Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6810 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
" 0 6 4 0/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO, 06 8 LA CORT Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12937/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente 16100/98 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 18383 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere 1462 Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.03/10/01 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 3.0 13 MAG, 2002. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MARMO FLORIANA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato STABILE LUCIO con studio in 84122 SALERNO CORSO GARIBALDI 195, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MONTANA PENISOLA AMALFITANA, A.N.A.S., COMUNITA' Richiesta copia studio REGIONE CAMPANIA;
dal Sig. S per diritti € 3.10 M intimati MY 1114.05.02 IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 16100/98 proposto da: COMUNITA' MONTANA PENISOLA AMALFITANA, in persona del2001 1690 Presidente tempore,pro elettivamente domiciliata in 1 studio dell'avvocato ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo MARIA TERESA ACONE, difesa dall'avvocato ANTONINO SESSA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MARMO FLORIANA, A.N.A. S., REGIONE CAMPANIA;
intimati avverso la sentenza n. 114/98 della Corte d'Appello di DEPOS,31-3-1998, SALERNO, emessa il 20/11/97 (R.G. 570/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito 1'Avvocato Modestino ACONE (per delega Avv. Antonino SESSA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale, previa riunione degli stessi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO NA conveniva in giudizio l'Azienda na- zionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), per ottenere il risarcimento dei danni patiti in un sinistro avvenu- to il 13 febbraio 1990, allorquando, mentre percorreva in auto la strada statale della Costiera Amalfitana, era stata investita da una frana di materiale pietroso 2 staccatasi dalla parete della montagna. La convenuta respingeva ogni responsabilità, in quanto l'evento era indipendente dal suo obbligo di manutenzione stradale, e indicava quale responsabile della bonifica montana e difesa del suolo la Comunità Montana della Penisola Amalfitana, di cui chiedeva e otteneva la chiamata in causa. A sua volta la Comunità, costituitasi, chiedeva e otteneva la chiamata in causa della Regione Campania. L'adito Tribunale di Salerno, con sentenza del 16 ottobre 1996, dichiarava unica responsabile del sini- stro la Comunità Montana, liquidando all'attrice lire 27.508.162 per le lesioni personali e lire 9.117.900 per i danni al veicolo. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 31 marzo 1998, la Corte d'Appello di Salerno, in parziale acco- glimento del gravame principale della Comunità Montana, che ha ribadito la carenza della propria legittimazione passiva, ha dichiarato la corresponsabilità solidale, nella produzione del sinistro, anche dell'A.N.A.S. e della Regione Campania;
e ha rigettato il gravame inci- dentale della MO, che si è doluta dell'esigua liqui- dazione dei danni. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Mar- mo, formulando un'unica censura. Resiste la Comunità Montana con controricorso e 3 contestuale ricorso incidentale, sostenuto da tre moti- vi. Il 31 gennaio 2001 la Corte ha ordinato la rinnova- zione della notifica del ricorso principale all'A.N.A.S. e alla Regione Campania e del ricorso in- cidentale alla Regione Campania, nel termine di sessan- ta giorni. Ha adempiuto la sola Comunità Montana, ritualmente e tempestivamente rinotificando il suo ricorso inciden- tale, il 17 marzo 2001, alla Regione Campania, la quale B non si è costituita. La ricorrente principale ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 C.p.c.. Il ricorso principale (col quale la MO, denun- ciando omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.p.c., si duole dell'inadeguatezza del risarcimento) va dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente (al cui difensore, elettivamente domiciliato in cancel- leria per l'art. 366 2° comma C.p.c., l'ordinanza del 31 gennaio 2001 venne comunicata il 6 febbraio) provve- duto a rinnovare, a norma dell'art. 291 C.p.c., all'A.N.A.S. e alla Regione Campania, entrambe contuma- 4 ci in appello, la notifica del ricorso (in un primo tempo eseguita presso l'Avvocatura distrettuale di Sa- lerno e presso l'avv. Lucia Musti dell'Avvocatura re- gionale di Salerno evidentemente costituita in primo grado), rispettivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato, per