Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06704/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6704 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG B4F408C51C da Edil San Felice s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Tangenziale di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a. dell’Avviso di revoca in autotutela della “ Gara Europea a procedura aperta per l’appalto di un accordo quadro per il servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione di Tangenziale di Napoli s.p.a .”, Tender 650 – CIG B22170FD8F, inoltrato alla ricorrente in data 19.11.2024;
b. del provvedimento con il quale la Tangenziale di Napoli s.p.a. ha determinato di revocare in autotutela la gara di cui alla lettera che precede;
c. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente il 30\1\2025, per l’annullamento:
a. del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale di appalto e di tutti gli allegati relativi alla nuova gara analoga indetta dalla stazione appaltante e contrassegnata da CIG B4F408C51C;
b. del Disciplinare di gara, e in particolare dei suoi articoli 7.2 e 7.3;
c. degli atti, sconosciuti negli estremi e ove esistenti, con i quali è stata adottata la decisione di indire la nuova procedura;
d. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tangenziale di Napoli s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. BI Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato la società Edil San Felice s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la revoca in autotutela della “ Gara Europea a procedura aperta per l’appalto di un accordo quadro per il servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione di Tangenziale di Napoli S.p.A. ”, provvedimento comunicato in data 19.11.2024.
La ricorrente ha dedotto che:
- con determina a contrarre n. 2024/43 del 15.05.2024 la Tangenziale di Napoli s.p.a. aveva indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento, in accordo quadro, del servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione della Tangenziale di Napoli s.p.a., tratta autostradale A56, individuata con il numero Tender 650 – CIG B22170FD8F;
- la pubblicazione era avvenuta in data 19.06.2024, ed il termine di presentazione delle offerte era stato fissato per la data del 23.07.2024;
- alla procedura partecipavano la società ricorrente e altri due operatori economici;
- in data 19.11.2024, tuttavia, a distanza di cinque mesi dall’indizione della gara, la stazione appaltante, rappresentando che “ a seguito dell’indizione della procedura di gara – anche in ragione delle richieste di proroga del termine di presentazione delle offerte pervenute alla scrivente Stazione appaltante – è emerso che alcuni dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dalla lex specialis nonché alcuni criteri di valutazione recati dal menzionato allegato appaiono sovradimensionati rispetto al contratto oggetto di affidamento e/o eccessivamente stringenti e, come tali, idonei a limitare in maniera eccessiva il novero dei possibili partecipanti alla procedura di gara ”, ha comunicato la revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, della relativa procedura e di tutti gli atti correlati.
La ricorrente con la propria impugnativa ha lamentato l’illegittimità della revoca, sostenendo l’insussistenza dei presupposti dell’esercizio dell’autotutela.
Si è costituita in giudizio la resistente Tangenziale di Napoli s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto, essendo la revoca intervenuta ancor prima della attribuzione dei punteggi e della individuazione della migliore offerta, difetterebbe in capo alla ricorrente una posizione soggettiva differenziata e qualificata tale da poter fondare una concreta aspettativa giuridicamente tutelata al favorevole esito procedimentale.
Con i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2025 la ricorrente ha poi esteso l’impugnativa al Bando di indizione della nuova gara (pubblicato in data 24.12.2024 nella G.U. S: 250/2024) e relativi Disciplinare e Capitolato speciale, unitamente a tutti gli allegati relativi, quindi, alla “ Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione di Tangenziale di Napoli ”, Tender 706 – CIG B4F408C51C.
La resistente Tangenziale di Napoli ha eccepito l’inammissibilità anche di tali motivi aggiunti, in quanto volti a censurare un bando sebbene le clausole impugnate non fossero immediatamente lesive, non impedendo esse affatto la partecipazione alla gara (la quale era stata anzi ampliata).
Nel merito la resistente ha sostenuto infine l’infondatezza degli stessi motivi aggiunti.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica di trattazione del giorno 11 marzo 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato la revoca in autotutela della “ Gara Europea a procedura aperta per l’appalto di un accordo quadro per il servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione di Tangenziale di Napoli s.p.a. ”, premettendo di avere presentato domanda di partecipazione a tale gara.
