Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
La soppressione, con effetto dal 18 Febbraio 1993, della CPDEL - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro -, disposta dapprima con una serie di decreti - legge reiterati e mai convertiti in legge (i cui effetti sono stati, peraltro, fatti salvi dall'art. 1, comma terzo, della legge 28 Novembre 1996, n. 608), e poi dal D.Lgs. 30 Giugno 1994, n.479, che, all'art. 4, ne ha previsto la successione nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio, senza previsione di una fase destinata alla definizione dei rapporti facenti capo alla stessa Cassa, configura, nella ipotesi di controversie pendenti, un caso di successione universale nel processo ex art. 110 cod. proc. civ, con conseguente inammissibilità della prosecuzione del processo tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 del codice di rito. Pertanto, in capo al Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - , come amministratore della soppressa CPDEL, è ravvisabile difetto di legittimazione alla impugnazione di sentenza emessa nei confronti della Cassa stessa, essendo unico soggetto legittimato l'INPDAP nella qualità di successore universale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
2. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
3. Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
4. Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
5. Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ENEL S.p.A., in persona dell'Ing. Giuseppe Iorio, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monteverdi 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Consolo, il quale, in unione con l'Avv. Emilio De Santis, rappresenta e difeso la società, anche disgiuntamente, per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
CONTRO
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 4441/97 del Tribunale del Lavoro di Napoli del 6.6.1997/29.8.1997 R.G. 43131 dell'anno 1993. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Gianfranco Ruggieri per l'ENEL S.p.A.;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 21.12.1989, l'ENEL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Napoli la CPDEL-Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro - per sentir accertare il diritto agli sgravi contributivi per i dipendenti nelle regioni vittime del terremoto del 1980 e per sentirla condannare al rimborso delle somme indebitamente versate, oltre accessori. Il Ministero convenuto si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande.
All'esito l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza, deliberata il 9.3.1993 e depositata il 29.5.1993, accoglieva le domande e condannava la CPDEL a corrispondere all'ENEL la somma di L. 544.792.949, oltre accessori.
Contro tale sentenza proponeva appello il Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - con ricorso depositato il 22.10.1993.
L'ENEL resisteva eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello.
Al riguardo l'appellato deduceva che il D.L. (non convertito) 16.2.1993, n. 34, in vigore dal 18.2.1993, disponeva l'istituzione dell'INPDAP, la contestuale soppressione dell'anzidetta direzione e della CPDEL ed il trasferimento al nuovo istituto dei rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.
Il decreto legge 19.4.1993, n. 110 reiterava il precedente e disponeva che l'Avvocatura dello Stato continuasse ad assicurare la rappresentanza in giudizio, limitatamente al grado in corso alla data del 18 febbraio 1993, per le controversie nelle quali l'INPDAP era succeduto, tra gli altri, alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro.
Neppure tale decreto veniva convertito ed era più volte reiterato, finché il decreto legislativo 30.6.1994, n. 479, emesso in attuazione della delega di cui al comma 34 dell'art. 2 della legge 24.12.1993, n. 537, stabiliva l'istituzione dell'INPDAP (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), i trasferimenti suindicati, ed i limiti del perdurare della rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato. L'art.
1 - comma 3 - della legge 28.11.1996, n. 608 faceva salvi tutti gli effetti prodottisi sulla base dei decreti legge non convertiti.
L'ENEL sosteneva in conclusione che l'appello non poteva essere proposto dal Ministero - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, come amministratore della CPDEL, ma dall'INDAP, che doveva essere considerato successore universale degli enti soppressi, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c. All'esito del giudizio di appello il Tribunale di Napoli con sentenza 6.6.1997/29.8.1997, in parziale accoglimento del gravame, condannava l'appellante Ministero a corrispondere all'ENEL la somma di L. 11.849.984, oltre accessori.