la prima, e, in persona del presiden- te, nella sede legale, per la seconda. Alla MO che, per evitare la decadenza, sostiene nella memoria la ritualità delle notifiche originarie, è facile replicare che alla parte rimasta contumace nel giudizio di appello la notifica del ricorso per cassa- zione (salvo che non debba avvenire nella residenza di- chiarata o nel domicilio eletto all'atto della notifica della sentenza, а norma del 1° comma dell'art. 330 C.p.c., ove il contumace abbia provveduto in tal senso, ciò che nella specie non è accaduto) dev'essere sempre effettuata personalmente, a norma degli artt. 137 e SS. C.p.c., e giammai presso il procuratore domiciliatario del giudizio di prime cure, ciò che la rende addirittu- n. 4398; S.U. 4 ra inesistente (Cass. 29 aprile 1998 novembre 1996 n. 9539). Nessuna deroga è poi ammessa, per le amministra- zioni dello Stato, si siano o no costituite in appello, dovendo in ogni caso il ricorso per cassazione essere generale, a norma notificato presso l'Avvocatura 5 dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. Va invece esaminato nel merito il ricorso inciden- tale. Esso infatti, essendo stato notificato nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 C.p.c.), non è tardivo ma tempestivo e dunque non sog- dell'inammissibilità del ricorso giace, per effetto all'inefficacia di cui all'art. 334 cpv. principale, C.p.c. Col primo motivo la Comunità Montana denuncia la violazione degli artt. 2043. 2051 e 2697 C. c. e 115 C.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). Premesso che la fonte della responsabilità della pubblica amministrazione per l'omessa manutenzio- ne delle strade si rinviene, piuttosto che nella pre- sunzione di colpa dell'art. 2051 C.C., nella regola ge- nerale dell'art. 2043 C.C., e che pertanto spettava all'attrice MO di fornire la prova della condotta rileva che icolposa della pubblica amministrazione;
giudici di appello hanno creduto di raggiungere tale prova ricorrendo alla "nota pericolosità dei Costoni rocciosi" sovrastanti alla statale Amalfitana, ossia a un preteso fatto notorio assolutamente inesistente, non risultando invero fenomeni a carattere obiettivo cono- 6 sciuti dalla collettività (anche locale) che si siano ripetuti nel tempo, tali da integrare la nozione del "notorio". I1 secondo motivo è basato sulla violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 C.C. e 99, 101 e 102 C.p.c., anche in rel. alle leggi n. 59 del 1961 e reg. n. 13 del 1987 (art. 360 n. 3 C.p.c.). Correttamente, rileva la ricorrente, la MO aveva convenuto l'Azienda proprietaria della strada, come ta- le tenuta alla vigilanza e alla manutenzione e perciò unica responsabile del sinistro. Giammai poteva invece ipotizzarsi la concorrente responsabilità della Regione Campania e della Comunità Montana, essendo del tutto arbitrari i riferimenti legislativi da cui prende le mosse la Corte per affermare la tesi contraria. M Ed infatti, in primo luogo, non è vero che le leggi regionali disciplinino le competenze in materia, di si- curezza e viabilità delle strade statali, sicuramente spettanti solo all'A.N.A.S. In secondo luogo, la siste- mazione idraulico forestale delle pendici o il rimbo- schimento dei terreni aridi e cespugliati nulla hanno a che vedere con la questione in esame, trattandosi di competenze regionali che attengono alla generale difesa del suolo. In terzo luogo, la delega alla Comunità mon- tana, come la stessa Corte riconosce, è inquadrata 7 nell'ambito di piani globali di sistemazione di bacino, sulla base di indirizzi generali deliberati dal Consi- glio regionale e di finanziamenti correlati, per cui non è immaginabile una sia pur concorrente responsabili- tà della ricorrente, nulla essendo emerso circa una sua condotta negligente. La responsabilità dell'accaduto è quindi della sola A. N.A.S. e peraltro nemmeno la delega può fondare la corresponsabilità della Comunità montana, dati gli in potere stretti vincoli dell'ente delegante sull'operare dell'ente delegato. 乃 Col terzo motivo la Comunità denuncia la violazione dell'art. 324 C.p.c. e dell'art. 2909 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- P sia (art. 360 n. 5 C C.). Rileva che, pur essendo stata dichiarata la corresponsabilità dei tre soggetti, la condanna è stata emessa solo contro la Comunità monta- na, per un presunto giudicato formatosi nei rapporti tra la MO, la Regione Campania e 1'A. N.A. S., non avendo la prima impugnato, "in parte qua", la decisione di primo grado che assolveva dalla domanda queste ulti- me due Circostanza non rispondente al vero, avuto ri- guardo alle conclusioni della MO, la quale chiese la condanna dell'ente responsabile. 