2.1. In via preliminare, occorre esaminare il rilievo di inammissibilità formulato dall’Amministrazione resistente, secondo cui, essendo intervenuta la revoca prima dell’eventuale aggiudicazione, non sussisterebbe la legittimazione attiva della ricorrente, in capo alla quale farebbe difetto una posizione soggettiva differenziata e qualificata.
Il Collegio ritiene che l’eccezione non possa essere accolta. La ricorrente infatti è titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata, derivante dall’aver proposto una domanda di partecipazione alla gara, cui peraltro ha partecipato un numero assai ristretto di concorrenti (tre operatori economici), sobbarcandosi il relativo onere economico.
Da qui la sua legittimazione a contestare in giudizio l’atto con cui la stessa procedura è stata poi ritirata.
2.2. Venendo al merito del ricorso introduttivo, la ricorrente con il suo primo motivo ha lamentato uno sviamento di potere in quanto la revoca, per profili attinenti all’indizione della gara, sarebbe intervenuta a distanza di cinque mesi dall’inizio della procedura, ossia quando si era ormai giunti alla fase di valutazione delle offerte.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d’ufficio, non è contenuto entro predeterminati limiti temporali fissati a monte dal legislatore, per cui non è dirimente che la revoca sia intervenuta dopo cinque mesi dall’indizione della gara.
Peraltro, l’iniziativa di autotutela nella specie non è avvenuta neppure nell’imminenza di un’aggiudicazione, essendo intervenuta nella fase di valutazione delle offerte ancor prima della attribuzione dei relativi punteggi, e quindi prima che venisse individuato il miglior offerente ai fini della successiva aggiudicazione, non essendo pertanto maturato alcun particolare affidamento sull’aggiudicazione.
2.3. Con il secondo motivo del ricorso è lamentato un vizio di motivazione del provvedimento di autotutela.
Anche questa censura è infondata.
Nel provvedimento di revoca è contenuta una motivazione sufficiente, dal momento che questa rende adeguatamente conto dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela, richiamando l’interesse pubblico alla massima partecipazione e il principio del favor partecipationis : considerazioni sulla cui base l’Amministrazione in modo non irragionevole ha giustificato la scelta di ritirare il bando al fine di indire una nuova gara connotata dalla previsione di più ampi requisiti di partecipazione, come tali idonei a favorire la partecipazione anche di piccole e medie imprese.
2.4. Con il terzo motivo, diretto allo sviluppo del precedente, la ricorrente ha sostenuto che non sussistesse alcun sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica recati dal bando oggetto di revoca, come invece affermato nel provvedimento impugnato.
E con il quarto motivo è lamentata l’illegittimità del provvedimento di revoca in quanto il fine, da questo dichiarato, di ampliare la partecipazione alla gara era già adeguatamente assicurato in partenza dai criteri di valutazione del bando revocato, i quali non risulterebbero né sovradimensionati né eccessivamente stringenti, e neppure lesivi dei principi posti a tutela della concorrenza e del mercato.
Anche tali due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
Premesso che la Stazione Appaltante ha il potere discrezionale di fissare caso per caso i requisiti di capacità tecnico-professionale, a condizione che essi siano funzionali alla migliore esecuzione del contratto e al perseguimento dell’interesse pubblico, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame l’Amministrazione ha congruamente illustrato l’esigenza una di maggiore apertura partecipativa della gara, con la partecipazione anche di imprese di dimensioni più piccole. Né sono stati dimostrati profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà a carico della discrezionale valutazione critica svolta dall’Amministrazione, re melius perpensa , sull’adeguatezza dei requisiti inizialmente prescelti per la gara oggetto di discussione.
Peraltro l’intento di ampliare la partecipazione, posto a fondamento del provvedimento di revoca, risulta tutt’altro che irragionevole alla luce del disposto dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale impone alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale, sempre “ tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese ”.