Il Tribunale osservava, con riguardo all'eccepita inammissibilità del gravame, che nel caso in esame, essendosi verificato il subentro ex lege nei rapporti attivi e passivi precedentemente spettanti alla CPDEL, ciò non comportava una successione del nuovo soggetto nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., non essendo tale subentro effetto dell'estinzione dell'ente soppresso, che, sebbene dotato di autonomia di gestione, era in quanto Direzione Generale solo un organo tecnico del Ministero, priva di una sua autonoma personalità giuridica.
Aggiungeva il Tribunale che la vicenda configurava dunque un trasferimento ex lege della titolarità dei detti rapporti senza carattere universale, mancando l'integrale devoluzione al nuovo ente degli scopi pubblici dello Stato nel settore, e consentiva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 111 - I^ comma c.p.c. per il quale il processo prosegue tra le parti originarie.
Dall'applicazione di tale principio, ad avviso del Tribunale, derivava che l'Amministrazione convenuta nel giudizio di primo grado era legittimata a proporre impugnazione attraverso la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi del R.D. 1611 del 1933. Quanto al merito il Tribunale accoglieva le domande dell'ENEL nei limiti anzidetti.
L'ENEL ricorre per cassazione deducendo unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Ministero del Tesoro resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 110, 11, 137, 160, 163, 164, 299 e ss. c.p.c.. - degli artt. 4 e 6 D.Lgs. n. 479 del 30.6.1994; dell'art. 1 del R.D.L. n. 680 del 3.3.1938; dell'art. 1 del regolamento annesso al R.D.L. n. 630 del 3.3.1938 ; dell'art. 360 n. 3 C.P.C.. Al riguardo sostiene che il Tribunale ha omesso di rilevare l'assoluta inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e per non essere stato indicato se tale Direzione abbia agito nella qualità di organo dello stesso Ministero ovvero nella qualità di organo della CPDEL.
Il ricorrente aggiunge che l'appello, a seguito dell'estinzione della CPDEL e del suo organo rappresentativo, avrebbe potuto essere proposto dall'INPDAP, quale unico soggetto titolare del diritto controverso a seguito di successione alla CPDEL, e non dal Ministero del Tesoro.
La censura è fondata e merita di essere condivisa.
Dalla precedente esposizione delle vicende legislative sulla vicenda in esame risulta che prima con decreti legge non convertiti in legge e più volte reiterati (da ultimo con d.l. 18.6.1994, n. 381), poi con decreto legislativo 30.6.1994, n. 479 è stata disposta la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, della CPDEL e della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e l'istituzione dell'INPDAP, che è succeduto alla cassa soppressa nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio (art. 4 dell'anzidetto decreto legislativo) senza la previsione di una fase, strumentale all'estinzione, destinata alla definizione dei rapporti facenti capo alla stessa cassa e alla destinazione dei suoi beni. Orbene la fattispecie configura una ipotesi di successione universale nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., sicché non è condivisibile il riferimento del Tribunale all'art. 111 c.p.c. e quindi l'ammissibilità della prosecuzione del processo tra le parti originarie (in questo senso Cass. 7 febbraio 1997, n. 1180; Cass. n. 2010 del 1995; Cass. n. 5458 del 1994). Argomenti di segno contrario non si possono trarre dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 479/1994, che non si occupa della posizione dell'INPDAP, ma delimita la rappresentanza e la difesa del giudizio di primo grado ad opera dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui tale ente è succeduto.
Sulla base di quanto esposto va affermata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero del Tesoro, essendo unico soggetto legittimato VINPDAP nella qualità di successore universale. Argomenti a sostegno di quanto in precedenza precisato si traggono dall'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il ricorso rivolto verso ente disciolto è nullo per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius (Cass. 22 novembre 1996, n. 10328; Cass. 7 febbraio 1997, n. 1180), con la puntualizzazione che nel caso di specie è ravvisabile, come già si è detto, un difetto di legittimazione del soggetto appellante.
In conclusione il ricorso merita di essere accolto e conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese del giudizio di appello possono essere compensate, atteso che in tale fase la posizione dell'INPDAP era ancora controversa.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Ministero del Tesoro alle spese del presente giudizio, che liquida in L. 27.000, oltre L.
5.000.000 per onorario. Compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001