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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1148/2024 trattenuta in decisione in data 4.3.2025 avente ad oggetto: Divorzio
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fernando Simonelli – giusta procura in atti;
Ricorrente E
( ); Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.7.2024 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio civile in Ricadi (VV) il 13.9.2008; che dall'unione non nascevano figli;
di essere separati consensualmente giusto decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 8287/2014 dep. il 15.10.2014 in RG n. 932/2014 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso.
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva la resistente che pertanto, sulla Pag. 1 di 2 verificata regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumace;
indi – sentito il ricorrente ed autorizzata la discussione orale - la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione 1) Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 8287/2014 dep. il 15.10.2014 (in atti), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2) Sulle spese del giudizio In assenza di contestazione nulla va disposto in ordine alle spese che rimangano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ricadi (VV) il 13.9.2008 tra e Parte_1 C.F._3 Controparte_1
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ricadi (VV) (R.A.M. Anno 2008 Numero 3 Parte I Serie Ufficio 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i. (ex L.
6.3.1987 n. 74) e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.; C. Nulla per le spese
Così deciso in Vibo Vaelntia nella CC del 4.3.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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