A conferma che l’intenzione dell’Amministrazione revocante fosse proprio quella di ampliare la partecipazione alla gara, inizialmente sacrificata dalla presenza di requisiti, quelli del bando revocato, troppo stringenti, torna utile il confronto tra le previsioni del bando revocato e quelle del nuovo bando. Mentre sui requisiti di idoneità professionale non vi è stata alcuna significativa modifica, va evidenziato che la stazione appaltante nella nuova gara, al fine di ampliare la partecipazione degli operatori economici, ha sensibilmente modificato i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica- professionale di cui ai commi 7.2. e 7.3. del Disciplinare.
In particolare, nella gara annullata era richiesto il requisito della “ Esecuzione negli ultimi tre anni di attività o servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (servizi di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere su strade di tipo “A” o “B” come definite nel “Codice della strada), per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore al 30 % IVA
esclusa ”), da applicarsi a una base d’asta pari ad € 10.500.000,00 IVA esclusa.
Ora, tale requisito in modo non irragionevole è stato ritenuto sovradimensionato rispetto all’oggetto del contratto. E coerentemente, nella nuova gara, è stato richiesto il requisito della esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto avente ad oggetto attività o servizi analoghi (servizi di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere su strade di tipo “A” o “B” come definite nel “Codice della strada”) per un importo minimo (IVA esclusa) stavolta indicato come pari ad € 1.900.000,00.
È quindi evidente che nella nuova gara, coerentemente con le motivazioni espresse nel provvedimento di revoca, il requisito è stato reso meno stringente, così da favorire la partecipazione anche delle imprese più piccole.
Del tutto analogamente, inoltre, il requisito del fatturato globale maturato nel triennio precedente, requisito che nella gara revocata era pari a €. 20.000.000,00 IVA esclusa, un importo che la stazione appaltante anche in questo caso, nell’esercizio dell’autotutela, ha non irragionevolmente reputato sovradimensionato, nella nuova gara è stato sostituito dalla richiesta di un fatturato globale del triennio precedente di importo notevolmente inferiore, pari a €.6.300.000,00 IVA esclusa, in una logica di favor di maggiore partecipazione.
Le censure esaminate sono quindi infondate.
2.5. Con il quinto motivo parte ricorrente ha lamentato l’assenza dei presupposti dell’esercizio del potere di revoca, in quanto non vi sarebbero stati sopravvenuti motivi di interesse pubblico, né si sarebbe registrato un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, e, infine, nemmeno sarebbe stata svolta una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Anche questo conclusivo mezzo è privo di pregio.
Nell’impugnato provvedimento di revoca la stazione appaltante ha congruamente motivato in ordine alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario, avendo rilevato, appunto, che alcuni requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dalla lex specialis risultavano sovradimensionati rispetto all’oggetto del contratto, e comunque erano troppo restrittivi, sì da ridurre in modo significativo la platea dei potenziali partecipanti alla gara.
Per queste ragioni, atteso altresì che la procedura era ancora nella fase di valutazione delle offerte, non erano stati ancora attribuiti i relativi punteggi, e pertanto non vi erano particolari affidamenti maturati, la stazione appaltante, al fine di evitare una compressione artificiosa della concorrenza a svantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese, non irragionevolmente ha deciso di revocare la gara.
L’esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione è dunque immune da vizi di illogicità, irragionevolezza, o di palese vizio di motivazione, per cui non è utilmente censurabile.
2.6. Il ricorso introduttivo è pertanto interamente infondato.
3. Con i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2025 la ricorrente ha poi impugnato il Bando di indizione della nuova gara, il Disciplinare, il Capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati relativi alla nuova “ Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione di Tangenziale di Napoli ”.
La ricorrente, che ha presentato domanda di partecipazione anche per questa successiva gara, prospetta l’illogicità dei “ Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova ” indicati nei punti 7.2 e 7.3 del disciplinare.
L’articolo 7.2 del nuovo disciplinare, rubricato “ requisiti di capacità economica e finanziaria ”, richiede ai fini della partecipazione il possesso di un “ fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a € 6.300.000,00 IVA esclusa ”, mentre, “ Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto ”.
