Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
Il principio per cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicabilità, uno stato di detenzione in atto, non va inteso come valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Ne consegue che è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata presentata da condannato che, dopo avere trascorso un apprezzabile periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non sia stato ancora sottoposto all'esecuzione della pena residua. (Fattispecie relativa ad annullamento di provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva "de plano" dichiarato inammissibile un'istanza di liberazione anticipata presentata, in relazione a un periodo di oltre due anni e mezzo trascorso in custodia cautelare, da persona non ancora raggiunta da ordine di esecuzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 24.11.1998
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.5831
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.23681/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) AS IA OS n. il 28.05.1956
avverso decreto del 13.04.1998 del PRESIDENTE del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. STEFANO CAMPO lette le conclusioni del P.G. Dr. Fulvio UCCELLA, il quale chiede l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania;
OSSERVA:
1. Con decreto in data 13 aprile 1998 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania dichiara inammissibile, per carenza dei presupposti di legge, l'istanza di AS AR RO diretta all'applicazione del beneficio della liberazione anticipata per il periodo dal 9.11.1994 al 20.5.1997 trascorso in custodia cautelare, rilevando che la misura alternativa richiesta, ai sensi dell'art. 54 della legge 26.7.1975 n. 354, è applicabile soltanto al condannato definitivo che, in tale qualità, abbia scontato, anche se in minima parte, la pena irrogatagli all'interno di una struttura penitenziaria.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, la quale deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario), asserendo che, ai fini dell'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata, andava anche presa in considerazione il periodo trascorso in detenzione cautelare, nel corso del quale aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha di già affermato (cfr., Sez, I, 14.3.1998 (c.c. 23.2.1998), ric. Ambrosi, mass. n. 210.024; idem, 5.6.1997 (c.c. 28.4.1997), ric. p.g. in proc. Falcone, mass. n. 207.678) che il principio per cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicabilità, uno stato di detenzione in atto, non va inteso come valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini.
Ne discende che è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale - come nella specie che ci occupa - dopo avere trascorso un apprezzabile periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non sia stato ancora sottoposto all'esecuzione della pena residua. Altrimenti opinandosi, infatti, si verrebbe a valutare in maniera diversa, violandosi quindi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, il periodo di carcerazione cautelare divenuto, senza soluzione di continuità, parte della pena inflitta posta in esecuzione e quello, parimenti parte della pena irrogata una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, ma con detenzione interrottasi per temporanea cassazione della custodia a titolo cautelare prima della pronuncia irrevocabile. E poiché è massima consolidata di diritto che, tra le possibili interpretazioni di una norma, deve essere privilegiata quella conforme ai principi costituzionali, a soluzione sopra indicata è quella che deve essere adottata nel caso di specie.
Il decreto impugnato deve, quindi, essere annullato, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p. senza rinvio, in quanto emesso al di fuori dei casi - manifesta infondatezza dell'istanza per difetto delle condizioni di legge ovvero mera riproposizione di istanza già respinta - tassativamente previsti dall'art. 666 co. 2^ c.p.p. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania, perché provveda all'esame dell'istanza dell'interessata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999