Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5831
CASS
Sentenza 24 novembre 1998

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Il principio per cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicabilità, uno stato di detenzione in atto, non va inteso come valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Ne consegue che è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata presentata da condannato che, dopo avere trascorso un apprezzabile periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non sia stato ancora sottoposto all'esecuzione della pena residua. (Fattispecie relativa ad annullamento di provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva "de plano" dichiarato inammissibile un'istanza di liberazione anticipata presentata, in relazione a un periodo di oltre due anni e mezzo trascorso in custodia cautelare, da persona non ancora raggiunta da ordine di esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5831
    Data del deposito : 24 novembre 1998

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