Quanto all’articolo 7.3 dello stesso disciplinare, rubricato “ requisiti di capacità tecnica e professionale ”, esso richiede ai fini partecipativi l’“ Esecuzione negli ultimi tre anni (decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura) di almeno n. 1 (uno) contratto avente ad oggetto attività o servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (servizi di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere su strade di tipo “A” o “B” come definite nel “Codice della strada), di importo minimo (IVA esclusa) pari ad € 1.900.000,00 ”.
3.1. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità di siffatti motivi aggiunti, sostenendo che le clausole con essi impugnate non sarebbero immediatamente escludenti, in quanto non preclusive della partecipazione alla gara della ricorrente, della quale anzi ampliano la possibilità di partecipazione rispetto alla precedente gara; ne discende, secondo il rilievo dell’Amministrazione, che tali clausole della lex specialis non possono essere impugnate immediatamente, ma solo unitamente al loro eventuale atto applicativo che in concreto dovesse pregiudicare la ricorrente.
3.2. Il Collegio ritiene che i motivi aggiunti siano effettivamente inammissibili per difetto di un interesse attuale ad impugnare le regole di gara.
In linea generale, in tutti i casi in cui le contestate previsioni di un bando non abbiano portata immediatamente escludente, e pertanto lesiva, le relative clausole possono e devono essere impugnate a valle, ossia all’esito della gara, unitamente all’atto lesivo dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758; id. 22 novembre 2019, n. 7978): tanto in ragione del principio secondo cui « i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato » (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 4 del 2011).
In questa materia è stato altresì chiarito che la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, e registrarsi in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti (cfr., Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441).
Sono state ritenute pertanto immediatamente lesive, e quindi immediatamente impugnabili, le « clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale » (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 1 del 2003).
Con maggiore dettaglio, « la giurisprudenza ha quindi a più riprese puntualizzato che vanno fatte rientrare nel genus delle "clausole immediatamente escludenti" le fattispecie di:
a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (CdS n. 5671/12);
b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così AP 1/03);
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (CdS n. 980/03);
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (CdS n. 6135/11 e n. 293/15);
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva dell’intero importo dell'appalto: CdS n. 2222/03);
f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (es. quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio 0);
g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (CdS n. 5421/11) » (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 4 del 2018).
Per giurisprudenza costante, simmetricamente, non sono invece immediatamente impugnabili le clausole che rendano solo difficile, ma non impossibile, presentare un’offerta.
Orbene, nel caso di specie il Collegio non ravvisa gli estremi dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara in contestazione.
In primo luogo, la ricorrente non ha lamentato affatto un carattere escludente delle clausole contestate, delle quali lamenta solo l’illogicità.
In secondo luogo, le clausole contestate non risultano certo lacunose o incomprensibili al punto di rendere impossibile presentare l’offerta, come peraltro conferma il fatto che la stessa ricorrente non abba prospettato alcuna difficoltà nel formulare la propria domanda di partecipazione, che risulta regolarmente presentata.
Le stesse clausole non solo non hanno affatto carattere escludente, ma, anzi, rendono meno stringenti i requisiti di partecipazione originariamente recati dal bando poi revocato, avverso il quale la ricorrente non aveva mosso alcuna contestazione.
Per tali ragioni i motivi aggiunti sono inammissibili.
3.3. Solo a d abundantiam, il Collegio aggiunge che i motivi aggiunti sono comunque anche infondati nel merito.
3.3.1. In merito all’impugnato articolo 7.2 del disciplinare, concernente il requisito del “ fatturato globale maturato”, la ricorrente prospetta la sua illogicità alla luce del disposto dell’articolo 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (nel testo ratione temporis applicabile, cioè quello anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 209 del 2024), in base al quale: “ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto ”. Secondo parte ricorrente, dato che l’importo a base di gara è stato fissato in € 10.500.000,00, il richiesto fatturato globale nel triennio precedente di € 6.300.000,00 non sarebbe in linea con il citato dato normativo, e sarebbe di importo inferiore a quello a base di gara.
