Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta "riforma Biagi"), in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2005, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 30/11/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1812
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 043854/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH IE, N. IL 13/08/1964;
2) TT NA, N. IL 13/08/1964;
avverso SENTENZA del 06/06/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. MARCHETIELLO Sergio che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore del responsabile civile, Avv. VIERI Enrico Fabiani, e il difensore dell'imputato, Avv. MARESCA Francesco, per i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 12/04/2002 il Tribunale di Firenze dichiarava CH UI colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., comma 2 e 3 in danno di RE CO e lo condannava alla pena di Euro
500,00 di multa nonché, in solido con il responsabile civile Maboteck s.p.a., già Maboteck s.r.l., al risarcimento dei danni in favore dalle costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale di Euro 7.000,00, ed alla rifusione delle spese dalla stessa parte civile sostenute, da distrarsi in favore del difensore.
Si trattava di un infortunio sul lavoro nel quale era rimasto coinvolto l'RE.
Questi era caduto al suolo da una altezza di circa 10 metri mentre era intento a rimuovere da un ponteggio un piano di calpestio. L'incidente si era verificato perché la parte lesa era persona non pratica del lavoro e non usava la cintura di sicurezza. L'RE, al momento dei fatti, si trovava in un cantiere in cui la Società Fisarco doveva costruire alcuni edifici. Questa società aveva subappaltato l'esecuzione dei lavori alla D.S.G. s.r.l. la quale aveva dato in appalto alla ditta Maboteck s.r.l. la fornitura, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi nel cantiere edile di cui sopra. La Maboteck, da parte sua, secondo la ricostruzione, aveva subappaltato il montaggio e lo smontaggio di alcuni ponteggi con due contratti datati 21/10/1997 alla Edil 95 s.r.l., di cui era legale rappresentante Giovanni IA, ed alla società S.G. di IA Giovanni e C. s.n.c.
Il CH era stato riconosciuto responsabile dell'evento in qualità di legale rappresentante della Maboteck. La colpa del CH, come indicato nella contestazione, era consistita in negligenza, imprudenza ed in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 36 perché aveva incaricato l'RE, assunto due giorni prima, di rimuovere il piano di calpestio.
A seguito di impugnazione dell'imputato, del responsabile civile e della parte civile, la Corte di appello di Firenze in data 06/06/2003, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aumentava l'ammontare della provvisionale concessa alla parte civile medesima a 25.000,00 Euro, confermando nel resto la decisione gravata.
I giudici di appello condividevano le conclusioni del Tribunale secondo cui la responsabilità del CH andava riconosciuta perché era stata ritenuta la sussistenza di una interposizione fittizia di prestazioni di mano d'opera. Al riguardo, il collegio rilevava che nella specie il ponteggio da smontare era di proprietà della Maboteck, e non delle società del IA, Edil 95 e S.G. di IA Giovanni e C. S.n.c., e che nella disponibilità della Maboteck era pure la gru usata per le operazioni di smontaggio. Essa forniva pure acqua e luce. I capitali e le macchine, quindi, erano della società subappaltante in quanto solo le chiavi inglesi di cui erano dotati gli operai non appartenevano alla Maboteck. Per i giudici, la prova di un rapporto diretto tra questa società e la parte lesa era data dal fatto che quest'ultima era stata, una volta, accompagnata a casa dal CH, dalle dichiarazioni del teste AP secondo il quale, quando l'RE si trovava in ospedale dopo l'infortunio, aveva sentito che il lavoratore pronunciava la parola Moboteck che non avrebbe avuto ragione di menzionare se fosse stato alle dipendenze del IA. Vi erano, inoltre, le dichiarazioni del teste AR che aveva ammesso di essere andato con il TT, presidente della Maboteck, in casa del IA, ove non avrebbero avuto ragione di recarsi se non vi fosse stato alcun rapporto tra la Maboteck e l'infortunato. Se ne doveva concludere per l'esistenza di una interposizione fittizia di prestazioni lavorative con conseguente simulazione dei contratti di subappalto tra la Maboteck e il IA. Ciò perché le società subappaltatrici del IA impiegavano capitali, energia e macchine della Maboteck e, da parte loro, fornivano solo mano d'opera e, quindi, non assumevano alcun rischio di impresa.
Per i giudici, poi, era da considera re che, come accertato, il teste AD, direttore dei lavori per conto della Fisarco, aveva allontanato, prima dell'incidente, il IA perché la U.S.L. aveva contestato il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza. L'episodio, secondo il collegio, non poteva non essere conosciuto dalla Maboteck e avrebbe dovuto portare questa a rilevare l'inadempienza del IA, se i contratti non fossero stati simulati. Comunque, per la corte territoriale, quanto evidenziato dimostrava che il CH, nella qualità, non si era adoperato per fare rispettare la normativa antinfortunistica.
Nell'interesse del CH e del responsabile civile era presentato ricorso per Cassazione dai difensori. Si deduceva inosservanza dell'art. 521 c.p.p. non essendo stata sviluppata in ordine alla successiva ipotizzata interposizione di mano d'opera alcuna difesa in quanto la stessa si era svolta per contestare la titolarità del rapporto di lavoro con l'RE instauratosi successivamente a quello originario con il IA. Si evidenziava, poi, mancanza di motivazione in ordine al diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Si sottolineava pure illogicità della motivazione non essendovi stata alcun pronuncia in ordine alla sanzione prevista per la condotta vietata dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 36. Si rilevava poi che la L. n. 1369 del 23 ottobre 1960 era stata abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, lett. c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I gravami sono infondati e vanno rigettati.
Quanto alla prima doglianza, correttamente i giudici hanno escluso la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in quanto, comunque, nel dibattimento di primo grado si era a lungo discusso se l'RE fosse o meno legato da rapporto di lavoro al IA ovvero alla Maboteck con contraddittorio e possibilità di difesa sul punto, e quindi sull'oggetto dell'addebito, da parte dell'imputato e del responsabile civile. Ed invero, avendo i ricorrenti contestato il rapporto di lavoro diretto, vi è stata, per effetto di ciò, una disamina degli atti, in particolare dei contratti, a seguito della quale, è stata fornita dal collegio una lettura ed interpretazione degli stessi, con un accertamento, attinente al merito dei fatti, dell'esistenza di una simulazione in quanto non vi era stato un subappalto con trasferimento del rischio di impresa sul IA, ma un appalto di prestazioni lavorative. Non può, conseguentemente, ravvisarsi una mutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato acclarato attraverso la stessa prospettazione fatta dal prevenuto di elementi volti a contestare la titolarità del rapporto di lavoro con l'RE. In tale ipotesi, l'imputato si fa carico del suo assunto ed in relazione al diverso fatto prospettato appronta le sue difese.
Quanto all'ulteriore doglianza, va detto che il collegio ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in quanto ha ritenuto le prove indicate dall'imputato generiche e riguardanti aspetti non idonei a modificare il riconoscimento di responsabilità. Non sussiste, quindi, il dedotto vizio motivazionale, avendo i giudici giustificato in maniera adeguata il loro convincimento con riferimento alla non necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed alla conseguente possibilità di decidere allo stato degli atti, tenuto anche conto che la detta rinnovazione in grado di appello costituisce un fatto eccezionale.
Corretto, poi, è stato il rilievo della corte del merito che la pena inflitta riguardava il solo delitto di lesioni colpose. Ed infatti, nessuna sanzione poteva essere irrogata per le violazioni del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 36 in quanto indicate nel capo di imputazione come elemento di colpa specifica, e non già contestati come reati autonomi Stesse considerazioni vanno fatte con riguardo alla ritenuta interposizione fittizia di mano di opera.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, va precisato che il D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha abrogato la L. 3 ottobre 1960, n. 1369, ma non la fattispecie di cui all'art. 1 della legge medesima la quale resta punibile ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18 (cosiddetta riforma Biagi) in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dai casi consentiti. Il detto decreto legislativo riproduce formalmente il regime sanzionatorio già previsto dalla precedente legislazione. Peraltro, ritenere il disposto della L. 1960 n. 1369, art. 1 abrogato dall'art. 18 menzionato costituisce interpretazione in contrasto con la legge delega la quale ha indicato al legislatore delegato la sanzione penale quale previsione da adottare per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata. Ne deriva la riconducibilità delle condotte vietate di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previste come reato dalla L. n. 1369, artt. 1 e 2 alla nuova fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 18 (Cass. Sez. 3, Sent. 3058 del 14/07/2004; Sez. 3, Sent. 30135 del 09/07/2004; Sez. F., Sent. 4616 del 29/11/2004; Sez. 3, Sent. 1233 dell'1/04/2005). Al rigetto dei gravami consegue la condanna del CH e del TT, nella qualità di Presidente di Mabotech s.p.a., responsabile civile, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute in questi grado del giudizio dalla parte civile RE CO che sono liquidate in Euro 2.324,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile RE CO che liquida in complessivi Euro 2.324,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006