Sentenza 29 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15237 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
1 52 37 102 REPUBBLICA ITALIA POPOLO ITALIAN LA PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1598/01Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere 35506 Cron.Dott . Francesco SABATINI Consigliere .3964 Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere CONTE SUPREMA DICASSAZIONE Dott. Alberto TALEVI Consigliere- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta IL l Sig. Ada SENTENZA perdintti0011 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE RE IU, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato 1500 MAURIZIO MARUCCHI, difeso dall'avvocato CIRIACO ANTONIO CANCELLERIA RE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI OD O DI NA IO;
- intimato avversO la sentenza n. 24/99 del Tribunale di MILANO, emessa e depositata il 10/11/99 (R.G. 7349/99); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1637 udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto 1 PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 22. 5.1999, RI Di NA conveniva davanti al Tribunale di Milano Giuseppe Pa- rente proponendo appello avversO la sentenza con la quale il Giudice di pace di Milano aveva rigettato la domanda di rimborso della somma di L.
2.088.900 pagata dal Di NA per tasse automobilistiche dell'anno 1993 relative ad una autovettura venduta al Parente il हिन्दु 27.11.1992. L'appellato resisteva. Il tribunale, con sentenza del 10.11.1999, acco- glieva il gravame e condannava il Parente al pagamento della somma di L. 2.088.900, oltre interessi ed al rim- borso delle spese del doppio grado. Considerava che l'auto risultava venduta in data 27.11.1992 al Parente, che aveva sottoscritto dichiarazione di assunzione di responsabilità civile;
che il pagamento da parte del Di NA della somma richiesta non era stato contestato e, comunque, risultava documentalmente provato. Avverso la sentenza il Parente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimuato най ha sualto difase. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione su punto de- cisivo, assume il ricorrente che il tribunale non si è pronunciato sulle eccezioni di incompetenza e di difet- to di legittimazione passiva sollevate dal Parente, nè sulle istanze istruttorie proposte in primo grado e re- iterate dall'appellato nel verbale del 22.2.1999. 1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Non sussiste la denunciata omessa pronuncia su eccezioni. Dall'esame degli atti, consentito a questa S.C. poiché è denunciata violazione di norma processuale, risulta che le menzionate eccezioni, svolte in primo grado e rimaste assorbite, non sono state espressamente riproposte dall'appellato, vittorioso in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella comparsa di co- stituzione del 10.7.1999, nè nel verbale del 22.9.1999, nel quale sono state genericamente richiamate le ri- chieste ed eccezioni formulate in primo grado.
1.1.2. Circa le istanze istruttorie, il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non ne ri- produce il contenuto, e pertanto questa S.C. non è in grado di valutare la decisività delle prove richieste e non ammesse. 3 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo, assume il ricor- rente che il tribunale avrebbe attribuito efficacia di prova alle ricevute di pagamento depositate in appello dal Di NA, sull'erroneo presupposto che tali docu- menti non fossero stati contestati, laddove il difenso- re del Parente aveva contestato a verbale "quanto pro- dotto da controparte".
2.1. Il motivo non è fondato. Trattandosi di ricevute emesse da istituto banca- rio, attestanti il pagamento effettuato dal Di NA, la generica contestazione della controparte non ne in- ficiava l'attitudine ad integrare elemento di prova, come il tribunale ha ritenuto secondo il suo prudente apprezzamento.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione de- gli artt. 345 e 92 c.p.c., il ricorrente censura la condanna al pagamento delle spese del doppio grado. So- stiene che, avendo il De NA prodotto solo in appel- lo le ricevute di pagamento, sussistevano giusti motivi per compensare le spese.
3.1. Il motivo è infondato. L'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudi- 4 ce di merito.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 12.7. 2002 IL CONSIGLIERE EST.། IL PRESIDENTE ملکКора тини IL CANCELLIERE 01 Manocane Cattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29.10.02 IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 129.11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 1095 20,66 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.1.2012 4565 serie 4 al n.4030 versate € 155,77 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7 7 7 7 15 5