 4 e 5), il ricorso è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.1. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi la manifesta infondatezza dei dedotti vizi motivazionali. La Corte territoriale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti quindi non si confrontano, ha fatto riferimento al rinvenimento nella disponibilità degli imputati, oltre alle chiavi del furgone nascosto nei luoghi dei fatti, di materiale volto alla manomissione dell'oleodotto al fine di rendere possibile lo spillaggio del carburante, tramite il foro ivi già praticato, con conseguente irrilevanza, secondo il non manifestamente illogico percorso argomentativo della sentenza, del mancato rinvenimento nella disponibilità dei SF e AN di strumenti per l'esecuzione del detto foro. Perimenti dicasi circa l'assunta incompatibilità tra le tempistiche del rinvenimento del quinto serbatoio, circa alle ore 2 di notte e a 2 km di distanza dal furgone, e il contatto telefonico con altro soggetto albanese, difatti collocato alle ore 2:03 della stessa notte, con quanto ne è peraltro conseguito in termini di mancata acquisizione dei tabulati. Trattasi difatti di distanza temporale, di circa 3 minuti, tale da non rendere manifestamente illogica la motivazione in ragione di una situazione di ovvia assenza di sincronizzazione tra gli orologi delle forze dell'ordine rinvenienti il quinto serbatoio e quelli di cui ai rilievi del contatto telefonico. 3 2.2. Ne consegue in sintesi dunque che, le deduzioni dei ricorrenti, nella marginale parte in cui non si sostanziano nella mera reiterazione dei motivi d'appello, oltre a non cogliere la ratio sottesa alla decisione, sono inammissibili anche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzandosi quali motivi diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali, peraltro parcellizzando la valutazione invece globale degli elementi probatori effettuata dai giudici di merito, si prospettano anche erronee valutazioni probatorie dei giudicanti, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 2.3. A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, i ricorrenti si limitano difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa, in particolare in termini di integrazione di un mero accordo ex art. 115 cod. pen. Il detto ultimo profilo, che argomenta in termini meramente ipotetici nonché, come detto, fondati su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione;
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e 4 non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione;
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Segue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, Eni s.p.a., che si liquidano in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile ENI s.p.a. che si liquidano in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso il 20 dicembre 2022 igli n (3re Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SCAGLIA FEDERICO MARIA, del foro di MILANO, in difesa della parte civile ENI s.p.a., che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso e della condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali (con deposito di conclusioni e nota spese); udito l'avvocato MENCOBELLO ANTONIO, del foro di TORINO, in difesa degli imputati HI RI AB e IA AN che ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso congiunto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5621 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di DR GA SF e AN AN per il reato di tentato furto pluriaggravato di carburante da un oleodotto di proprietà dell'ENI s.p.a., da realizzarsi mediante spillatura, e successivo collocamento in cinque cisterne della capienza di 1.000 litri ciascuna, da eseguirsi all'esito di un foro già praticato sul citato oleodotto idoneo al travaso in ragione dell'applicazione di tubi in ferro, raccordi, puntali e valvole;
fattispecie non consumata in ragione del sopraggiungere in loco delle forze dell'ordine in tempo di notte. 2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc, pen.), con il quale si deducono violazioni di legge oltre che l'omessa motivazione e vizio motivazionale cumulativo, anche in termini di travisamento della prova. Ci si duole, in particolare, della mera apparenza motivazionale supportante l'iter logico-giuridico sotteso al rigetto dei motivi d'appello in quanto, per i ricorrenti, gli stessi elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», complessivamente considerati, non sarebbero univocamente conducenti nel senso della responsabilità degli imputati, pur essendo gli stessi presenti nei luoghi sia il giorno del loro controllo in loco dalle forze dell'ordine sia quello antecedente (cioè il 22 e il 23 febbraio 2016). Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione nella parte in cui, da un lato, evidenzierebbe l'assenza di strumentazione nella disponibilità degli imputati all'atto del loro controllo nei pressi dell'oleodotto utile per l'esecuzione del foro e, dall'altro, sosterrebbe che gli arnesi ritrovati nella disponibilità degli stessi fossero funzionali alla manomissione dell'oleodotto e allo spillaggio del carburante. A quanto innanzi si aggiungerebbe il travisamento della prova. I giudici di merito avrebbero argomentato anche dal rinvenimento nella disponibilità degli imputati, insieme ad altro materiale idoneo allo spillaggio, anche di un manometro, avente la funzione di impedire il realizzarsi di uno sbalzo della pressione del flusso del liquido nell'oleodotto durante la sottrazione del carburante che avrebbe attivato il sistema d'allarme, laddove, invece, dal processo sarebbe emersa l'introduzione da parte dell'ENI della detta tipologia di allarme solo successivamente ai fatti in oggetto. I giudici di merito avrebbero poi fatto riferimento al rinvenimento di un quinto serbatoio ma a una distanza di circa 2 km dal luogo ove è stato invece rinvenuto il furgone che, celato a circa 800 m dal luogo del praticato foro sull'oleodotto, conteneva altre quattro cisterne. Il rinvenimento del quinto serbatoio, poi, sarebbe avvenuto intorno alle ore 2 della notte mentre il contatto telefonico tra uno degli imputati e altro 2 rumeno sarebbe avvenuto alle ore 2:03, con conseguente illogicità della motivazione nella parte in cui attribuirebbe al contatto telefonico la funzione di avvertire altri correi circa la presenza delle forze dell'ordine in virtù del quale sarebbe stato lasciato in loco il detto serbatoio. Errata sarebbe poi la decisione della Corte di non acquisire tabulati telefonici invece utilizzati in altri procedimenti sempre aventi a oggetto furti di carburante da oleodotti della zona argomentata dall'attuale indisponibilità degli stessi. Ne discenderebbe, infine, da tutto quanto innanzi, l'erronea mancata sussunzione della fattispecie nella previsione di cui all'art. 115 cod. pen., in termini di mero accordo per la commissione di un reato. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. 2. Come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 4 e 5), il ricorso è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.1. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi la manifesta infondatezza dei dedotti vizi motivazionali. La Corte territoriale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti quindi non si confrontano, ha fatto riferimento al rinvenimento nella disponibilità degli imputati, oltre alle chiavi del furgone nascosto nei luoghi dei fatti, di materiale volto alla manomissione dell'oleodotto al fine di rendere possibile lo spillaggio del carburante, tramite il foro ivi già praticato, con conseguente irrilevanza, secondo il non manifestamente illogico percorso argomentativo della sentenza, del mancato rinvenimento nella disponibilità dei SF e AN di strumenti per l'esecuzione del detto foro. Perimenti dicasi circa l'assunta incompatibilità tra le tempistiche del rinvenimento del quinto serbatoio, circa alle ore 2 di notte e a 2 km di distanza dal furgone, e il contatto telefonico con altro soggetto albanese, difatti collocato alle ore 2:03 della stessa notte, con quanto ne è peraltro conseguito in termini di mancata acquisizione dei tabulati. Trattasi difatti di distanza temporale, di circa 3 minuti, tale da non rendere manifestamente illogica la motivazione in ragione di una situazione di ovvia assenza di sincronizzazione tra gli orologi delle forze dell'ordine rinvenienti il quinto serbatoio e quelli di cui ai rilievi del contatto telefonico. 3 2.2. Ne consegue in sintesi dunque che, le deduzioni dei ricorrenti, nella marginale parte in cui non si sostanziano nella mera reiterazione dei motivi d'appello, oltre a non cogliere la ratio sottesa alla decisione, sono inammissibili anche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzandosi quali motivi diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali, peraltro parcellizzando la valutazione invece globale degli elementi probatori effettuata dai giudici di merito, si prospettano anche erronee valutazioni probatorie dei giudicanti, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 2.3. A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, i ricorrenti si limitano difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa, in particolare in termini di integrazione di un mero accordo ex art. 115 cod. pen. Il detto ultimo profilo, che argomenta in termini meramente ipotetici nonché, come detto, fondati su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione;
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e 4 non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione;
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Segue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, Eni s.p.a., che si liquidano in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile ENI s.p.a. che si liquidano in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso il 20 dicembre 2022 igli n (3re Il Presidente