La censura è priva di base.
Il citato art. 100 c. 11 d.lgs. n. 36 del 2023, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che la stazione appaltante possa richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, e con ciò prevede quindi un limite soltanto massimo, e non anche un limite minimo. Ne consegue che non viola tale norma il citato art. 7.2 del disciplinare nel punto in cui richiede un fatturato di importo inferiore a tale soglia massima, risultando esso del tutto coerente, inoltre, con l’intento, dichiarato nel precedente atto di revoca, di ampliare la platea dei partecipanti favorendo le piccole e medie imprese.
Peraltro, la previsione dell’importo di € 6.300.000, calcolato sulla base del triennio precedente alla pubblicazione del bando, non risulta affatto irragionevole e sproporzionata, considerando che l’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 10.500.000 su base, giova sottolinearlo, quadriennale.
Profili di irragionevolezza vanno infine esclusi anche considerando che l’importo indicato al punto 7.2 del disciplinare è stato determinato tenendo conto che l’accordo quadro da concludersi, di tipo multi-operatore, sarà affidato ai primi due operatori economici in graduatoria, mediante contratti attuativi specifici (al primo classificato potrà essere assegnato fino al 60% dell’importo a base d’asta, mentre al secondo fino al 40%), onde l’importo massimo aggiudicabile al primo classificato è pari a € 6.300.000, corrispondente al 60% dell’importo complessivo posto a base di gara. Ne consegue che l’importo richiesto al punto 7.2 del disciplinare ai fini del possesso del requisito risulta del tutto coerente con quello stimato dalla stazione appaltante per l’affidamento al concorrente primo classificato, cui spetterà il 60% delle prestazioni previste.
3.3.2. Venendo conclusivamente all’impugnato articolo 7.3 del disciplinare, il quale richiede ai fini partecipativi l’esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della gara presente procedura, di almeno un contratto avente ad oggetto attività o servizi analoghi (servizi di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere su strade di tipo “A” o “B” come definite nel “Codice della strada), di importo minimo (IVA esclusa) pari ad € 1.900.000,00, la ricorrente prospetta la sua illogicità alla luce del disposto dell’art. 100 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (sempre in base al testo ratione temporis applicabile), nel punto in cui questo dispone che “ Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati ”. La previsione del disciplinare richiederebbe difatti, in aggiunta ad un certo fatturato globale, anche un requisito ulteriore, non previsto dal citato art. 100 c. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, e cioè quello di un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli messi a gara: dal che si fa derivare l’illogicità di tale previsione del disciplinare, in quanto essa prevedrebbe un requisito aggiuntivo sottodimensionato rispetto all’oggetto del contratto, e non parametrato all’importo posto a base di gara.
Il Collegio ritiene che anche questa doglianza sia fuori centro.
La ricorrente sostiene che il requisito dettato dalla citata previsione del disciplinare sarebbe sottodimensionato rispetto all’oggetto del contratto, e quindi illogico. In tal modo, tuttavia, la ricorrente stessa pretende di contestare il merito della discrezionalità amministrativa senza dimostrare, tuttavia, la presenza di qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà dell’atto impugnato.
Peraltro, l’importo minimo previsto dal disciplinare pari ad € 1.900.000,00 Iva esclusa risulta coerente con il valore complessivo dei tre contratti applicativi già affidati, pari a € 4.096.729,69 (di cui € 2.181.506,90, € 449.062,80 ed € 1.466.159,99), e, soprattutto, si manifesta proporzionato sia rispetto al relativo contratto di importo più elevato (stipulato il 18.11.2022), pari a € 2.181.506,90, sia rispetto alla media annua degli importi affidati tramite contratti applicativi nell’ultimo biennio, pari a € 2.048.364,84 (somma ottenuta dividendo € 4.096.729,69 per due).
3.4. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, e comunque anche infondati.
4. In conclusione, mentre il ricorso originario deve essere respinto, i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2025, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) rigetta il ricorso introduttivo;
2) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
3) condanna Edil San Felice s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di Tangenziale di Napoli s.p.a., liquidandole in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di RE | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO