Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari non può considerarsi semplice certificato ne' autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell'ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico. Commette pertanto il reato di cui all'art. 479 cod. pen. il soggetto che, inducendo in errore con l'inganno il pubblico ufficiale, lo determini ad attestare falsamente la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso. (Nella specie, il soggetto aveva dichiarato la propria disponibilità all'assunzione di cittadini stranieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 26/11/1998
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 6383
3. " IO ET " REGISTRO GENERALE
4. " IO OT " N. 34295/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'LI OL nato in [...] [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 4.6.98 Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso Sentita la relazione fatta dal Cons. dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Gen. dott. A. Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 5.5.98 il Gip presso il Tribunale di Milano applicava la misura della custodia cautelare in carcere a D'LI OL, indagato per il reato di cui agli artt. 110, 81, 48, 479, 476 c. 2 c.p. nonché per quelli di cui agli artt. 110, 81, 640 c. 2 e 56, 640
c. 2 c. p. e cioè per avere, in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - tramite varie dichiarazioni in ordine alla sua disponibilità ad assumere cittadini extracomunitari, con trasmissione all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di ricevute di versamento Inps e con attestazioni di avvenuta assunzione di 4 dei predetti cittadini Presso le società di fatto Tecno Assistance e Coccinelle di cui egli era titolare - indotto in errore i funzionari dell'Ufficio Stranieri della Questura di Milano i quali, sulla base della menzionata documentazione, avevano rilasciato permessi di soggiorno ideologicamente falsi in ordine al motivo del soggiorno, ai mezzi di sostentamento ed ai datori di lavoro, nonché per avere con le citate modalità procurato o tentato di procurare indebiti permessi con danno per la P.A. Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, con provvedimento 4.6.98, confermava l'imposizione per il reato continuato di falso ideologico, annullandola per le ulteriori contestazioni di truffa e di tentata di truffa.
Quest'ultima pronuncia è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal D'LI in base agli infradescritti motivi. I. Violazione degli artt, 479 e 47 c. 2 c.p. per erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere rubricato ai sensi dell'art. 477 c.p., con conseguente inapplicabilità della coercizione.
La censura, ribadita e sviluppata anche in memoria aggiunta, è infondata.
Il permesso di soggiorno non può considerarsi semplice certificato nè autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell'ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico.
Al proposito occorre puntualizzare che l'ampio riferimento all'atto pubblico operato dagli artt. 476 e 479 c.p. comporta l'esclusione dal relativo novero solo di quegli atti che rientrino nella previsione degli artt. 477 e 480 c.p. e cioè delle certificazioni ed autorizzazioni le quali rispettivamente si concretano e si risolvano, le prime in dichiarazioni di verità e di scienza estranee alla sfera di attività di percezione del p.u. e le seconde in rimozione di ostacoli posti dalla legge all'esercizio concreto di un già esistente diritto.
Ai fini penalistici che qui interessano, l'atto è dunque pubblico qualora attesti fatti posti in essere direttamente dal pubblico ufficiale che lo redige oppure verificatisi alla sua presenza nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, qualora produca, nei confronti dei soggetti a cui si rivolge, originarie posizioni giuridiche di rilevanza pubblicistica (Cass. 28.10.81 n. 9226 RV 150584; Cass. 21.1.82 n. 00 701 RV 151762; Cass. 23.10.95 n. 10508 RV 202500). Orbene, l'attestazione di cui al permesso di soggiorno - in ordine alla sussistenza di mezzi di sostentamento ovvero allo svolgimento (o al possibile svolgimento) di attività lavorativa da parte dei destinatari - indubbiamente riguarda fatti non direttamente compiuti o verificati dal p.u., ma oggetto di operazione di verifica documentale: tale attestazione peraltro non esaurisce la funzione dell'atto, di cui costituisce semplice presupposto. Invero, il citato permesso conferisce al cittadino extracomunitario il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato (art. 4 L.39/90) e quello rilasciato per motivi di lavoro consente altresì al predetto la facoltà di accedere, in condizioni di generale parità con i lavoratori italiani, a tutte le opportunità di collocamento previste dall'ordinamento (art. 9 cit. L): esula dunque da tali provvedimenti la natura di mera certificazione ed al contempo, posto che le attribuzioni sopra menzionate non sono ricollegabili a pregresse situazioni positive, va escluso che essi, al di là della terminologia adottata ("permesso"), costituiscano semplici autorizzazioni.
Tanto premesso e ritenuta corretta la contestazione dei fatti ex artt. 48 e 479 c.p., deve riconoscersi la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità, secondo l'art. 280 c.p.p., di misure coercitive.
I. Violazione degli artt. 273, 274 l. a e c, 275 c.p.p. per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sul pericolo concreto di commissione di ulteriori reati della stessa specie e di inquinamento probatorio nonché sull'adeguatezza della misura. Sotto il primo profilo va rilevata la genericità della denuncia, omettendo il ricorrente di prendere in esame le pur precise ragioni della decisione ancorata a numerosi dati - plurime e convergenti chiamate in correità di altri indagati, dichiarazioni di extracomunitari, documentazioni in atti, parziali ammissioni del D'LI ed oggettivi accertamenti relativi alle società del medesimo - rispetto ai quali il giudizio positivo sul punto si palesa assolutamente conseguenziale.
Analoghi rilievi valgono per le ulteriori censure in quanto i giudici hanno correttamente ravvisato le esigenze cautelari di cui sopra e la necessità della più grave coercizione alla luce di varie circostanze di fatto - modalità dell'azione criminosa, contesto organizzativo nel quale essa ebbe ad inserirsi, assenza di attività lavorativa lecita - ed altresì dei numerosi, anche specifici, precedenti dell'indagato. Quest'ultimo d'altro canto si limita a negare la sussistenza dei ravvisati pericoli apoditticamente escludendo l'attendibilità del quadro probatorio a cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato.
Per le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti, di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999