Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata (art. 32, comma 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
764 /1 1 1823 N. Sent. N. 11663/2010 Reg. Gen.
?? C.C. del 2.12.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
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composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuliana Ferrua Presidente
Alfredo María Lombardi Consigliere
.. NN Amoroso 66 Elisabetta Rosi 66 Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Di Meglio, difensore di fiducia di CO NN
TA, n. a Barano d'Ischia il 5.8.1938, avverso l'ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di
Appello di Napoli, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire e ripristinare dello stato dei luoghi emessa in data 29.7.2008 dalla
Procura Generale della Repubblica in esecuzione dell'analogo ordine contenuto nella sentenza di condanna del CO emessa dalla medesima Corte di Appello in data 1.4.2005, divenuta irrevocabile.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da CO NN TA, di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire e ripristinare dello stato dei luoghi emessa in data 29.7.2008 dalla
Procura Generale della Repubblica in esecuzione dell'analogo ordine contenuto nella sentenza di condanna del CO emessa dalla medesima Corte di Appello in data 1.4.2005, divenuta irrevocabile.
E' stato, poi, rilevato che il manufatto di cui alla contestazione è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico e, pertanto, la richiesta di condono presentata dall'interessato, ai sensi della L. n.
724/94, non è suscettibile di accoglimento, potendo essere sanati nelle aree sottoposte a vincolo, ai :
sensi dell'art. 32 del DL. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, esclusivamente gli abusi minori, rappresentati dagli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro conservativo, categorie nel cui ambito non è inquadrabile il manufatto realizzato, secondo quanto accertato dalla sentenza divenuta irrevocabile.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del CO, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 32, commi 25 e ss., del DL. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03, degli art. 32, 33 e 44 della L. n. 47/85, nonché l'impropria applicazione della L. n. 724/1994 e vizi della motivazione.
In sintesi, si deduce che l'ordinanza impugnata ha fatto erroneamente riferimento al condono edilizio previsto dalla L. n. 724/1994, mentre la domanda di condono è stata presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 32 del DL. n. 269/2003, convertito in L n. 326/2003.
Si sostiene che ai sensi della disposizione citata sono, in ogni caso, suscettibili di sanatoria anche nelle zone vincolate gli abusi minori, quali gli interventi di manutenzione straordinaria, nel cui novero rientrano i lavori eseguiti dal CO.
Si aggiunge che il manufatto oggetto dell'intervento, secondo la relazione peritale allegata all'istanza ed ignorata dal giudice dell'esecuzione, è costituito da una palificazione in legno coperta da una tettoia, aperta sui lati ed annessa ad un fabbricato preesistente, sicché la stessa costituisce pertinenza di tale immobile.
Si contesta infine l'esistenza di un vincolo paesaggistico sul territorio del Comune di Barano
d'Ischia che determini la inedificabilità assoluta, essendo venuti meno i vincoli imposti dalla L. n.
431/85, sostituiti da quelli previsti dal Piano Paesistico, di cui il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 38
e 44 della L. n. 47/85.
Si deduce che la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento degli oneri dovuti, di cui il Comune ha attestato la congruità, determina la sospensione dei procedimenti penali in corso e di quelli esecutivi, sicché il giudice dell'esecuzione, prendendo atto della documentazione prodotta dall'istante avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura Generale della Repubblica. Si aggiunge che ai sensi dell'art. 32, comma 36, della L. ha
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n. 326/2003 il pagamento delle somme dovute ed il decorso di 36 mesi determina l'estinzione del reato e delle sanzioni applicate.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 7 della L. n. 47/85, come sostituito dall'art. 31, comma 9, del DPR n. 380/2001, e vizi di motivazione dell'ordinanza.
Si osserva che l'imputato è stato condannato per i soli reati di cui ai capi a) e c) dell'imputazione, mentre è stato assolto dal reato per la violazione paesaggistica di cui al capo d), e che nei suoi confronti è stato emesso solo un ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, peraltro non previsto dall'art. 7 della L. n. 47/85.
Si deduce, quindi, che la Procura Generale della Repubblica non poteva ingiungere, in esecuzione della sentenza di condanna, oltre alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi anche la demolizione del manufatto realizzato;
che la Corte territoriale ha erroneamente confermato l'ingiunzione nei termini citati.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si reitera la denuncia di violazione ed errata applicazione dell'art. 7 della L. n. 47/85.
Si deduce che l'ordine di demolizione deve essere eseguito solo nel caso in cui la demolizione non sia stata altrimenti disposta ovvero di inerzia della pubblica amministrazione.
Si sostiene che nel caso in esame, invece, vi è stata la volontaria scelta della pubblica amministrazione, a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio, di attenderne l'esito, sicché nella specie difettava il presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente, in punto di suscettibilità di sanatoria del manufatto abusivo, in applicazione del condono edilizio di cui all'art. 32, commi 25 e ss., del DL. n. 269/2003, convertito in L. n.
326/2003, ha fondato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi su un presupposto di fatto afferente alla natura del manufatto abusivo (opera pertinenziale) e dei lavori eseguiti dal CO (di manutenzione straordinaria), che è in contrasto con l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo, trattandosi invece della realizzazione di un manufatto per la cui esecuzione occorreva il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica.
Sicché il giudice dell'esecuzione, a parte l'errato riferimento al condono edilizio di cui alla L. n.
724/94 (che peraltro era più favorevole), ha correttamente escluso la suscettibilità di sanatoria dell'opera di cui si tratta in applicazione delle disposizioni citate, trattandosi di nuova costruzione realizzata in zona vincolata e, peraltro, non ad uso residenziale.
Alla luce dei citati rilievi in punto di diritto va osservato che a nulla rileva, nel caso in esame, la presentazione della domanda di condono ed il pagamento degli oneri da parte dell'istante. (cfr. per tutte sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano, RV 239606)
3 E' appena il caso di rilevare, poi, che il silenzio assenso invocato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 37, della L. n. 326/2003, esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ipotesi di domanda di condono che corrisponda ai requisiti previsti dalla medesima legge.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte in materia inoltre il potere-dovere della autorità giudiziaria di porre in esecuzione l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è del tutto autonomo rispetto a quello esercitato dalla pubblica amministrazione ed incontra un limite solo nella concreta emanazione di provvedimenti da parte dell'ente locale con i quali la demolizione del manufatto abusivo si ponga in insanabile contrasto.
Va infine osservato che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che nel caso in esame è stato disposto con la sentenza della Corte territoriale, divenuta irrevocabile, costituisce un quid pluris rispetto all'ordine di demolizione, comportando l'obbligo da parte del condannato non solo di rimuovere le opere abusive ma anche di ripristinare i luoghi come erano prima dell'intervento edilizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2.12.2010.
IL PRESIDENTE ар IL CONSIGLIERE RELATORE byp 7. DEPOSITATA IN CANCELLERIA NCELLIERE IL D/
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