8 Queste doglianze non possono essere condivise. La Corte, premesse alcune considerazioni sulla na- turale, nota pericolosità dei costoni rocciosi fian- cheggianti e sovrastanti la statale Amalfitana, ha con- fermato la condanna della Comunità Montana pronunciata dal Tribunale, il quale a sua volta aveva affermato la responsabilità (esclusiva) della stessa in forza degli artt. 1, 2 e 4 della legge regionale 28 febbraio 1987 n. 13, secondo i quali ad essa è delegata, da parte M della Regione Campania, "la sistemazione idraulico fo- dune restale delle pendici ed il consolidamento delle due litoranee"; interventi previsti, per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 lett. B, alla let- tera D dell'art. 2 della legge citata, pur rimanendo a carico dell'ente delegante il relativo onere finanzia- rio e il controllo dell'attività dell'ente delegato. La responsabilità (anche) della Comunità montana "si evince dalle disposizione regionali richiamate”, non potendo attribuirsi alla Comunità, come dalla stes- sa sostenuto, soltanto funzioni amministrative in mate- ria di agricoltura e foreste, bellezze naturali e pae- saggistiche, rimboschimento di terreni aridi e cespu- gliati. Tuttavia, a differenza del Tribunale, la Corte d'appello ha esteso la responsabilità alla Regione Cam- 9 e all'A.N.A.S., di cui pertanto ha dichiarato,pania anche nel dispositivo, la corresponsabilità solidale con la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 2055 c. c., e a tanto si è limitata "non potendo pronunciarsi senten- za di condanna al risarcimento dei danni (...) a carico degli altri enti pubblici (..), perché il rapporto tra l'attrice MO e gli stessi convenuti (...) si è chiuso per effetto del giudicato parziale, non avendo l'attrice danneggiata impugnate 'in parte qua' la deci- sione di primo grado". Orbene, con un apprezzamento di fatto sintetico ma congruo e adeguato, immune da vizi logici o errori di diritto, la Corte ha accertato essere la frana del CO- M stone roccioso imputabile (anche) all'ente cui è deman- data dalla normativa regionale la sistemazione delle "pendici" (ossia, secondo il comune linguaggio, i luo- ghi in pendio o coste di monte, tra cui è stata fatta rientrare la zona interessata dal sinistro). Ciò senza applicare alcuna presunzione di responsabilità basata sulla semplice custodia ai sensi dell'art. 2051 C.C., ma ravvisando "in re ipsa", in concreto, la colpa della Comunità Montana per l'omissione degli interventi ap- propriati, idonei ad evitare l'incidente, cui era ob- bligata in forza della delega ad essa conferita dalla Regione Campania;
interventi tanto più indispensabili, 10 nella specie, per l'accentuata, reiterata franosità, che il giudice di merito non ha mancato di porre in lu- ce (con una valutazione sottratta anch'essa al sindaca- to di legittimità, perché basata su un'esatta nozione 169), dell'intera del notorio: Cass. 10 gennaio 1996 n. strada percorsa dalla MO. Le censure del primo e secondo motivo dunque o sono superflue, laddove sottolineano che la responsabilità in materia può fondarsi solo sull'art. 2043 C.C., come in effetti è avvenuto, о si traducono, per il resto, sotto l'apparenza di denunciare violazioni di legge о vizi di motivazione, in una contestazione di puro fat- т to, mirante a un riesame delle risultanze istruttorie e quindi palesemente inammissibile in questa sede. Del pari infondato è il terzo motivo, giacchè, con- trariamente a quanto assume la ricorrente, la marmo si dolse in appello solo del "quantum debeatur" e non pro- pose alcuna impugnazione, giacchè nulla nel suo gravame incidentale induce a individuare su quel capo una spe- cifica censura, contro l'assoluzione dalla sua domanda dell'A.N.A.S. e della Regione Campania. Che poi, pur rilevando il giudicato formatosi su tale assoluzione, la Corte di merito abbia ritenuto di poter adottare, ciò nonostante, una "declaratoria ju- ris" di concorrente responsabilità solidale di questi 11 ultimi due enti, è cosa di cui non può naturalmente do- lersi, né in realtà si duole, la Comunità Montana. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale: rigetta il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 3 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE tials Vinoris Zuva ERECT IL CANCE Dott.ssa ja Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 13.05.02 CORTE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE 1097 129,11 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 16.1.2012 delle Entrate di Roma 2 456T 309 Serie 4 al n. 2457 versate € 178,10 apposta in calce alla copia autentica 2016050 (art. 278 T.U. n°115 det 30/5/2002)Zurs:2002) вает 1800 178,1 ло т о т 12